Intelligenza sulle giurisdizioni PPLI: Lussemburgo, Liechtenstein e Irlanda a confronto
Dove si domiciliano le polizze PPLI e perche conta: Lussemburgo, Liechtenstein, Svizzera, Bermuda e Singapore a confronto, con attenzione al triangolo di sicurezza, al super-privilegio e alla portabilita del contratto per le famiglie italiane.
Quale giurisdizione si adatta davvero alla Sua situazione?
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Caricamento dell analisi. L esempio svolto e la tabella comparativa qui sotto non dipendono da essa.
La prima cosa da sapere
Per un residente italiano la fiscalita e italiana, non della giurisdizione della compagnia
E l equivoco piu comune di questo mercato. Per un contraente residente in Italia il trattamento fiscale della polizza (imposta sostitutiva del 26% sul rendimento, 12,5% effettivo sulla quota di titoli di Stato, imposta di bollo dello 0,2% annuo sul valore, quadro RW) e le regole di protezione e di successione (art. 1923 e art. 1920 c.c.) sono governati dalla legge italiana, identici sia che la polizza sia emessa in Lussemburgo, in Liechtenstein o in Irlanda. Nessun domicilio della compagnia li migliora.
Cio che il domicilio decide e piu ristretto e molto specifico: come gli attivi della polizza sono separati dalle altre obbligazioni della compagnia, cosa il regolatore ha effettivamente pubblicato su quali attivi possano essere, e cosa farebbe un giudice di quel luogo se la compagnia fallisse. Queste cose differiscono nettamente, e non in un modo che si riduca a una classifica: per questo lo strumento restituisce classificazioni, non punteggi.
Tutto cio che l engine usa e aperto qui sotto. Ogni dimensione porta la sua fonte, la sua citazione e la data di verifica; ogni dimensione non stabilibile a una fonte primaria e etichettata come tale anziche riempita.
Perche la giurisdizione contaL argomento per intero: meccanica della separazione, regole di investimento, dove nasce davvero il costo, e quando una giurisdizione e meno adatta.
Una polizza vita di private placement si colloca all incrocio di due sistemi giuridici che raramente coincidono: la legge del luogo in cui la compagnia e autorizzata e la legge del luogo in cui il contraente e tassato. Per una famiglia italiana il secondo sistema e l Italia, e non cambia con il domicilio della compagnia.
L errore piu comune e trattare il domicilio della compagnia come se determinasse il trattamento fiscale. Non lo determina. Per un residente italiano si applicano in termini identici nelle tre giurisdizioni: l imposta sostitutiva del 26% sulla differenza tra somma liquidata e premi versati, con aliquota effettiva del 12,5% sulla quota di rendimento da titoli di Stato italiani e white list (base ridotta al 48,08%); nessuna tassazione durante l accumulo ne sugli switch interni (art. 45 c. 4 TUIR); l imposta di bollo del 2 per mille annuo sul valore al 31 dicembre, senza tetto per le persone fisiche; gli obblighi del quadro RW (art. 4 D.L. 167/1990) e l opzione della compagnia di agire come sostituto d imposta (art. 26-ter DPR 600/1973). Nessun domicilio li migliora.
Cio che il domicilio determina e piu ristretto: la meccanica statutaria con cui gli attivi della polizza sono separati dalle altre obbligazioni della compagnia. Il Lussemburgo attribuisce ai contraenti un privilegio legale su un patrimonio distinto che prima tutti gli altri privilegi dal momento in cui gli attivi sono iscritti nell inventario permanente (art. 118 della legge del 7 dicembre 2015) e, in liquidazione, un privilegio di primo rango dei titolari di unita sul ricavato dei relativi attivi (art. 253-5), fermo che l art. 119 sul credito residuale arretra dietro alcuni privilegi del Codice civile e quelli del Tesoro, dei comuni e della sicurezza sociale. Il Liechtenstein riserva ai crediti assicurativi una Sondermasse formata dagli attivi a copertura (VersAG art. 161) e fa precedere i crediti assicurativi a tutti gli altri crediti concorsuali (art. 161a, dal 2021). L Irlanda offre la priorita dei crediti assicurativi nella liquidazione prevista da Solvency II (Direttiva 2009/138/CE art. 275), che e una priorita di rango e non un privilegio su attivi separati; il suo Insurance Compensation Fund esclude la vita. Nessuna delle tre ha un fondo di garanzia vita. Verso i creditori del contraente residente in Italia opera invece l art. 1923 c.c., ma per Cass. civ. 12 febbraio 2024 n. 3785 una unit-linked ne beneficia solo se ha un rischio demografico effettivo: una unit-linked pura, con tutto il rischio d investimento sul contraente, resta esposta.
La flessibilita degli investimenti divide lungo una faglia simile, ed e una faglia di regole pubblicate anziche di prassi. Il Lussemburgo pubblica categorie di contraente con soglie cumulative di premio e di patrimonio mobiliare (A: 125.000 e 250.000 euro; B: 250.000 e 500.000; C: 250.000 e 1.250.000; D: 1.000.000 e 2.500.000) e un catalogo di attivi ammissibili progressivamente meno restrittivo al salire delle categorie (LC 26/1, in vigore dal 1 febbraio 2026). Liechtenstein (VersAG art. 80 e 81) e Irlanda (S.I. 485/2015 Reg. 141 e 142) regolano lo stesso business sotto il principio della persona prudente, con liberta di investimento, ma non pubblicano un catalogo equivalente. Nessuno di questi rende una giurisdizione migliore: le rende diversamente leggibili, il che conta enormemente per un consulente che deve documentare una raccomandazione.
