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Protezione patrimoniale · Un vantaggio della PPLI

Che cosa cambia la PPLI su chi può raggiungere il Suo patrimonio

Un decreto ingiuntivo arriva sul conto titoli. Sulle somme dovute da un assicuratore, no: l'art. 1923 del codice civile le sottrae all'azione esecutiva e cautelare. La regola è vera, vale solo per una polizza con un rischio demografico reale, lascia scoperti i premi per un certo tempo e non ferma il giudice penale.
Una polizza vera, con premi versati prima del debito
Premi versati nei due anni prima della liquidazione giudiziale: privi di effetto verso i creditori2 anni
Azioni esecutive o cautelari ammesse sulle somme dovute dall'assicuratore0
Art. 163 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) per i premi; art. 1923, primo comma, c.c. per le somme dovute. Entrambi spiegati sotto.
In un minuto

Perché un creditore raggiunge un conto e, se la polizza è vera, non raggiunge la polizza

01
Senza PPLI

Il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Un conto titoli è un bene come gli altri: chi ottiene un titolo esecutivo lo pignora presso la banca, e nulla nel conto si oppone.

02
Con PPLI

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923, primo comma, c.c.). Una PPLI è un contratto di assicurazione sulla vita con un intero portafoglio dentro, e la regola vale per l'intero portafoglio, senza un tetto di importo.

03
Il limite

La regola protegge solo una polizza che trasferisce all'assicuratore un rischio demografico reale (Cass. 3785/2024). Non protegge i premi dalla revocatoria (art. 1923, secondo comma) né dall'inefficacia biennale dell'art. 163 del Codice della crisi. E non si oppone a sequestro preventivo e confisca penale.

Sei situazioni, e che cosa può prendere chi chiede

La stessa famiglia, due volte. Prendiamo i Colombo, azienda meccanica in Brianza, che nel 2019 hanno versato un premio unico di 4.000.000 euro in una polizza lussemburghese in libera prestazione di servizi, con un capitale caso morte garantito e i figli come beneficiari. Due delle sei situazioni finiscono male per la polizza, e sono segnate: una struttura venduta con la promessa che non finiscano male è quella che poi si legge in una sentenza.

La garanzia personale escussa dalla banca

Senza PPLI

Nel 2025 la banca escute la fideiussione da 1.500.000 euro rilasciata per l'azienda, ottiene il decreto ingiuntivo e pignora conti e dossier titoli del signor Colombo presso il terzo.

Con PPLI

Le somme dovute dall'assicuratore non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923, primo comma, c.c.). Alla banca resta la revocatoria sui premi (secondo comma, art. 2901 c.c.), e i premi sono del 2019: sei anni prima dell'escussione, con un'azione che si prescrive in cinque anni dal pagamento (art. 2903 c.c.).

La liquidazione giudiziale dell'azienda

Senza PPLI

Se il signor Colombo è imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, il curatore apprende il suo patrimonio personale, conto titoli compreso.

Con PPLI

Il curatore non è legittimato a chiedere all'assicuratore il valore di riscatto della polizza (Cass. SS.UU. 8271/2008). Può aggredire soltanto i premi, e solo quelli versati nei due anni prima della liquidazione giudiziale come atti a titolo gratuito (art. 163 CCII) o con la revocatoria ordinaria. Il premio del 2019 è fuori da entrambe le finestre.

Il contenzioso civile lungo dieci anni

Senza PPLI

Un chirurgo romano, citato nel 2016 per un intervento, perde in appello nel 2026 con una condanna da 900.000 euro. La sentenza è titolo esecutivo: il dossier titoli viene pignorato.

Con PPLI

La polizza sottoscritta nel 2014, prima del fatto, resta fuori dall'esecuzione (art. 1923, primo comma). Per revocare premi anteriori al credito servirebbe la dolosa preordinazione (art. 2901 c.c.), e in ogni caso l'azione si è prescritta nel 2019 (art. 2903 c.c.).

La separazione

Senza PPLI

In comunione legale, gli acquisti compiuti durante il matrimonio sono comuni (art. 177, lett. a, c.c.). Il conto titoli alimentato con redditi comuni si divide.

Con PPLI

Dipende dal regime e dal denaro usato. La polizza pagata con fondi comuni in costanza di matrimonio è esposta alla pretesa dell'altro coniuge sullo stesso art. 177; con la separazione dei beni, o con beni personali dichiarati tali (art. 179 c.c.), resta del contraente. Nessuna Cassazione ha ancora deciso il punto per le unit linked.

A sfavore della polizza

I premi pagati sei mesi prima del fallimento

Senza PPLI

Un bonifico di 1.000.000 euro dal conto personale ai figli sei mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale è un atto gratuito privo di effetto verso i creditori (art. 163 CCII).

