Il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Un conto titoli è un bene come gli altri: chi ottiene un titolo esecutivo lo pignora presso la banca, e nulla nel conto si oppone.
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923, primo comma, c.c.). Una PPLI è un contratto di assicurazione sulla vita con un intero portafoglio dentro, e la regola vale per l'intero portafoglio, senza un tetto di importo.
La regola protegge solo una polizza che trasferisce all'assicuratore un rischio demografico reale (Cass. 3785/2024). Non protegge i premi dalla revocatoria (art. 1923, secondo comma) né dall'inefficacia biennale dell'art. 163 del Codice della crisi. E non si oppone a sequestro preventivo e confisca penale.
Nel 2025 la banca escute la fideiussione da 1.500.000 euro rilasciata per l'azienda, ottiene il decreto ingiuntivo e pignora conti e dossier titoli del signor Colombo presso il terzo.
Le somme dovute dall'assicuratore non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923, primo comma, c.c.). Alla banca resta la revocatoria sui premi (secondo comma, art. 2901 c.c.), e i premi sono del 2019: sei anni prima dell'escussione, con un'azione che si prescrive in cinque anni dal pagamento (art. 2903 c.c.).
Se il signor Colombo è imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, il curatore apprende il suo patrimonio personale, conto titoli compreso.
Il curatore non è legittimato a chiedere all'assicuratore il valore di riscatto della polizza (Cass. SS.UU. 8271/2008). Può aggredire soltanto i premi, e solo quelli versati nei due anni prima della liquidazione giudiziale come atti a titolo gratuito (art. 163 CCII) o con la revocatoria ordinaria. Il premio del 2019 è fuori da entrambe le finestre.
Un chirurgo romano, citato nel 2016 per un intervento, perde in appello nel 2026 con una condanna da 900.000 euro. La sentenza è titolo esecutivo: il dossier titoli viene pignorato.
La polizza sottoscritta nel 2014, prima del fatto, resta fuori dall'esecuzione (art. 1923, primo comma). Per revocare premi anteriori al credito servirebbe la dolosa preordinazione (art. 2901 c.c.), e in ogni caso l'azione si è prescritta nel 2019 (art. 2903 c.c.).
In comunione legale, gli acquisti compiuti durante il matrimonio sono comuni (art. 177, lett. a, c.c.). Il conto titoli alimentato con redditi comuni si divide.
Dipende dal regime e dal denaro usato. La polizza pagata con fondi comuni in costanza di matrimonio è esposta alla pretesa dell'altro coniuge sullo stesso art. 177; con la separazione dei beni, o con beni personali dichiarati tali (art. 179 c.c.), resta del contraente. Nessuna Cassazione ha ancora deciso il punto per le unit linked.
Un bonifico di 1.000.000 euro dal conto personale ai figli sei mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale è un atto gratuito privo di effetto verso i creditori (art. 163 CCII).
Lo stesso. Un premio di 1.000.000 euro versato a marzo 2026 su una polizza con i figli beneficiari, con liquidazione giudiziale aperta a settembre, è un atto a titolo gratuito compiuto nei due anni anteriori: il milione torna a disposizione dei creditori. L'art. 1923, secondo comma, lo dice espressamente per i premi.
Un'indagine per reati tributari porta al sequestro preventivo per equivalente del profitto: i conti vengono bloccati.
Lo stesso. L'art. 1923 riguarda la garanzia patrimoniale per la responsabilità civile, non quella penale (Cass. pen. 18736/2014). Il sequestro raggiunge la polizza anche con il coniuge beneficiario, perché il contraente conserva revoca e riscatto (Cass. pen. 11945/2017, come riportata), e le somme di un riscatto anticipato sono confiscabili (Cass. pen. 34306/2025).
| Strumento | Che cosa protegge | Dove cede |
|---|---|---|
| Polizza vita (art. 1923 c.c.) | Le somme dovute dall'assicuratore, senza tetto di importo, contro azioni esecutive e cautelari civili. | Premi revocabili (art. 2901; art. 163 CCII); nessuna protezione se manca il rischio demografico (Cass. 3785/2024); nulla in sede penale (Cass. pen. 18736/2014); nulla dopo il riscatto. |
| Fondo patrimoniale (art. 170 c.c.) | Beni destinati ai bisogni della famiglia, contro debiti estranei a quei bisogni. | Debiti d'impresa e tributari letti come familiari; onere della prova sul debitore; costituzione revocabile; finisce con il matrimonio. |
| Trust (L. 364/1989) | Beni usciti dal patrimonio del disponente e affidati a un trustee, con la legge scelta. | Dotazione revocabile come atto gratuito; stessi tempi dell'art. 2901 e dell'art. 163 CCII; il trust è iscrivibile nel registro dei titolari effettivi. |
| Patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) | Il passaggio dell'azienda o delle partecipazioni ai discendenti, al riparo da collazione e riduzione. | Non riguarda i creditori; serve l'accordo di coniuge e legittimari. |
| Vincolo art. 2645-ter c.c. | Immobili e mobili registrati destinati a uno scopo meritevole. | Solo beni immobili e mobili registrati; inutilizzabile per una polizza. |
La protezione di una polizza vita dai creditori è in Italia una questione di codice civile, di Codice della crisi e di giurisprudenza della Cassazione, civile e penale. Nulla in questa pagina va letto come garanzia di protezione in un caso concreto. Le fonti sotto sono i punti di partenza.
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