Il costo si comporta in modo controintuitivo. L imposta sui premi segue lo Stato del rischio, in pratica la residenza del contraente, non il domicilio della compagnia: per un residente italiano il rischio e in Italia, dove i premi vita sono fuori dall imposta sulle assicurazioni, e nessuna delle tre giurisdizioni tassa il premio: il Lussemburgo esclude la vita dall impot sur les assurances, il 2,5% svizzero applicato nel Liechtenstein esenta il contraente domiciliato all estero, e l 1% irlandese della s.124B colpisce solo i rischi irlandesi. Il costo di detenzione ricorrente e italiano ed e uguale nelle tre: l imposta di bollo dello 0,2% annuo sul valore. Dal 2025 la compagnia che opera come sostituto la versa ogni anno anziche alla scadenza o al riscatto (L. 207/2024 art. 1 c. 87); lo stock maturato al 31 dicembre 2024 si versa per il 50% entro il 30 giugno 2025, il 20% entro il 30 giugno 2026, il 20% entro il 30 giugno 2027 e il 10% entro il 30 giugno 2028. Dal 1 gennaio 2026 la tariffa e confluita nel D.Lgs. 123/2025 (tariffa art. 9). Senza sostituto, il contraente liquida la stessa imposta del 2 per mille nel quadro RW.
La residenza dei beneficiari aggiunge un ulteriore livello che nessuna giurisdizione risolve. Il trattamento della prestazione caso morte e determinato dalla legge del Paese di ciascun beneficiario, individualmente. Le famiglie transfrontaliere dovrebbero attendersi che l analisi differisca tra beneficiari anziche risolversi in una risposta unica.
La revisione professionale resta necessaria in ogni caso: questo e uno strumento di ricerca per una conversazione con un consulente qualificato, non un suo sostituto.
Un esempio svolto: una famiglia italiana con 25 milioni di euroL intera analisi svolta su un profilo ipotetico, con l aritmetica mostrata. Leggibile senza usare lo strumento.
Le cifre sono aritmetica sulle assunzioni dichiarate, non una proiezione, e il profilo e ipotetico.
- Contraente
- Residente fiscalmente in Italia.
- Allocazione
- 25.000.000 EUR previsti. Circa il 70% in alternativi: hedge fund e private credit.
- Struttura
- Polizza vita unit-linked (ramo III) collocata in Italia in libera prestazione di servizi.
- Priorita
- Flessibilita degli investimenti, protezione patrimoniale, accesso al proprio gestore e operativita in Italia ponderate come primarie; quadro normativo, costi, disponibilita di compagnie e successione come rilevanti.
- Da confermare
- Se la compagnia nomini un sostituto d imposta italiano (art. 26-ter DPR 600/1973) o se il contraente autoliquidi via quadro RW.
Cosa restituisce l analisi
La scelta tra Lussemburgo, Liechtenstein e Irlanda per questo profilo non si gioca sulla fiscalita, che e italiana e identica nelle tre giurisdizioni (imposta sostitutiva del 26%, 12,5% effettivo sulla quota di titoli di Stato, bollo dello 0,2% annuo, quadro RW), ma sull architettura degli investimenti, sulla protezione patrimoniale e sulla portabilita. Diverse delle tredici priorita non mappano ad alcuna dimensione comparabile verificata: accesso al proprio gestore e semplicita amministrativa, perche nessun regolatore pubblica alcunche; operativita in Italia e successione, perche le tre descrivono oggetti giuridicamente diversi. Sono indicate nel risultato anziche scartate in silenzio.
Sulle priorita valutabili, il Lussemburgo si separa su quattro righe verificate con segnale positivo: le categorie di contraente e il fondo interno dedicato della LC 26/1 (flessibilita, peso 3), il privilegio degli artt. 118 e 253-5 (protezione, peso 3), la licenza vita della legge del 2015 (quadro normativo, peso 2) e la convenzione di deposito tripartita (custodia, peso 1); l imposta sui premi (costi, peso 2) e il diritto legale del contraente all anticipazione (art. 115 della legge del 1997, peso 1) sono verificati ma neutri. Allineamento = (3 + 3 + 2 + 1 + 0 + 0) ÷ 12 = +0,75, calcolato su 12 dei 24 punti di peso del profilo, cioe il 50%; 17 dimensioni verificate su 18. Torna come Forte potenziale idoneita. Il Liechtenstein ha ora verificati il privilegio in insolvenza (VersAG artt. 161 e 161a, segnale positivo), il quadro normativo e l imposta sui premi (neutri): allineamento 3 ÷ 7 = +0,43 sul 29% del peso. L Irlanda ha verificati imposta sui premi e protezione, entrambe neutre (la priorita Solvency II non e un privilegio su attivi separati); la licenza resta da verificare, per cui il quadro normativo non entra nel calcolo: allineamento 0 ÷ 5 = 0,00 sul 21% del peso. Entrambe tornano come Richiede ulteriore approfondimento per la stessa ragione: la flessibilita e ponderata come primaria e nessuna delle due ha un regime di fondo interno dedicato con soglie pubblicate; per l Irlanda resta da verificare anche l architettura d investimento, in assenza di una conferma della CBI.