Con PPLI

Lo stesso. Un premio di 1.000.000 euro versato a marzo 2026 su una polizza con i figli beneficiari, con liquidazione giudiziale aperta a settembre, è un atto a titolo gratuito compiuto nei due anni anteriori: il milione torna a disposizione dei creditori. L'art. 1923, secondo comma, lo dice espressamente per i premi.

A sfavore della polizza

Il sequestro preventivo penale

Senza PPLI

Un'indagine per reati tributari porta al sequestro preventivo per equivalente del profitto: i conti vengono bloccati.

Con PPLI

Lo stesso. L'art. 1923 riguarda la garanzia patrimoniale per la responsabilità civile, non quella penale (Cass. pen. 18736/2014). Il sequestro raggiunge la polizza anche con il coniuge beneficiario, perché il contraente conserva revoca e riscatto (Cass. pen. 11945/2017, come riportata), e le somme di un riscatto anticipato sono confiscabili (Cass. pen. 34306/2025).

Chi può vedere la polizza, che è cosa diversa da chi può raggiungerla, è trattato nella pagina sulla riservatezza. Tenere il capitale caso morte fuori dall'asse ereditario, e ciò che i legittimari possono chiedere sui premi, è un'altra questione ancora, nella pagina sulla pianificazione successoria.

Il percorso del creditore, nella Sua situazione

Scelga chi chiede, quando sono stati pagati i premi, che tipo di polizza è e chi è il beneficiario. Lo strumento risponde con ciò che quel soggetto può fare e con la norma o la sentenza su cui poggia. Gira nel Suo browser e non invia nulla a nessuno.
Il percorso del creditore
Da quale porta deve passare chi chiede?
Chi chiede
Un creditore civile o commercialeUna banca con titolo esecutivoIl curatore della liquidazione giudizialeL'Agenzia delle Entrate o la RiscossioneLa procura penaleL'ex coniuge
Quando sono stati pagati i premi
Più di cinque anni prima del debitoDopo la nascita del debito, ma oltre due anni prima della crisiNegli ultimi due anni prima della liquidazione giudiziale
Che tipo di polizza
Con garanzia minima o capitale caso morte realeUnit linked pura, senza rischio demografico
Chi è il beneficiario
Il contraente stessoIl coniuge o i figliUn trust
Una mappa di quale norma risponde per prima, non un parere legale né una previsione sull'esito di una pretesa. Ogni riga è riportata sotto con la sua fonte; la lettura del Suo avvocato sul Suo caso è quella che conta.
La riga da leggere per prima è la seconda, quella sui premi e sui tempi. Le somme dovute dall'assicuratore sono protette dal primo comma dell'art. 1923 in quasi tutte le combinazioni; ciò che decide davvero il caso è se i premi possono ancora essere revocati, e questo dipende da quando sono stati pagati e da chi è il beneficiario.
Valutazione della protezione

Quanto è protetto il Suo patrimonio?

Una lettura indipendente può esaminare la Sua struttura in modo riservato.
Riservato. Mai condiviso.

Che cosa dice l'art. 1923 e che cosa non dice

La norma è corta e viene citata quasi sempre a metà. Il primo comma è quello che si legge nelle brochure; il secondo comma è quello che si legge nelle sentenze.
Il primo comma dell'art. 1923 c.c. dispone che "le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare". In una frase: il credito verso la compagnia non si pignora e non si sequestra in sede civile. L'oggetto della protezione è quel credito, non il denaro prima che entri in polizza e non il denaro dopo che ne è uscito. Il secondo comma aggiunge: "sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni". Vale a dire che i premi restano attaccabili con la revocatoria da parte dei creditori e con la riduzione da parte dei legittimari. La polizza protegge ciò che l'assicuratore deve; non lava ciò che il contraente ha versato.

La lettura delle Sezioni Unite

Cass. SS.UU. 31 marzo 2008, n. 8271 ha fissato il quadro in sede concorsuale. Le somme dovute in base a una polizza vita stipulata dal fallito quando era in bonis restano fuori dal fallimento per la loro funzione previdenziale, e "non è conseguentemente legittimato il curatore ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il (valore di) riscatto della correlativa polizza". Il curatore può soltanto aggredire i premi, attraverso la revocatoria. La funzione previdenziale è stata letta in senso ampio, non limitata alle polizze puramente indennitarie: è il passaggio su cui si regge tutta la protezione della polizza a contenuto finanziario, e anche il passaggio che la Cassazione del 2024 ha poi ristretto.

