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Riservatezza

Polizza vita in separazione e divorzio, che cosa scopre la controparte

5 settembre 2026 · 20 min di lettura · Di

Tribunale di Milano, sezione famiglia, prima udienza di un procedimento di separazione. L'avvocato della moglie deposita una memoria di poche pagine e un'istanza di due righe. Nella memoria osserva che dagli estratti conto degli ultimi tre anni, allegati dal marito al ricorso come impone la legge, risulta un bonifico di 1.500.000 euro verso una compagnia con sede in Lussemburgo, causale "premio unico". Nell'istanza chiede che il giudice ordini al marito di esibire il contratto e l'ultimo estratto di posizione, e in subordine che disponga accertamenti della polizia tributaria. Il marito, che aveva sottoscritto la polizza convinto che nessuno l'avrebbe vista, scopre in quel momento che la riservatezza di un contratto assicurativo e la sua opponibilità a un giudice sono due cose diverse.

Questo articolo esamina che cosa la controparte può ottenere, in una separazione, in un divorzio o in una causa civile ordinaria, riguardo a una polizza vita del coniuge o del debitore: gli obblighi di deposito introdotti dalla Riforma Cartabia, i poteri istruttori d'ufficio, le indagini della polizia tributaria, l'ordine di esibizione, la ricerca telematica dei beni, l'Anagrafe dei rapporti finanziari, il quadro RW usato come prova, la comunione legale e i limiti pratici di un ordine italiano verso una compagnia estera. È un capitolo della nostra analisi sulla riservatezza della polizza vita e riguarda la visibilità, non l'aggredibilità: se e come le somme dovute dall'assicuratore possano essere pignorate è materia dell'art. 1923 c.c. e della nostra pagina sulla protezione patrimoniale.

Che cosa impone la Riforma Cartabia con il ricorso

Dal 28 febbraio 2023 i procedimenti di separazione e divorzio seguono il rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dal D.Lgs. 149/2022. La norma che conta per la riservatezza è l'art. 473-bis.12 c.p.c.. Quando sono richieste contribuzioni economiche o sono coinvolti figli minori, la parte deve depositare con il ricorso, e l'altra con la comparsa, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. In una frase: prima ancora che il giudice chieda qualcosa, ciascun coniuge consegna all'altro tre anni di storia fiscale e bancaria.

La norma non nomina le polizze di assicurazione. Non c'è, nell'elenco, la voce "contratti di assicurazione sulla vita" o "prodotti di investimento assicurativi". Sarebbe un errore dedurne che la polizza resti fuori. Emerge in modo indiretto, per tre strade che la stessa norma apre. La prima è l'estratto conto: un premio di 1.500.000 euro non esce da un conto corrente senza lasciare una riga, e un premio ricorrente lascia una riga al mese. La seconda è la dichiarazione dei redditi: se la polizza è emessa da una compagnia estera e il contraente non rientra nelle condizioni di esonero, il quadro RW riporta ogni anno il valore della polizza al 31 dicembre, e quel quadro è parte della dichiarazione che va depositata. La terza è il quadro RM o le certificazioni della compagnia, se in quei tre anni c'è stato un riscatto tassato. La polizza non viene chiesta come tale; viene letta in filigrana nei documenti che sono chiesti.

L'espressione "rapporti bancari e finanziari" merita una parola. Un tribunale può leggerla in senso ampio e considerare una polizza a contenuto finanziario un rapporto finanziario di cui va prodotto l'estratto. Il testo non lo dice espressamente, e non ci risulta un orientamento consolidato della Cassazione sul punto; è prudente presumere che un giudice attento chiederà comunque l'estratto di posizione, perché il potere per farlo esiste altrove.