Nessuna delle tre e presentata come vincitrice. La fiscalita non le distingue; le distinguono la leggibilita delle regole di investimento e la forza codificata della protezione.
Costi e adempimenti su 25 milioni di euro
| Giurisdizione | Imposta sui premi | Anno 1 (giurisdizione) | Costo di detenzione ricorrente |
|---|---|---|---|
| Lussemburgo | nessuna (vita esclusa dall impot sur les assurances) | 0 EUR | bollo 0,2% annuo: 50.000 EUR |
| Liechtenstein | nessuna (2,5% StG non dovuto: contraente domiciliato all estero) | 0 EUR | bollo 0,2% annuo: 50.000 EUR |
| Irlanda | nessuna (1% s.124B solo su rischi irlandesi) | 0 EUR | bollo 0,2% annuo: 50.000 EUR |
Nessuna imposta sui premi in nessuna delle tre, e in Italia i premi vita sono fuori dall imposta sulle assicurazioni. Solo costo attribuibile alla giurisdizione, e un pavimento anziche un totale: costo del rischio, caricamenti, amministrazione, commissioni di gestione e custodia non sono modellati, perche nessun regolatore li pubblica. Bollo: 0,002 × 25.000.000 = 50.000 EUR l anno sul valore al 31 dicembre, supposto pari al premio; nessun tetto per una persona fisica (il tetto di 14.000 euro vale solo per contraenti diversi dalle persone fisiche); versato ogni anno dalla compagnia sostituto dal 2025, oppure liquidato dal contraente nel quadro RW. Riscatto parziale, a titolo di esempio: premi 25.000.000 EUR, valore 40.000.000 EUR, riscatto 4.000.000 EUR. Rendimento imponibile = 4.000.000 − 25.000.000 × (4.000.000 ÷ 40.000.000) = 1.500.000 EUR; imposta al 26% = 390.000 EUR. Se il 20% di quel rendimento (300.000 EUR) deriva da titoli di Stato italiani o white list: 0,26 × 1.200.000 + 0,26 × 0,4808 × 300.000 = 312.000 + 37.502,40 = 349.502,40 EUR. Nota di accesso: un fondo interno dedicato lussemburghese richiede un premio minimo di 125.000 euro e almeno la categoria A, cioe anche 250.000 euro di patrimonio mobiliare (CAA LC 26/1).
Questioni da sottoporre a revisione professionale
- Notifica in LPS. La compagnia opera in Italia previa notifica dell autorita di origine all IVASS ai sensi di Solvency II; non e richiesta una stabile organizzazione.
- Sostituto d imposta o quadro RW. Con opzione ex art. 26-ter DPR 600/1973 la compagnia trattiene il 26% alla fonte e versa ogni anno il bollo dello 0,2% (L. 207/2024 art. 1 c. 87); se la compagnia estera sia tenuta al versamento annuo e ancora discusso dai commentatori. In assenza il contraente dichiara il rendimento nel quadro RM, indica la polizza nel quadro RW e vi liquida l imposta sul valore del 2 per mille.
- Protezione verso i creditori del contraente. Opera l art. 1923 c.c. a prescindere dal situs, ma per Cass. 3785/2024 solo se la polizza ha un rischio demografico effettivo, ad esempio un capitale minimo garantito indipendente dai fondi; una unit-linked pura resta esposta, e l azione revocatoria sui premi resta comunque possibile. La protezione di situs opera verso i creditori della compagnia.
- Successione. Art. 1920 c.c. (acquisto iure proprio) e D.Lgs. 346/1990 art. 12: nessuna imposta di successione sul capitale caso morte, a prescindere dal situs. Ai fini IRPEF dal 2015 e esente solo la quota di rischio demografico: il rendimento finanziario compreso nella prestazione e tassato al 26%.
- Residenza dei beneficiari. Con beneficiari in due Paesi, la prestazione caso morte e analizzata separatamente sotto la legge di ciascuno.
Come leggere un risultatoCosa significano le quattro classificazioni, e lo stato dell evidenza registrato dietro ogni singolo campo.
Forte potenziale idoneita
Supera le soglie di allineamento, copertura delle priorita e copertura dell evidenza, senza alcuna condizione bloccante.
Potenziale idoneita
Supera l insieme inferiore di soglie senza alcuna condizione bloccante.
Richiede ulteriore approfondimento
Non supera una soglia, oppure porta una dimensione non verificata mappata a una priorita ponderata come primaria.
Rilevanza minore
Allineamento negativo su una quota sufficiente di quanto ponderato. Mai applicata su copertura sottile.
Nessuna giurisdizione e classificata, descritta come la migliore o presentata come vincitrice. I risultati sono ordinati per classificazione e poi alfabeticamente.
Solo un campo verificato puo influenzare una classificazione. I campi modellati, da rivedere e in ricerca non contribuiscono e sono elencati come irrisolti. Un campo verificato include un assenza cercata: dove la legge rilevante e stata letta e trovata silente, quel silenzio e evidenza ed e registrato come tale.
I marchi delle giurisdizioni
Ogni giurisdizione porta un marchio tratto dalla sua struttura anziche dalla bandiera, perche la differenza strutturale e cio che conta e una bandiera non direbbe nulla su di essa.