I tempi del riscatto

Due massime completano il quadro. Secondo Cass. 14 giugno 2016, n. 12261, il riscatto pagato al fallito è sottratto all'apprensione della procedura grazie all'art. 1923; secondo Cass. 6 febbraio 2015, n. 2256, il riscatto incassato dopo la dichiarazione di fallimento perde la protezione. Il punto pratico è che l'impignorabilità segue il credito verso l'assicuratore e non segue il denaro: nel momento in cui il contraente riscatta, le somme tornano nel patrimonio e rispondono come qualunque altro bene. Un riscatto chiesto sotto pressione è il modo più semplice per perdere ciò che la norma aveva dato.

La polizza vera e la polizza finta: il rischio demografico

L'art. 1923 protegge un contratto di assicurazione sulla vita. Se il contratto non è un'assicurazione, la norma non si applica, e il giudice decide da solo che cosa sia il contratto, qualunque nome porti in copertina.
La linea comincia con Cass. 18 aprile 2012, n. 6061 e Cass. 30 aprile 2018, n. 10333: il giudice deve verificare se una polizza linked sia davvero un'assicurazione o un puro investimento, e dove la natura finanziaria prevale e l'assicuratore non sopporta alcun rischio demografico, il contratto è un prodotto finanziario e l'art. 1923 non si applica. Cass. 5 marzo 2019, n. 6319, su una unit linked con una maggiorazione caso morte dello 0,1 per cento, ha precisato che l'elemento qualificante del contratto di assicurazione sulla vita è l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore; una polizza può essere unit linked e restare assicurazione se quel rischio è reale, e l'assenza di una garanzia di capitale non è di per sé decisiva, in linea con la Corte di giustizia (C-542/16, 31 maggio 2018).

La tassonomia del 2024

La decisione oggi di riferimento è Cass. sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3785, in una causa tra curatore e compagnia sul riscatto di una unit linked. La Corte distingue tre tipi: unit linked garantite, parzialmente garantite e pure. Solo dove l'assicuratore garantisce una somma minima all'evento della vita umana, a prescindere dal valore del fondo, sopporta un rischio demografico. In una unit linked pura l'elemento demografico fissa soltanto il momento del pagamento, non l'importo: il contratto non ha funzione previdenziale, l'art. 1923 non si applica e il curatore incassa il riscatto. Due mesi dopo, Cass. ord. 9 aprile 2024, n. 9418 ha giudicato assicurativa una polizza che garantiva alla morte il maggiore tra i premi versati e il valore del fondo, più l'1 per cento: il rischio demografico c'era, e le regole del TUF sul contratto quadro non si applicavano. Nello stesso anno, Cass. ord. n. 21022/2024, come riportata, ha invece qualificato come investimento finanziario una polizza con maggiorazione dell'1 per cento e tutto il rischio finanziario sul cliente.
Le corti di merito avevano già tracciato la soglia dal basso: App. Bari 13 febbraio 2020 e Trib. Pisa 6 maggio 2020 hanno ritenuto insufficienti maggiorazioni tra lo 0,1 e l'1 per cento, e App. Cagliari, sez. Sassari, 18 novembre 2025, n. 392 ha confermato la stessa impostazione; Trib. Brescia 21 maggio 2026, n. 4957 si è allineato alla Cassazione. Nessuna norma e nessuna sentenza fissa una percentuale minima: i regolamenti ISVAP 29/2009 (art. 6) e 32/2009 (art. 9) chiedono "un effettivo impegno" dell'assicuratore su prestazioni che dipendono dalla valutazione del rischio demografico, coerente con premio, età e durata, senza un numero. Chi Le cita "il 101 per cento" o "il 105 per cento" come requisito di legge sta citando una prassi di mercato, non una fonte.

Che cosa significa per una PPLI

Il test è lo stesso qualunque sia la sede della compagnia. Le decisioni pubblicate riguardano prodotti italiani o distribuiti in Italia, e nessuna distingue in base al fatto che l'assicuratore sia lussemburghese o irlandese: il contratto con un consumatore residente in Italia è di regola soggetto alla legge italiana e il giudice italiano applica l'art. 1923 con il criterio del rischio demografico. Una PPLI con un fondo interno dedicato, un gestore professionale e una garanzia minima o un capitale caso morte reale sta dalla parte giusta della tassonomia del 2024. Un contratto in cui il cliente sceglie ogni titolo e la compagnia promette alla morte il valore del fondo più una frazione simbolica è la configurazione che perde: sul piano civile qui, e sul piano fiscale per le ragioni spiegate nella pagina sull'efficienza fiscale.