I poteri d'ufficio del giudice e la polizia tributaria

Il rito unico ha rafforzato i poteri istruttori del giudice. L'art. 473-bis.2 c.p.c. consente al tribunale di disporre d'ufficio mezzi di prova, anche al di fuori dei limiti del codice, quando siano in gioco i diritti dei minori, e di ordinare alle parti l'integrazione della documentazione economica. Lo stesso articolo, al secondo comma, riprende una regola più antica e più temuta: il giudice può disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria (art. 473-bis.2, secondo comma, c.p.c.). Prima della riforma la stessa regola era nell'art. 5, comma 9, della L. 898/1970, abrogato dal D.Lgs. 149/2022 con effetto dal 28 febbraio 2023: nata per il divorzio, era pacificamente applicata anche nella separazione. La Cassazione, con l'ordinanza n. 25314/2021, resa sulla norma previgente, ha ribadito che disporre o meno le indagini è una scelta discrezionale del giudice di merito, non un diritto della parte: si ottiene quando la documentazione depositata appare incompleta o contraddittoria rispetto al tenore di vita, non per semplice curiosità.

Quando le indagini vengono disposte, la Guardia di Finanza opera con gli strumenti dell'Anagrafe tributaria, che comprende l'Archivio dei rapporti finanziari di cui diremo, e con le proprie facoltà di accesso. Per il coniuge che ha versato un premio importante in una polizza, l'esito tipico è un rapporto che elenca la polizza fra i rapporti finanziari intestati, con la compagnia, la data di apertura e, per le compagnie tenute alla comunicazione dei saldi, il valore. Il giudice usa quel rapporto per fissare l'assegno. Non per attaccare la polizza, che è un'altra questione, ma per sapere che esiste e quanto vale.

L'ordine di esibizione dell'art. 210 c.p.c.

Fuori dal rito di famiglia, e anche dentro, lo strumento generale è l'art. 210 c.p.c.: su istanza di parte, il giudice può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione. In una frase: se la controparte sa che un contratto esiste e sa indicarlo con sufficiente precisione, può chiedere al giudice di farselo consegnare. L'istanza non può essere esplorativa. Chi chiede "tutti i contratti assicurativi eventualmente sottoscritti dal convenuto" di regola non ottiene nulla; chi chiede "il contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto con la compagnia X nel marzo 2024, come risulta dal bonifico di pari data" ha buone probabilità di ottenerlo. Ed è qui che gli estratti conto depositati ai sensi dell'art. 473-bis.12 svolgono la loro funzione: trasformano una domanda esplorativa in una domanda circostanziata.

L'ordine può essere rivolto anche al terzo, cioè alla compagnia. Verso una compagnia stabilita in Italia l'ordine arriva per le vie ordinarie. Verso una compagnia con sede in Lussemburgo o in Irlanda che opera in libera prestazione di servizi, il discorso è più articolato e lo riprendiamo più avanti. In entrambi i casi, la parte destinataria dell'ordine che non lo esegue non subisce una sanzione diretta, ma il giudice può trarre argomenti di prova dal rifiuto ai sensi dell'art. 116 c.p.c. In un procedimento in cui si discute della capacità contributiva, il rifiuto di esibire una polizza da 1.500.000 euro è di per sé un argomento.

La ricerca telematica dei beni: art. 492-bis c.p.c.

Dal 2014 il creditore munito di titolo esecutivo ha uno strumento che prima non aveva. L'art. 492-bis c.p.c. permette, su autorizzazione del presidente del tribunale, che l'ufficiale giudiziario acceda per via telematica alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, e in particolare all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, per individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione. In una frase: chi ha già una sentenza o un altro titolo esecutivo può chiedere allo Stato di dirgli dove sono i beni del debitore, anziché cercarli da sé. Le disposizioni di attuazione del codice, all'art. 155-sexies, estendono la stessa ricerca ai procedimenti in materia di famiglia, per la ricostruzione della situazione patrimoniale dei coniugi ai fini della determinazione delle contribuzioni.

Per la polizza vita, l'utilità della ricerca dipende da ciò che l'archivio contiene. E qui la risposta è diversa a seconda della compagnia.

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L'Anagrafe dei rapporti finanziari e il codice 23

L'Archivio dei rapporti finanziari è una sezione dell'Anagrafe tributaria, istituita dall'art. 7, comma 6, del DPR 605/1973 e ampliata dall'art. 11, comma 2, del DL 201/2011. Gli operatori finanziari comunicano i rapporti intrattenuti con i clienti e, dal 2011, anche i saldi. Le imprese di assicurazione sono operatori finanziari a questi fini. Il manuale di compilazione dell'Agenzia delle Entrate prevede il codice rapporto 23, "Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", e per quel codice richiede la compilazione dei campi relativi agli importi. In una frase: una polizza di ramo I, III o V con contenuto finanziario, emessa da una compagnia stabilita in Italia, è in archivio con il suo valore, non solo con la sua esistenza. Le temporanee caso morte pure, che non sono prodotti finanziari, restano fuori dal codice 23.