Il confronto completo: 20 dimensioni su tre giurisdizioniIl dataset completo su cui gira l engine, con lo stato dell evidenza marcato su ogni cella.
Generata dallo stesso dataset che usa l engine, cosicche i due non possono mai divergere. Ogni fatto sensibile al tempo porta una fonte e una data di verifica. Dove una dimensione descrive oggetti giuridicamente diversi nelle tre, e marcata come non direttamente comparabile anziche forzata in una riga condivisa.
| Dimensione | Lussemburgo | Liechtenstein | Irlanda |
|---|---|---|---|
| Autorita di vigilanza | Commissariat aux Assurances (CAA), 11 rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo: vigila su compagnie di assicurazione e riassicurazione, fondi pensione e intermediari ed e finanziato dalle tasse versate dai soggetti vigilati (art. 31 della legge del 7 dicembre 2015).Verificato - fonte primaria | Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Landstrasse 109, Vaduz: ente di diritto pubblico indipendente istituito dal Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMAG, LGBl. 2004 Nr. 175); vigila sulle compagnie ai sensi del VersAG e tiene il registro pubblico. Membro EIOPA tramite il SEE.Verificato - fonte primaria | Central Bank of Ireland (CBI): autorizza e vigila le compagnie ai sensi dell S.I. 485/2015 e, dall Insurance (Amendment) Act 2018, amministra l Insurance Compensation Fund.Verificato - fonte primaria |
| Quadro normativo | Loi modifiee du 7 decembre 2015 sur le secteur des assurances (recepimento di Solvency II, consolidata al 3 aprile 2026) e Loi modifiee du 27 juillet 1997 sur le contrat d assurance (consolidata al 25 novembre 2025); per l unit-linked la lettera circolare CAA LC 26/1, in vigore dal 1 febbraio 2026 per i contratti emessi da tale data.Verificato - fonte primaria | Versicherungsaufsichtsgesetz (VersAG, LGBl. 2015 Nr. 231, in vigore dal 1 gennaio 2016, recepimento di Solvency II; versione consolidata del 1 marzo 2025) con la relativa ordinanza (VersAV), e Versicherungsvertragsgesetz (VersVG, LGBl. 2001 Nr. 128) per il contratto.Verificato - fonte primaria | European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (S.I. No. 485 of 2015), recepimento di Solvency II dal 1 gennaio 2016; la Part 9 disciplina gli investimenti: Reg. 141 (persona prudente) e Reg. 142 (limiti alla liberta di investimento).Verificato - fonte primaria |
| Classe di licenza | L accesso all attivita vita richiede un agrement preventivo (art. 44(1)), con domanda presentata alla CAA; l unit-linked rientra nei rami vita dell Annexe II. Non esiste una licenza PPLI distinta.Verificato - fonte primaria | Autorizzazione FMA ai sensi degli artt. da 11 a 18 VersAG; tassa di rilascio CHF 80.000 (CHF 40.000 per una captive, CHF 30.000 per una piccola compagnia). Non esiste una licenza PPLI distinta.Verificato - fonte primaria | La vita unit-linked e scritta sotto un ordinaria autorizzazione vita che copre la classe III (unit-linked e index-linked) dello Schedule 2; non e stata individuata una licenza PPLI distinta.Da rivedere |
| Architettura degli investimenti Non direttamente comparabile | Il regime pubblicato piu granulare dei tre (LC 26/1): categorie di contraente N, A, B, C e D, ciascuna con una soglia di premio e una soglia di patrimonio mobiliare cumulative, e con propri limiti per emittente e globali (Annexe 1).Verificato - fonte primaria | Principio della persona prudente (VersAG art. 80) e liberta di investimento, senza approvazione preventiva ne notifica sistematica (art. 81 c. 1). Se il contraente e una persona fisica che sopporta il rischio d investimento, la FMA puo limitare con direttiva le categorie di attivi collegabili (art. 81 c. 4).Verificato - fonte primaria | Architettura basata su principi: per i contratti in cui il rischio d investimento e del contraente le riserve tecniche vanno coperte il piu strettamente possibile dalle unita o dagli attivi di riferimento (Reg. 141(3) e (4)); la CBI puo limitare gli attivi collegabili solo per contraenti persone fisiche e non oltre le regole UCITS (Reg. 142).Da rivedere |
| Fondo interno dedicato e SMA Non direttamente comparabile | Fondo interno dedicato (FID) e fondo di assicurazione specializzato (FAS) sono definiti dalla LC 26/1: il FID richiede un premio minimo di 125.000 euro alla sottoscrizione e, di fatto, almeno la categoria A; il FAS non ha condizioni di premio o di patrimonio.Verificato - fonte primaria | Nessun regime legale di fondo dedicato nel VersAG: fondi interni dedicati e mandati di gestione dentro la polizza sono ammessi entro gli artt. 80 e 81, senza premio minimo di legge ne categorie di contraente.Da rivedere | Nessun regime legale di fondo dedicato: fondi interni e portafogli personalizzati sono ammessi entro i Reg. 141 e 142, senza soglie di premio o di patrimonio pubblicate.Da rivedere |