Revocatoria e Codice della crisi: i premi e i tempi

Quasi tutte le strutture che abbiamo visto cadere sono cadute sui tempi. La legge non chiede solo se il versamento fosse lecito quando è stato fatto; chiede che cosa il contraente sapeva e che cosa gli stava già arrivando addosso.
La revocatoria ordinaria dell'art. 2901 c.c. rende inefficaci verso il creditore gli atti di disposizione compiuti in pregiudizio delle sue ragioni. Per gli atti a titolo gratuito basta che il debitore conoscesse il pregiudizio; per gli atti anteriori al sorgere del credito serve la dolosa preordinazione. I premi versati su una polizza con un beneficiario terzo sono trattati come atti a titolo gratuito, ed è per questo che l'art. 1923, secondo comma, li tiene espressamente esposti. L'azione si prescrive in cinque anni dal compimento dell'atto (art. 2903 c.c.). Va detto con precisione, perché viene detto quasi sempre male: i cinque anni sono la prescrizione dell'azione, non una finestra di osservazione. Un premio versato quattro anni fa, dopo la nascita del debito, è ancora revocabile; un premio versato sei anni fa non lo è più, qualunque cosa sia successa nel frattempo.

Le finestre del Codice della crisi

In liquidazione giudiziale le regole cambiano e diventano più corte e più automatiche. L'art. 163 CCII (D.Lgs. 14/2019, erede dell'art. 64 della legge fallimentare) stabilisce che "sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito", esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale, in quanto proporzionati al patrimonio. Non serve provare nulla sullo stato soggettivo: il premio versato ai figli beneficiari ventidue mesi prima della liquidazione è inefficace per legge. L'art. 166 CCII aggiunge un anno per gli atti onerosi sproporzionati, i pagamenti anomali e le garanzie per debiti preesistenti, e sei mesi per i pagamenti normali e gli atti onerosi con prova della conoscenza dello stato di insolvenza. L'art. 164 rende inefficaci i pagamenti di debiti scadenti al giorno dell'apertura o dopo, se compiuti nei due anni precedenti.

Una linea del tempo con numeri

Riprendiamo i Colombo. Premio unico di 4.000.000 euro versato a giugno 2019, figli beneficiari. Il debito verso la banca nasce con l'escussione della fideiussione a marzo 2025; l'azienda entra in liquidazione giudiziale a settembre 2026. Il premio è anteriore al credito, quindi la revocatoria ordinaria richiederebbe la dolosa preordinazione, e comunque l'azione si è prescritta a giugno 2024. Il premio è fuori anche dai due anni dell'art. 163, che risalgono a settembre 2024. Le somme dovute dall'assicuratore restano fuori dall'esecuzione per il primo comma dell'art. 1923, il curatore non può chiedere il riscatto (SS.UU. 8271/2008). Cambiamo una data sola: lo stesso premio versato a marzo 2026, dopo l'escussione. Ora è un atto gratuito nei due anni anteriori, privo di effetto verso i creditori, e i 4.000.000 euro tornano a disposizione della procedura. La polizza era identica; la data no.

Una norma che non c'entra

L'art. 2929-bis c.c. permette al creditore con titolo esecutivo di pignorare, senza una previa sentenza di revoca, i beni oggetto di un atto gratuito o di un vincolo di indisponibilità, se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto. Si legge spesso accostato alle polizze. Non c'entra: la norma riguarda solo immobili e mobili registrati, e il termine di un anno corre sul pignoramento del creditore, non su chi ha compiuto l'atto. Per una polizza le porte sono due e sole: l'art. 2901 e, in procedura, gli artt. 163 e seguenti del Codice della crisi.

Ciò che l'art. 1923 non ferma: il penale e le misure di prevenzione

Il giudice penale non legge il codice civile con gli occhi del creditore. La Cassazione penale lo ha scritto in modo che non lascia margini, e la giurisprudenza successiva ha solo allargato la breccia.
Cass. pen. sez. III, 6 maggio 2014, n. 18736: "l'ambito di applicazione della citata norma è da intendersi circoscritto alla garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile, mentre non deve essere ritenuta ricompresa l'ipotesi responsabilità penale". Il sequestro preventivo, e la confisca che ne segue, raggiungono la polizza. Cass. pen. 11945/2017, come riportata, ha esteso il sequestro per equivalente a una polizza con il coniuge beneficiario, perché il denaro "non può considerarsi ancora definitivamente uscito dal patrimonio del contribuente, stante il diritto di revoca del beneficio nonché la possibilità di riduzione della polizza e di riscatto". Cass. pen. 40563/2021, sempre come riportata, ha detto lo stesso per i reati tributari del D.Lgs. 74/2000. Da ultimo, Cass. pen. sez. VI, 24 ottobre 2025, n. 34306 ha stabilito che le somme di un riscatto anticipato perdono qualunque carattere previdenziale e sono confiscabili per equivalente: il caso riguardava un riciclaggio, il principio riguarda chiunque riscatti.