Per la compagnia estera in libera prestazione di servizi la risposta è: dipende. Se la compagnia ha optato per operare come sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 26-ter DPR 600/1973 e per l'assolvimento dell'imposta di bollo, la cosiddetta polizza "bi-optata", assume obblighi di comunicazione verso l'amministrazione finanziaria italiana e, secondo quanto riportato dalla prassi professionale, comunica i dati all'Anagrafe tributaria. Se la compagnia non ha optato e non ha uno stabilimento in Italia, la polizza non è nell'archivio dei rapporti finanziari come tale; è però nel quadro RW del contraente e nei flussi del CRS ricevuti dall'Agenzia, che sono altra cosa dall'archivio e che l'ufficiale giudiziario non consulta ai sensi dell'art. 492-bis. La differenza è rilevante per la ricerca telematica, non per il giudice della separazione, che ha già la dichiarazione dei redditi con il quadro RW davanti a sé. Chi vuole sapere come la propria polizza estera è trattata deve chiederlo alla compagnia, perché la risposta cambia da un assicuratore all'altro e va verificata sul contratto.

Il quadro RW come prova

Il quadro RW nasce come strumento di monitoraggio fiscale, ai sensi dell'art. 4 del DL 167/1990. Nel contenzioso familiare diventa qualcos'altro: una dichiarazione del coniuge, sottoscritta sotto la propria responsabilità, che elenca le attività estere e il loro valore al 31 dicembre di ogni anno. Una polizza estera è un'attività finanziaria estera e va nel quadro RW ogni anno, con il valore di riscatto, salvo che ricorrano le due condizioni cumulative di esonero: la compagnia ha optato come sostituto d'imposta tramite rappresentante fiscale, e il contraente ha conferito a un intermediario residente l'incarico di regolare tutti i flussi dell'investimento. Il solo rappresentante fiscale non basta: senza il mandato all'intermediario residente, il quadro va comunque compilato ai fini del monitoraggio, sia pure senza IVAFE. Le regole di compilazione, l'IVAFE e il bollo sono spiegati nell'articolo su imposta di bollo e IVAFE sulle polizze estere.

L'effetto processuale è netto. Nell'esempio milanese di apertura, le tre dichiarazioni depositate con il ricorso contengono, nel quadro RW, la voce "polizza vita, Lussemburgo, valore 1.620.000 euro" per l'anno 2025, con l'IVAFE dello 0,2% pari a 3.240 euro se la compagnia non è bi-optata. L'avvocato della moglie non ha bisogno dell'ordine di esibizione per sapere che la polizza esiste e quanto vale: gliel'ha detto il marito, per legge, nella propria dichiarazione. L'ordine di esibizione serve, semmai, a ottenere il contratto e la clausola beneficiaria. Chi invece rientra nell'esonero dal quadro RW ha una polizza che non compare nella dichiarazione, ma compare nell'estratto conto da cui è partito il premio, e compare nei flussi che l'intermediario residente incaricato gestisce, e che un ordine di esibizione può raggiungere.

La comunione legale: una questione aperta

Sapere che la polizza esiste è il primo passo. Il secondo è chiedersi se l'altro coniuge abbia diritto a una parte di essa. Se i coniugi erano in comunione legale, l'art. 177, lettera a), c.c. fa cadere in comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, con l'eccezione dei beni personali dell'art. 179: quelli acquistati prima del matrimonio, quelli ricevuti per donazione o successione, e quelli acquistati con il loro prezzo se l'esclusione è dichiarata nell'atto. Le lettere b) e c) dell'art. 177 regolano invece la comunione de residuo su frutti e proventi, che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15889 del 17 maggio 2022, hanno qualificato come diritto di credito e non come contitolarità.