| Custodia e deposito | L unico regime di custodia permanente dei tre: gli attivi mobiliari a copertura delle riserve tecniche sono depositati presso un ente creditizio SEE ammesso dalla CAA, con convenzione tripartita tra compagnia, banca e CAA (triangolo di sicurezza) e blocco dei conti su notifica della CAA.Verificato - fonte primaria | Gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono annotati in un registro speciale (besonderes Verzeichnis, VersAG art. 162); non esiste un depositario obbligatorio nel Liechtenstein ne una convenzione tripartita con blocco del regolatore come in Lussemburgo.Da rivedere | Nessun depositario irlandese obbligatorio e nessuna convenzione tripartita con blocco del regolatore: gli attivi sono affidati a depositari terzi scelti dalla compagnia secondo la propria governance, con localizzazione ai sensi del Reg. 141.Da rivedere |
| Imposta sui premi | Nessuna imposta sui premi in Lussemburgo: l impot sur les assurances (dal 3% al 6% secondo il ramo) esclude il ramo vita, e non vi e imposta di bollo o di registro sulle polizze di non residenti. In Italia i premi vita (rami I, III e V) sono fuori dall imposta sulle assicurazioni.Verificato - fonte primaria | Nessuna imposta sui premi propria. La legge svizzera sulle tasse di bollo (StG), applicabile nel Liechtenstein per il trattato doganale del 1923, preleva il 2,5% sul premio unico delle polizze vita riscattabili, ma esenta il contraente domiciliato fuori da Svizzera e Liechtenstein (art. 22 lett. ater): per un residente italiano l onere e zero. In Italia i premi vita sono fuori dall imposta sulle assicurazioni.Verificato - fonte primaria | Il prelievo irlandese sulla vita e un imposta di bollo dell 1% sui premi lordi, ma solo per i rischi situati nello Stato (SDCA 1999 s.124B): per la polizza di un residente italiano il rischio e in Italia e il prelievo e zero. In Italia i premi vita sono fuori dall imposta sulle assicurazioni.Verificato - fonte primaria |
| Costi strutturali | Nessun onere per polizza. La tassa annua CAA grava sulla compagnia per fasce di premi lordi dell anno precedente: 16.000 euro fino a 5 mln, 24.000 fino a 25 mln, 32.000 fino a 75 mln, 40.000 fino a 150 mln, 48.000 fino a 250 mln, poi 8.000 euro per ogni tranche o frazione di 250 mln; minimo lo 0,008% dei premi per una compagnia vita.Verificato - fonte primaria | Nessun onere per polizza. La compagnia versa alla FMA un contributo annuo di vigilanza di CHF 75.000 piu lo 0,0025% del totale di bilancio dell ultimo esercizio, con tetto di CHF 200.000 (CHF 500.000 se appartiene a un gruppo); tassa di autorizzazione CHF 80.000.Verificato - fonte primaria | Nessun onere irlandese per polizza su un rischio non irlandese. Il contributo all Insurance Compensation Fund riguarda solo i rami danni su rischi irlandesi ed e sceso dal 2% all 1% dei premi lordi dal 1 gennaio 2026; il contributo annuo di finanziamento della CBI a carico delle compagnie non e stato quantificato.Da rivedere |
| Anticipazioni su polizza | Il diritto di ottenere dalla compagnia un anticipazione sulle prestazioni (avance) spetta al solo contraente, non al coniuge ne ai creditori (art. 115 della legge del 27 luglio 1997); il pegno si costituisce solo con avenant firmato da contraente, creditore pignoratizio e compagnia (art. 117).Verificato - fonte primaria | Nessuna disposizione specifica del VersAG o del VersVG sulle anticipazioni su polizza e stata individuata: prestiti e pegni sono materia contrattuale. L art. 78 VersVG fa salvi i diritti di pegno esistenti.In ricerca | Nessun regime legale di anticipazione su polizza e stato individuato nel diritto assicurativo irlandese: prestiti e pegni sono contrattuali.In ricerca |
| Protezione patrimoniale | Gli attivi a copertura delle riserve tecniche formano un patrimonio distinto affetto da un privilegio che prevale su ogni altro, una volta iscritti nell inventario permanente (art. 118); in liquidazione i titolari di unita di un attivo unit-linked hanno un privilegio di primo rango sul ricavato di quell attivo (art. 253-5). Nessun fondo di garanzia vita.Verificato - fonte primaria | In fallimento gli attivi a copertura delle riserve tecniche formano una Sondermasse riservata ai crediti assicurativi, fissata dalla FMA alla data di apertura (VersAG art. 161); i crediti assicurativi precedono tutti gli altri crediti concorsuali e, tra essi, quelli per prestazioni precedono gli altri (art. 161a). Nessun fondo di garanzia vita.Verificato - fonte primaria | Nessun fondo di garanzia vita: l Insurance Compensation Fund (65% del credito con tetto di 825.000 euro) esclude espressamente le polizze vita. Il contraente vita conta sulla priorita dei crediti assicurativi nella liquidazione prevista da Solvency II (Direttiva 2009/138/CE art. 275, recepita nell S.I. 485/2015) e sulla congruenza degli attivi unit-linked.Verificato - fonte primaria |