Le misure di prevenzione

Il Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011, artt. 20 e 24) consente sequestro e confisca di prevenzione su qualunque bene di cui il proposto possa disporre, direttamente o indirettamente, il cui valore sia sproporzionato al reddito o che risulti frutto o reimpiego di attività illecite. Non esiste alcuna esenzione per le polizze vita, e la regola civilistica di impignorabilità non è opponibile alla luce del ragionamento della linea penale. Non abbiamo trovato una decisione pubblicata che applichi le misure di prevenzione a una polizza in particolare, e lo diciamo: l'assenza di un precedente non è un'esenzione.

La lettura corretta

Chi presenta una polizza come uno schermo contro un'indagine sta descrivendo l'esatto contrario di ciò che le sentenze dicono. Per un imprenditore con un profilo fiscale pulito questo capitolo non cambia nulla; per chi ha un accertamento che rischia di diventare una notizia di reato, la polizza non aggiunge un giorno di protezione, e i premi versati in quel momento diventano il documento più utile per la procura.

Matrimonio, comunione e separazione

Il coniuge non è un creditore, e qui l'analisi sull'impignorabilità smette di servire. La domanda giusta è un'altra: di chi è la polizza secondo il regime patrimoniale della famiglia?
In comunione legale, gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio cadono in comunione (art. 177, lett. a, c.c.). I frutti dei beni personali e i proventi dell'attività separata vi entrano solo se non consumati allo scioglimento, la cosiddetta comunione de residuo, che le Sezioni Unite (17 maggio 2022, n. 15889) hanno qualificato come diritto di credito e non come contitolarità. Restano personali i beni anteriori al matrimonio, quelli ricevuti per donazione o successione e quelli acquistati con il loro prezzo, se dichiarato nell'atto (art. 179 c.c.).

Una questione aperta

Non abbiamo trovato una decisione della Cassazione sulle unit linked in separazione o divorzio. La lettura dottrinale prevalente è che una polizza sottoscritta in costanza di matrimonio con denaro comune sia un acquisto ai sensi dell'art. 177, lett. a), a favore della comunione, salvo che sia finanziata con beni personali dichiarati tali; e che, se contraente è un solo coniuge e la polizza è un investimento, l'altro coniuge possa pretendere la metà del valore allo scioglimento. Lo presentiamo come un punto aperto e dipendente dai fatti, non come diritto vivente, e chi Le dice che la polizza "è fuori dalla comunione per natura" non ha una sentenza da mostrarLe. Con la separazione dei beni la polizza è del contraente, come qualunque altro suo bene, e resta esposta soltanto alle pretese di mantenimento decise dal giudice.
Ciò che la controparte può vedere in un procedimento, gli estratti conto dei tre anni chiesti dall'art. 473-bis.12 c.p.c., le indagini della polizia tributaria, l'ordine di esibizione, è un tema di prova e non di aggredibilità: lo trattiamo nell'articolo su divorzio e contenzioso, e che cosa ottiene la controparte.