Se una polizza a contenuto finanziario sottoscritta durante il matrimonio con denaro comune sia un "acquisto" ai sensi della lettera a), e quindi appartenga per metà all'altro coniuge allo scioglimento della comunione, è una questione che, allo stato, la Cassazione non ha deciso con riferimento alle polizze unit-linked. L'impostazione prevalente in dottrina ritiene che una polizza con funzione di investimento, pagata con risorse comuni, cada in comunione, salvo che sia stata finanziata con beni personali e la provenienza sia stata dichiarata; e che il coniuge non contraente possa pretendere la metà del valore alla dissoluzione. Ma è un'impostazione, non una regola consolidata, e l'esito dipende dai fatti: la fonte del denaro, la data della sottoscrizione, il regime patrimoniale scelto, la natura del contratto. Chi si è sposato in separazione dei beni non ha questo problema; chi è in comunione e ha finanziato la polizza con il ricavato di un'eredità dovrebbe averlo documentato al momento del versamento, non al momento della separazione. Presentare la polizza come "automaticamente fuori dalla comunione" sarebbe scorretto.

Che cosa fa una compagnia estera con un ordine italiano

Resta la domanda che i clienti pongono più spesso: la compagnia lussemburghese risponde a un giudice di Milano? La risposta onesta è che risponde, ma non in modo automatico né rapido. Un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. rivolto a un terzo con sede in un altro Stato membro non si esegue per notifica diretta. Passa per gli strumenti di cooperazione giudiziaria europea, in particolare il Regolamento (UE) 2020/1783 sull'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, che consente al giudice italiano di chiedere all'autorità lussemburghese di assumere la prova o di assumerla direttamente con il consenso di quello Stato. È un percorso che esiste, che funziona, e che richiede mesi anziché settimane. Nel frattempo, però, il giudice ha già gli estratti conto e il quadro RW, e ha i poteri dell'art. 116 c.p.c. verso il coniuge che rifiuta di produrre ciò che è nella sua disponibilità. Il contratto è nel cassetto del contraente, non solo nel server della compagnia.

Dal lato della compagnia, il segreto professionale delle assicurazioni previsto dall'art. 300 della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 vincola la compagnia verso i privati, ma cede di fronte alle autorità giudiziarie e agli obblighi di cooperazione. Una compagnia seria non consegna dati a un avvocato italiano che scrive una lettera; consegna dati a un'autorità che li chiede per la via prevista. È un comportamento cauto, non un muro. Chi vede il fascicolo dal lato della compagnia, e in quali casi, è l'oggetto dell'articolo sul segreto assicurativo lussemburghese, il GDPR e il CRS.

Tutto ciò che precede riguarda la conoscenza, e vedere non è pignorare. L'esecuzione è un'altra questione, con un'altra norma: l'art. 1923, primo comma, c.c. sottrae le somme dovute dall'assicuratore all'azione esecutiva e cautelare, il secondo comma fa salvi i diritti dei creditori sui premi, e la Cassazione, con la sentenza n. 3785/2024, riserva quella protezione ai contratti con un rischio demografico reale. Come e quando la protezione opera, e quando non opera, è trattato nell'articolo sulla protezione patrimoniale per imprenditori e in quello sul conto segregato e sullo scudo patrimoniale. Qui basta una riga: il fatto che la controparte veda la polizza non le dà, di per sé, il diritto di prenderla; e il fatto che non possa prenderla non le impedisce di vederla e di usarla per misurare la capacità contributiva.

Che cosa questo non significa

Non significa che la polizza sia inutile in una separazione. Nel confronto con un deposito titoli o un conto corrente, la polizza non compare in un elenco a sé, non è oggetto di una voce dedicata dell'art. 473-bis.12, e nelle dichiarazioni dei redditi appare solo se estera e non esonerata. Ma la differenza è di grado, non di natura: gli estratti conto la rivelano, e il giudice ha gli strumenti per ricostruirla.

Non significa che la riservatezza verso i terzi sia perduta. Un procedimento di famiglia si svolge a porte chiuse, i fascicoli non sono accessibili al pubblico e i provvedimenti sono anonimizzati nelle banche dati. Ciò che la controparte apprende resta nel processo. È una riservatezza diversa da quella del testamento pubblicato, di cui parliamo nell'articolo su dichiarazione di successione, testamento e polizza vita, e in una separazione è l'unica che conti.