| Operativita transfrontaliera in Italia Non direttamente comparabile | Prima di operare per la prima volta in libera prestazione in uno Stato membro la compagnia notifica la CAA (art. 139), che entro un mese trasmette all autorita ospitante, per l Italia l IVASS, un certificato di copertura di SCR e MCR (art. 140).Verificato - fonte primaria | L autorizzazione di una compagnia del Liechtenstein vale in tutto il SEE, in stabilimento e in libera prestazione (VersAG art. 17 c. 5): la compagnia opera in Italia in libera prestazione previa notifica della FMA all IVASS. Il Liechtenstein e anche l unico domicilio vita SEE con accesso diretto al mercato svizzero per accordo bilaterale.Verificato - fonte primaria | Passaporto UE in stabilimento e in libera prestazione ai sensi di Solvency II come recepita nell S.I. 485/2015: la compagnia irlandese opera in Italia previa notifica della CBI all IVASS. L Irlanda e il principale polo UE della vita transfrontaliera.Da rivedere |
| Rilevanza per i contribuenti USA | Rilevanza bassa per un residente italiano. L accisa federale IRC 4371 e di 1 centesimo per dollaro o frazione sui premi vita versati a una compagnia estera. Il Lussemburgo e tra i 16 Paesi della lista IRS di esenzione da trattato, ma l esenzione opera solo se la compagnia ha un closing agreement con l IRS: nessuna compagnia vita lussemburghese figurava negli elenchi IRS a settembre 2026.Verificato - fonte primaria | Rilevanza bassa per un residente italiano. Il Liechtenstein non ha una convenzione contro le doppie imposizioni con gli Stati Uniti e non figura nella lista IRS: un contribuente statunitense paga l accisa dell 1% sui premi (IRC 4371), salvo che la compagnia abbia optato per l IRC 953(d).Verificato - fonte primaria | Rilevanza bassa per un residente italiano. La convenzione tra Stati Uniti e Irlanda del 1997 copre l accisa federale sui premi versati a compagnie estere, purche i rischi non siano riassicurati con soggetti privi dei benefici convenzionali: l Irlanda e nella lista IRS, ma l esenzione dall 1% richiede che la compagnia rispetti la clausola LOB e abbia un closing agreement con l IRS (Rev. Proc. 2003-78).Verificato - fonte primaria |
| Successione Non direttamente comparabile | Il Lussemburgo applica il droit de succession solo all eredita di un residente e il droit de mutation par deces solo agli immobili lussemburghesi di un non residente: sulla polizza di un contraente residente in Italia non e dovuto alcun tributo lussemburghese.Verificato - fonte primaria | Il Liechtenstein ha abolito l imposta di successione e donazione con il nuovo Steuergesetz in vigore dal 1 gennaio 2011: nessun tributo sulla polizza di un non residente. Per il residente italiano valgono l art. 1920 c.c. e l esclusione dall attivo ereditario.Da rivedere | Una polizza di una compagnia irlandese emessa dal 1 gennaio 2001 e esente da Capital Acquisitions Tax se il disponente, alla data della disposizione, e il beneficiario, alla data della donazione o successione, non sono ne domiciliati ne abitualmente residenti in Irlanda (CATCA 2003 s.74). Per il residente italiano valgono l art. 1920 c.c. e l esclusione dall attivo ereditario.Verificato - fonte primaria |
| Adempimenti e scambio di informazioni | FATCA (IGA modello 1 firmato il 28 marzo 2014, legge del 24 luglio 2015) e CRS (legge del 18 dicembre 2015): la compagnia comunica ogni anno entro il 30 giugno all Administration des contributions directes, che scambia i dati con l Agenzia delle Entrate. La legge del 27 marzo 2026 (CRS 2.0 e DAC8) si applica dal 1 gennaio 2026.Verificato - fonte primaria | FATCA: IGA modello 1 firmato il 19 maggio 2014, in vigore dal 22 gennaio 2015. CRS: legge AIA, raccolta dei dati dal 1 gennaio 2016 e primo scambio nel 2017; i contratti con valore di riscatto sono comunicati all Agenzia delle Entrate.Verificato - fonte primaria | FATCA: IGA modello 1 firmato il 23 gennaio 2013 secondo l elenco del Tesoro USA (molte fonti indicano il 21 dicembre 2012), in vigore dal 2 aprile 2014. CRS: raccolta dei dati dal 1 gennaio 2016, primo scambio a settembre 2017, comunicazioni entro il 30 giugno.Verificato - fonte primaria |
| Ecosistema delle compagnie Non direttamente comparabile | 28 compagnie vita di diritto lussemburghese a fine 2025 e al 1 luglio 2026 (29 a fine 2024, 30 a fine 2023), piu 2 succursali vita di compagnie estere e 2 fondi pensione; 283 imprese vigilate in totale al 1 luglio 2026. Il registro non indica quali scrivano PPLI (negativo verificato).Verificato - fonte primaria | Registro FMA al 24 settembre 2026: 26 imprese attive nella categoria Versicherungsunternehmen; la FMA indica 30 compagnie a fine 2025 (32 a fine 2024, con 2 uscite e nessuna nuova licenza nel 2025). Dai nomi, tra 11 e 13 circa scrivono il ramo vita; il registro non indica il PPLI.Verificato - fonte primaria | La CBI pubblica l elenco delle compagnie vita vigilate (al 9 settembre 2026) e di quelle in libera prestazione (al 18 settembre 2026), ma il conteggio non e stato estratto e i registri non indicano il PPLI.Da rivedere |