Gli altri strumenti a confronto

La polizza non è l'unico strumento italiano che separa un bene dai creditori, e non sempre è il più adatto. Ognuno degli altri ha un punto in cui cede, e conviene conoscerlo prima di scegliere.
Il fondo patrimoniale (artt. 167 a 171 c.c.) sottrae i beni destinati ai bisogni della famiglia all'esecuzione per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei a quei bisogni (art. 170 c.c.). La debolezza è nella parola "bisogni": la Cassazione la legge in senso ampio, e i debiti d'impresa e tributari vengono trattati con regolarità come debiti contratti per la famiglia, con l'onere sul debitore di provare sia la regolare costituzione del fondo sia la conoscenza dello scopo estraneo da parte del creditore. La costituzione è inoltre un atto gratuito revocabile ex art. 2901 e, per gli immobili, aggredibile ex art. 2929-bis; e il fondo finisce con il matrimonio.
Il trust è riconosciuto in Italia dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992; il trust interno con disponente e beni italiani e legge straniera è accettato dalla giurisprudenza prevalente. Un trustee può essere contraente o beneficiario di una polizza, e le due cose si combinano spesso. Il limite è lo stesso della polizza: la dotazione è un atto gratuito, e i tempi della revocatoria e dell'art. 163 CCII corrono anche su di essa. Sul piano fiscale, dal 1° gennaio 2025 l'art. 4-bis del Testo unico successioni (D.Lgs. 139/2024) tassa il trasferimento in uscita, con l'opzione di pagare in entrata.
Il patto di famiglia (artt. 768-bis a 768-octies c.c.) non è uno strumento contro i creditori: è il contratto con cui l'imprenditore trasferisce l'azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti, per atto pubblico, con la partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari, e ciò che viene assegnato non è soggetto a collazione né a riduzione (art. 768-quater, quarto comma). Risolve la legittima, non l'esecuzione. Il vincolo di destinazione dell'art. 2645-ter c.c., infine, vale solo per immobili e mobili registrati, per interessi meritevoli di tutela, con durata massima di novant'anni o la vita del beneficiario: per una polizza non è utilizzabile.
StrumentoChe cosa proteggeDove cede
Polizza vita (art. 1923 c.c.)Le somme dovute dall'assicuratore, senza tetto di importo, contro azioni esecutive e cautelari civili.Premi revocabili (art. 2901; art. 163 CCII); nessuna protezione se manca il rischio demografico (Cass. 3785/2024); nulla in sede penale (Cass. pen. 18736/2014); nulla dopo il riscatto.
Fondo patrimoniale (art. 170 c.c.)Beni destinati ai bisogni della famiglia, contro debiti estranei a quei bisogni.Debiti d'impresa e tributari letti come familiari; onere della prova sul debitore; costituzione revocabile; finisce con il matrimonio.
Trust (L. 364/1989)Beni usciti dal patrimonio del disponente e affidati a un trustee, con la legge scelta.Dotazione revocabile come atto gratuito; stessi tempi dell'art. 2901 e dell'art. 163 CCII; il trust è iscrivibile nel registro dei titolari effettivi.
Patto di famiglia (art. 768-bis c.c.)Il passaggio dell'azienda o delle partecipazioni ai discendenti, al riparo da collazione e riduzione.Non riguarda i creditori; serve l'accordo di coniuge e legittimari.
Vincolo art. 2645-ter c.c.Immobili e mobili registrati destinati a uno scopo meritevole.Solo beni immobili e mobili registrati; inutilizzabile per una polizza.
Per l'imprenditore che deve separare il rischio d'impresa dal patrimonio della famiglia, la combinazione tra questi strumenti è trattata nell'articolo sulla protezione patrimoniale per l'imprenditore italiano; per le famiglie con beni in più Paesi, in quello su trust offshore e PPLI.

Il triangolo lussemburghese: contro chi protegge davvero

Due telefonate nello stesso mese. Nella prima qualcuno viene a cercare la famiglia: una banca, un curatore, una controparte. Nella seconda non viene nessuno, e la preoccupazione è se la compagnia sarà ancora in piedi fra cinque anni. Sono due domande diverse, e si rispondono con due libri diversi.
Il triangolo di sicurezza, cioè il deposito degli attivi presso una banca depositaria approvata dal Commissariat aux Assurances con il privilegio del contraente sul patrimonio separato, risponde alla seconda domanda: che cosa succede se fallisce l'assicuratore. Lo descriviamo nell'articolo sulla polizza lussemburghese e il triangolo di sicurezza, e non lo ripetiamo qui. Alla prima domanda il triangolo non risponde, e lo diciamo senza giri di parole: contro i creditori italiani del contraente, contro il curatore, contro l'Agenzia delle Entrate e contro un giudice italiano la segregazione lussemburghese non fa nulla. Il giudice italiano applica l'art. 1923 c.c. e le regole sulla revocatoria ai premi qualunque sia la sede della compagnia, e il segreto professionale dell'assicuratore (art. 300 della loi du 7 décembre 2015) cede allo scambio automatico di informazioni, alle richieste giudiziarie e ai procedimenti penali, come spieghiamo nella pagina sulla riservatezza.

Perché la distinzione non è accademica

È l'errore che incontriamo più spesso nei consulenti delle famiglie, e lo diciamo senza piacere perché di solito sono bravi professionisti. Un notaio o un private banker che non sbaglierebbe mai una clausola beneficiaria descrive il triangolo al cliente come uno scudo contro i creditori. È uno scudo contro l'insolvenza della compagnia, e il creditore di Monza resta una questione di diritto italiano, come è sempre stato. L'errore corre anche nel senso opposto: una famiglia si affida all'art. 1923 e lo prende per un giudizio sulla qualità della compagnia, quando la norma dice solo che un credito sta fuori da un tipo di processo. Le due esposizioni vanno misurate separatamente, e prima che accada qualcosa. Il modo in cui il conto segregato funziona nella pratica, e con quali limiti, è trattato nell'articolo dedicato.

Che cosa la PPLI non fa

Preferiamo avere questa parte della conversazione prima che sotto un ordine di esibizione. La PPLI risolve bene alcuni problemi e altri per niente, e la seconda lista è quella da leggere prima di versare il premio.