Non significa che nascondere una polizza sia una strategia. Il mancato deposito della documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 e le dichiarazioni reticenti hanno conseguenze processuali, il giudice può valutare il comportamento della parte, e l'omissione della polizza estera nel quadro RW espone a sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato, che in una separazione in cui l'altro coniuge ha ogni interesse a segnalarla non restano teoriche.

Non significa, infine, che la comunione legale sia un rischio certo o un rischio inesistente. È una questione aperta, e chi sottoscrive una polizza in costanza di matrimonio in regime di comunione dovrebbe farlo sapendo che l'altro coniuge, allo scioglimento, potrebbe rivendicarne la metà, e dovrebbe documentare la provenienza personale dei fondi quando esiste.

Domande frequenti

La Riforma Cartabia obbliga a dichiarare le polizze vita nella separazione?

Non come tali. L'art. 473-bis.12 c.p.c., in vigore dal 28 febbraio 2023, impone di depositare con il ricorso le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione sui diritti reali su immobili e mobili registrati e sulle quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Le polizze non compaiono nell'elenco. Emergono però in modo indiretto: dal bonifico del premio negli estratti conto, dal quadro RW della dichiarazione dei redditi per le polizze estere non esonerate, e dalle eventuali certificazioni di riscatti tassati. Il giudice può poi integrare la documentazione con i poteri d'ufficio dell'art. 473-bis.2 c.p.c.

Il giudice può ordinare alla compagnia di consegnare il contratto?

Sì, tramite l'art. 210 c.p.c., che consente al giudice di ordinare a una parte o a un terzo l'esibizione di un documento la cui acquisizione ritenga necessaria. L'istanza deve indicare il documento con sufficiente precisione: le richieste esplorative vengono respinte. Verso una compagnia stabilita in Italia l'ordine segue le vie ordinarie. Verso una compagnia con sede in un altro Stato membro occorre la cooperazione giudiziaria, in particolare il Regolamento (UE) 2020/1783 sull'assunzione delle prove, con tempi più lunghi. Nel frattempo il giudice può ordinare l'esibizione al coniuge contraente e trarre argomenti di prova dal suo eventuale rifiuto ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Che cosa vede la polizia tributaria di una polizza vita?

Quando il tribunale dispone indagini ai sensi dell'art. 473-bis.2, secondo comma, c.p.c. (in passato art. 5, comma 9, della L. 898/1970), la Guardia di Finanza consulta l'Anagrafe tributaria e l'Archivio dei rapporti finanziari. Le compagnie stabilite in Italia comunicano i prodotti finanziari assicurativi con il codice rapporto 23 e con i relativi importi, quindi la polizza di ramo I, III o V risulta con il suo valore. Le compagnie estere bi-optate, secondo la prassi riportata, comunicano anch'esse; le altre polizze estere risultano dal quadro RW e dai dati CRS ricevuti dall'Agenzia. Le indagini sono discrezionali: la Cassazione (ord. 25314/2021) le riserva ai casi in cui la documentazione appare incompleta.

Una polizza lussemburghese compare nell'Anagrafe dei rapporti finanziari?

Dipende dalla compagnia. L'Archivio dei rapporti finanziari raccoglie le comunicazioni degli operatori finanziari, fra cui le imprese di assicurazione, con il codice 23 per i prodotti finanziari assicurativi e i relativi saldi. Una compagnia lussemburghese senza stabilimento in Italia e senza opzione come sostituto d'imposta non comunica come tale. Una compagnia bi-optata, che ha scelto di operare come sostituto d'imposta e di assolvere il bollo, assume obblighi di comunicazione verso l'amministrazione finanziaria e, secondo quanto riportato dalla prassi professionale, trasmette i dati all'Anagrafe tributaria. La risposta va verificata contratto per contratto con la compagnia, perché la ricerca telematica dell'art. 492-bis c.p.c. attinge proprio a quell'archivio.

Il quadro RW può essere usato contro di me in una separazione?