| Dati di mercato Non direttamente comparabile | Premi vita 2025: 31,13 mld di euro (+16,17%), di cui unit-linked 22,74 mld (73,0%); le cifre chiave del rapporto annuale, con perimetro piu ampio, danno 35 mld (+18,9%). Riserve tecniche vita al 30 giugno 2026: 279,42 mld (+13,51% su base annua), di cui unit-linked 225,87 mld (80,8%). Nessun dettaglio PPLI pubblicato.Verificato - fonte primaria | Dati provvisori 2025: premi lordi CHF 4,90 mld, di cui vita CHF 2,50 mld (51,0%; CHF 2,36 mld nel 2024); CHF 19,8 mld investiti per conto e a rischio dei contraenti (unit-linked); totale di bilancio CHF 22,9 mld; indice SCR 189%. Nessun dettaglio PPLI pubblicato.Verificato - fonte primaria | Statistiche CBI al secondo trimestre 2026 (28 agosto 2026): attivi totali delle compagnie irlandesi 521 mld di euro (+26 mld sul trimestre); riserve tecniche vita unit-linked +8,1% sul trimestre (+27,2 mld) e +51,4 mld (+16,5%) sull anno, pari a circa 363 mld (valore derivato). Nessun dettaglio PPLI pubblicato.Verificato - fonte primaria |
| Modifiche in corso | In vigore nel 2026: LC 26/1 e LC 26/2 (1 febbraio 2026); legge del 27 marzo 2026 su CRS 2.0 e DAC8 (dal 1 gennaio 2026, primo invio entro il 30 giugno 2027); legge del 20 novembre 2025 sui contratti a distanza (artt. da 62-1 a 62-11). In arrivo: revisione Solvency II (Direttiva UE 2025/2) e direttiva IRRD (UE 2025/1), applicabili dal 30 gennaio 2027.Verificato - fonte primaria | La LGBl. 2020 Nr. 394 ha riscritto il privilegio in insolvenza (art. 161 c. 1 e nuovo art. 161a). La revisione Solvency II (Direttiva UE 2025/2) e la IRRD (UE 2025/1) vanno recepite nell Accordo SEE e poi nel VersAG; gli allegati sulle tasse del FMAG sono stati modificati con effetto dal 1 gennaio 2026 e dal 1 agosto 2026 (LGBl. 2026 Nr. 199).Da rivedere | Dal 1 gennaio 2026 il contributo all Insurance Compensation Fund e sceso dal 2% all 1% (solo rami danni). La revisione Solvency II (Direttiva UE 2025/2) e la IRRD (UE 2025/1) vanno recepite entro il 29 gennaio 2027.Verificato - fonte primaria |
| Valuta della polizza Non direttamente comparabile | Nessuna restrizione di legge sulla valuta della polizza o dei fondi nella legge del 2015 ne nella LC 26/1; le compagnie offrono comunemente EUR, USD, CHF, GBP e altre valute, e il rischio di cambio e coperto dall SCR Solvency II.Da rivedere | Valuta legale il franco svizzero (trattato monetario con la Svizzera); nessuna restrizione di legge individuata sulla valuta della polizza. Le statistiche FMA sono espresse in CHF.Da rivedere | Qualsiasi valuta: nessuna regola positiva sulla valuta della polizza e stata individuata nell S.I. 485/2015; localizzazione e congruenza degli attivi seguono il Reg. 141.Da rivedere |
| Limiti principali | Il privilegio e un credito su un patrimonio distinto, non la titolarita degli attivi, e non esiste un fondo di garanzia vita. Il FID richiede 125.000 euro di premio e almeno la categoria A; la custodia extra SEE e riservata alle categorie da A a D con rischio a carico del contraente; le istruzioni dirette sui singoli attivi sono confinate al FAS.Da rivedere | Mercato piccolo (30 compagnie a fine 2025, 2 uscite nell anno); nessun fondo di garanzia vita; nessun catalogo pubblico di attivi ammissibili con categorie e soglie (la direttiva FMA prevista dall art. 81 c. 4 non e stata reperita); per un contribuente statunitense, accisa dell 1% senza sollievo da trattato.Da rivedere | Nessun fondo di garanzia vita (l ICF esclude la vita) e una tutela in liquidazione che e una priorita di rango, non un privilegio su attivi separati; architettura d investimento basata su principi senza catalogo pubblicato; numero di compagnie vita non ancora estratto dai registri CBI.Da rivedere |
| Quando puo essere meno adatta | Meno adatta per un contribuente statunitense (nessuna compagnia vita lussemburghese negli elenchi IRS dei closing agreement a settembre 2026, quindi accisa dell 1%), per chi vuole un fondo dedicato senza raggiungere 125.000 euro investiti e 250.000 euro di patrimonio mobiliare, e per attivi non finanziari o molto illiquidi, esclusi anche dalla categoria D.Da rivedere | Meno adatta dove e coinvolto un contribuente statunitense (nessuna convenzione, accisa dell 1% salvo compagnia con elezione 953(d)) o dove la famiglia vuole un regime codificato e pubblicato di attivi ammissibili e soglie di accesso anziche la liberta di investimento sotto il principio della persona prudente.Da rivedere | Meno adatta dove la famiglia vuole la segregazione codificata piu esplicita (il privilegio dell art. 118 lussemburghese o la Sondermasse degli artt. 161 e 161a VersAG) o un catalogo pubblicato di attivi ammissibili con soglie di accesso.Da rivedere |
Dove una dimensione e marcata non direttamente comparabile, la ragione e indicata nella metodologia anziche lasciata implicita. Due esempi: nessuna delle tre autorita indica il tipo di prodotto nel proprio registro, per cui nessun conteggio di compagnie PPLI e ricavabile; e nessuna delle tre ha una regola sulla valuta in cui una polizza possa essere denominata.