Non protegge dalla revocatoria sui premi

L'art. 1923, secondo comma, lascia i premi esposti alla revocatoria, e il Codice della crisi rende inefficaci per legge i premi versati a titolo gratuito nei due anni prima della liquidazione giudiziale (art. 163 CCII). La revocatoria ordinaria dura cinque anni dal pagamento (art. 2903 c.c.). Chi versa un premio quando il debito esiste già consegna al creditore la data, l'importo e il beneficiario, tutti su un solo documento.

Non regge se la polizza è un investimento travestito

Una unit linked pura, senza rischio demografico, non è un contratto di assicurazione sulla vita e non gode dell'art. 1923 (Cass. 3785/2024). Il curatore incassa il riscatto e il creditore pignora il credito. Il nome sul frontespizio non conta; conta se l'assicuratore promette una somma che non dipende dal valore del fondo. Maggiorazioni tra lo 0,1 e l'1 per cento sono state ritenute insufficienti da più corti di merito. La stessa struttura, per ragioni proprie, è anche quella che l'Agenzia delle Entrate può riqualificare.

Non ferma il giudice penale

Sequestro preventivo, confisca per equivalente e misure di prevenzione raggiungono la polizza (Cass. pen. 18736/2014), anche con il coniuge beneficiario, e le somme di un riscatto anticipato sono confiscabili (Cass. pen. 34306/2025). Nessuna norma del Codice antimafia esenta le polizze vita. Il criterio che applichiamo è semplice: la struttura deve reggere quando viene descritta con esattezza a un giudice, all'Agenzia delle Entrate e all'avvocato dell'altro coniuge. Non è un criterio esigente, e un numero sorprendente delle strutture che ci vengono sottoposte non lo supera.

Domande frequenti

Le polizze vita sono impignorabili?

Solo con tre qualificazioni. Il primo comma dell'art. 1923 c.c. sottrae le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario alle azioni esecutive e cautelari, ma soltanto se il contratto trasferisce all'assicuratore un rischio demografico reale (Cass. 3785/2024); il secondo comma lascia i premi esposti alla revocatoria; e la regola vale in sede civile, non contro sequestro preventivo e confisca penale (Cass. pen. 18736/2014). Dopo un riscatto volontario le somme tornano pignorabili.

Che cosa può fare il curatore della liquidazione giudiziale?

Non può chiedere all'assicuratore il riscatto di una polizza vera stipulata dal debitore quando era in bonis (Cass. SS.UU. 8271/2008). Può far dichiarare privi di effetto i premi versati a titolo gratuito nei due anni prima della liquidazione giudiziale (art. 163 CCII) ed esercitare la revocatoria ordinaria sui premi entro cinque anni dal pagamento (artt. 2901 e 2903 c.c.). Se la polizza è una unit linked pura, incassa il riscatto.

Che cos'è una unit linked pura e perché perde la protezione?

Nella tassonomia di Cass. 3785/2024 è la polizza in cui l'evento demografico fissa solo il momento del pagamento e non l'importo, perché l'assicuratore promette il valore del fondo e nulla di più. Senza una somma minima garantita all'evento della vita umana non c'è rischio demografico, il contratto non ha funzione previdenziale e l'art. 1923 non si applica. Una garanzia del maggiore tra premi e valore del fondo, più l'1 per cento, è stata giudicata assicurativa (Cass. ord. 9418/2024); maggiorazioni tra lo 0,1 e l'1 per cento con tutto il rischio sul cliente sono state giudicate insufficienti.

Quanto tempo deve passare dal pagamento dei premi?

Due orologi. La revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dal pagamento del premio (art. 2903 c.c.) e, per un premio anteriore alla nascita del debito, richiede la dolosa preordinazione. In liquidazione giudiziale i premi versati a titolo gratuito nei due anni anteriori sono inefficaci per legge (art. 163 CCII). Un premio versato prima del debito e da più di cinque anni è fuori da entrambi.

La polizza protegge in caso di sequestro penale?

No. La Cassazione penale limita l'art. 1923 alla garanzia patrimoniale per la responsabilità civile (Cass. pen. 18736/2014). Il sequestro per equivalente raggiunge la polizza anche con il coniuge beneficiario, perché il contraente conserva revoca e riscatto (Cass. pen. 11945/2017 e 40563/2021, come riportate), e le somme di un riscatto anticipato sono confiscabili (Cass. pen. 34306/2025). Le misure di prevenzione del D.Lgs. 159/2011 non prevedono alcuna esenzione per le polizze.

E in caso di separazione o divorzio?