Sì. Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni vanno depositate con il ricorso o con la comparsa, e il quadro RW ne fa parte. Una polizza estera vi compare ogni anno con il valore al 31 dicembre, salvo che la compagnia abbia optato come sostituto d'imposta e il contraente abbia conferito a un intermediario residente il mandato a regolare tutti i flussi. Il quadro è una dichiarazione sottoscritta dal coniuge stesso: la controparte non deve dimostrare nulla, deve solo leggerla. Omettere la polizza nel quadro RW per non farla vedere espone a sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato e a conseguenze processuali per reticenza.

La polizza sottoscritta durante il matrimonio cade in comunione legale?

La questione è aperta. L'art. 177, lettera a), c.c. fa cadere in comunione gli acquisti compiuti durante il matrimonio, salvo i beni personali dell'art. 179. L'impostazione prevalente in dottrina considera una polizza a contenuto finanziario sottoscritta con denaro comune un acquisto in comunione, con diritto dell'altro coniuge alla metà del valore allo scioglimento, a meno che sia stata finanziata con beni personali e la provenienza sia stata dichiarata. Non risulta però una decisione della Cassazione sulle polizze unit-linked in separazione o divorzio, e l'esito dipende dalla fonte del denaro, dalla data e dal contratto. Chi è in separazione dei beni non ha questo problema.

Se la controparte scopre la polizza, può pignorarla?

Vedere e pignorare sono due questioni diverse. La visibilità della polizza serve al giudice per misurare la capacità contributiva e fissare l'assegno. L'esecuzione sulle somme dovute dall'assicuratore è regolata dall'art. 1923 c.c.: il primo comma le sottrae all'azione esecutiva e cautelare, il secondo fa salvi i diritti dei creditori sui premi, e la Cassazione (sent. 3785/2024) riserva la protezione ai contratti con un rischio demografico reale. In ogni caso l'assegno di mantenimento è un debito del coniuge, che può essere eseguito sugli altri suoi beni e redditi. La materia è trattata nella nostra pagina sulla protezione patrimoniale.

Un procedimento di separazione rende pubblica la polizza?

No. I procedimenti in materia di famiglia si svolgono senza pubblicità delle udienze, il fascicolo è accessibile solo alle parti e ai loro difensori, e i provvedimenti pubblicati nelle banche dati sono anonimizzati. Ciò che la controparte apprende sulla polizza resta all'interno del processo. È una riservatezza diversa da quella che si perde con la pubblicazione del testamento, che rende il contenuto leggibile da chiunque in cancelleria. La perdita di riservatezza nella separazione è verso una persona sola, il coniuge, che però è la persona con il maggiore interesse a conoscere e a usare l'informazione.

Fonti e riferimenti normativi

Codice di procedura civile: art. 116 (valutazione delle prove), art. 210 (ordine di esibizione), art. 473-bis.2 e art. 473-bis.12 (rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in vigore dal 28 febbraio 2023), art. 492-bis (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), art. 155-sexies disp. att. c.p.c. L. 1° dicembre 1970 n. 898, art. 5, comma 9 (indagini della polizia tributaria; abrogato dal D.Lgs. 149/2022 con effetto dal 28 febbraio 2023, regola oggi all'art. 473-bis.2, secondo comma, c.p.c.). Codice civile: artt. 177 e 179 (comunione legale e beni personali), art. 1923 (diritti dei creditori e degli eredi). DPR 29 settembre 1973 n. 605, art. 7, comma 6, e DL 6 dicembre 2011 n. 201, art. 11, comma 2 (Archivio dei rapporti finanziari); manuale di compilazione dell'Agenzia delle Entrate, codice rapporto 23. DL 28 giugno 1990 n. 167, artt. 4 e 5 (monitoraggio fiscale e sanzioni); DPR 600/1973, art. 26-ter. Regolamento (UE) 2020/1783 sull'assunzione delle prove. Loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, art. 300. Cass. ord. 25314/2021; Cass. SS.UU. 17 maggio 2022 n. 15889; Cass. sez. I 12 febbraio 2024 n. 3785.

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Questo articolo ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza legale, fiscale, finanziaria o assicurativa. Le norme processuali, il regime patrimoniale della famiglia, gli obblighi di comunicazione e la cooperazione giudiziaria fra Stati cambiano nel tempo e la loro applicazione dipende dai fatti di ciascun caso. Prima di assumere qualsiasi decisione è necessario rivolgersi a professionisti qualificati nelle giurisdizioni interessate.

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