Il coniuge non è un creditore e l'art. 1923 non c'entra. In comunione legale una polizza sottoscritta durante il matrimonio con denaro comune è esposta alla pretesa dell'altro coniuge come acquisto ai sensi dell'art. 177, lett. a), c.c.; con la separazione dei beni, o con beni personali dichiarati tali, resta del contraente. Non esiste una decisione della Cassazione sulle unit linked in divorzio: il punto è aperto e dipende dai fatti.

Il triangolo di sicurezza lussemburghese protegge dai creditori italiani?

No. Protegge il contraente dall'insolvenza della compagnia, attraverso il deposito degli attivi e il privilegio sul patrimonio separato. Contro i creditori del contraente, il curatore, l'Agenzia delle Entrate e il giudice italiano si applicano l'art. 1923 c.c. e le regole italiane sulla revocatoria, qualunque sia la sede dell'assicuratore, e il segreto professionale lussemburghese cede alle richieste giudiziarie e allo scambio di informazioni.

Meglio il fondo patrimoniale, il trust o la polizza?

Rispondono a domande diverse. Il fondo patrimoniale (art. 170 c.c.) cede davanti ai debiti d'impresa e tributari, che la Cassazione tratta come debiti familiari, con l'onere della prova sul debitore. Il trust (L. 364/1989) sposta i beni fuori dal patrimonio, ma la dotazione è un atto gratuito con gli stessi tempi di revocatoria dei premi. La polizza protegge le somme dovute dall'assicuratore senza tetto, a condizione che sia una vera assicurazione e che i premi siano stati versati per tempo. Il vincolo dell'art. 2645-ter vale solo per immobili e mobili registrati.

Fonti e riferimenti normativi

La protezione di una polizza vita dai creditori è in Italia una questione di codice civile, di Codice della crisi e di giurisprudenza della Cassazione, civile e penale. Nulla in questa pagina va letto come garanzia di protezione in un caso concreto. Le fonti sotto sono i punti di partenza.

  • Art. 1923 c.c., "Diritti dei creditori e degli eredi". Primo comma: le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Secondo comma: restano salve, rispetto ai premi pagati, la revocatoria e le norme su collazione, imputazione e riduzione.
  • Cass. SS.UU. 31 marzo 2008, n. 8271: il curatore non è legittimato a chiedere all'assicuratore il riscatto della polizza stipulata dal fallito in bonis; può aggredire i premi con la revocatoria. Cass. 12261/2016 e 2256/2015 sui tempi del riscatto.
  • Cass. sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3785: tassonomia delle unit linked garantite, parzialmente garantite e pure; la unit linked pura non ha funzione previdenziale e l'art. 1923 non si applica. Con Cass. ord. 9418/2024, Cass. ord. 21022/2024 (come riportata), Cass. 6061/2012, 10333/2018 e 6319/2019; App. Bari 13 febbraio 2020, Trib. Pisa 6 maggio 2020, App. Cagliari sez. Sassari 18 novembre 2025, n. 392, Trib. Brescia 21 maggio 2026, n. 4957.
  • Artt. 2901 e 2903 c.c.: presupposti della revocatoria ordinaria e prescrizione quinquennale dell'azione dal compimento dell'atto.
  • Art. 163 CCII e art. 166 CCII (D.Lgs. 14/2019): inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori alla liquidazione giudiziale; termini di un anno e sei mesi per gli atti onerosi e i pagamenti.
  • Art. 2929-bis c.c.: espropriazione di immobili e mobili registrati oggetto di atti gratuiti senza previa revocatoria; non applicabile alle polizze.
  • Cass. pen. sez. III, 6 maggio 2014, n. 18736 e Cass. pen. sez. VI, 24 ottobre 2025, n. 34306: l'art. 1923 non opera contro sequestro preventivo e confisca; le somme di un riscatto anticipato sono confiscabili. Cass. pen. 11945/2017 e 40563/2021 come riportate dalle fonti secondarie. D.Lgs. 159/2011, artt. 20 e 24, sulle misure di prevenzione patrimoniali.
  • Art. 177 c.c. e art. 179 c.c.: oggetto della comunione legale e beni personali; Cass. SS.UU. 15889/2022 sulla comunione de residuo.
  • Art. 170 c.c. (fondo patrimoniale), L. 16 ottobre 1989, n. 364 (Convenzione dell'Aja sui trust), art. 768-bis c.c. (patto di famiglia) e art. 2645-ter c.c. (vincolo di destinazione).

Ultima revisione 5 settembre 2026. Questa pagina ha finalità informative e non costituisce consulenza legale, fiscale o assicurativa. I nostri standard editoriali spiegano come selezioniamo e correggiamo le fonti.

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Ultimo aggiornamento 5 settembre 2026
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