Giurisdizioni in ricercaBermuda, Singapore e Svizzera: elencate, deliberatamente non valutate, con le dimensioni mancanti indicate.
Compaiono nella nostra ricerca sulle giurisdizioni e non sono modellate dall engine. Non ricevono classificazione, graduatoria comparativa ne posto nella tabella sopra finche il loro dataset da fonte primaria non e completo. Le dimensioni mancanti sono indicate anziche stimate.
Bermuda (in inglese) In ricerca - non ancora valutata
Verificato finora. La Bermuda Monetary Authority come regolatore, l Insurance Act 1978 e i conti segregati del Segregated Accounts Companies Act 2000; nessuna imposta sui premi per un assicuratore long-term su rischi non bermudiani.
Dataset da fonte primaria incompleto.
- Passaporto Solvency II verso l Italia: Bermuda e un Paese terzo e non gode della libera prestazione di servizi UE
- Riconoscimento del prodotto PPLI
- Ecosistema delle compagnie e dati di mercato per un acquirente italiano
Singapore (in inglese) In ricerca - non ancora valutata
Verificato finora. La MAS come regolatore; l Insurance Act 1966 con fondi separati e disposizioni di priorita; le polizze investment-linked espressamente fuori dal Policy Owners Protection Scheme.
Dataset da fonte primaria incompleto.
- Assenza di passaporto UE/SEE verso l Italia
- Se un fondo dedicato monocontraente sia ammesso come sub-fondo investment-linked
- Conferma dell imposta sui premi e statistiche di mercato
Svizzera (in inglese) In ricerca - non ancora valutata
Verificato finora. La FINMA come regolatore; gli attivi vincolati (gebundenes Vermoegen, fino al 2023 Sicherungsvermoegen) ai sensi del VAG; la tassa di bollo del 2,5% sul premio unico delle polizze vita riscattabili, esente per il contraente domiciliato all estero e dovuta dal contraente svizzero quando l assicuratore e estero.
Dataset da fonte primaria incompleto.
- Nessun passaporto UE o SEE per la vita verso l Italia
- Ammissibilita e soglie del fondo interno dedicato
- Trattamento fiscale svizzero delle polizze di pura gestione patrimoniale da riverificare
MetodologiaCosa valuta l engine, cosa rifiuta di valutare, come funziona la ponderazione e le condizioni bloccanti.
Cosa valuta l engine
Due motori indipendenti che non si mescolano mai. Un motore di regole fa emergere le considerazioni e le questioni che un dato profilo attiva, ciascuna tracciata a una regola indicata con una fonte. Un modello dei costi calcola solo i costi attribuibili alla giurisdizione e pubblicamente documentati. Nessuno dei due produce una raccomandazione, e nessuno dei due determina l adeguatezza.
Cosa non valuta
Non modella l economia della compagnia, perche nessuna delle tre autorita pubblica costi di compagnia, premi minimi, disponibilita di valute o accordi di custodia a livello di compagnia. Non calcola la singola imposta individuale. Non valuta una specifica compagnia, una specifica struttura o una specifica posizione. Non classifica le giurisdizioni e non determina che una struttura sia adeguata per qualcuno.
Le due domande, e tutto il resto
Due input regolano ogni calcolo: la residenza fiscale e l allocazione prevista. Sono chieste per prime perche senza di esse nulla puo essere calcolato. La residenza e impostata su Italia perche il pubblico e italiano; una residenza diversa dall Italia cambia l analisi e va confermata. Ogni altro input - orizzonte, pattern di beneficiari, trasferimento, l opzione del sostituto d imposta, la quota del portafoglio in alternativi e la propria ponderazione delle priorita - porta un default dichiarato e puo essere modificato dalla schermata dei risultati, dove l effetto della modifica e immediatamente visibile. Nulla e dedotto in silenzio.
Variabili e ponderazione
Tredici priorita sono ponderate da non rilevante a primaria. Finche non nomina le proprie prime tre, si usa la ponderazione standard pubblicata e il risultato lo dice. Ogni priorita mappa a una o piu dimensioni del dataset. Una priorita e valutabile per una giurisdizione solo dove ogni dimensione mappata e verificata per quella giurisdizione; l evidenza parziale non produce mai un segnale parziale. Una dimensione verificata porta un segnale di +1 dove sostiene la priorita, -1 dove un vincolo verificato conta contro di essa, e 0 dove la posizione verificata e neutra. Cinque dimensioni non portano segnale in alcuna giurisdizione - ecosistema delle compagnie, valuta, operativita in Italia, successione e dati di mercato - perche nessun attributo verificato differenzia le tre su di esse.
Le tre quantita
La classificazione e prodotta da un indice di allineamento sul peso valutabile, da una copertura delle priorita che registra quale quota di quanto ponderato ha potuto essere valutata per quella giurisdizione, e da una copertura dell evidenza che registra la profondita del dataset stesso. Tutte e tre sono mostrate nel cassetto di derivazione di ogni card. Nessuna e presentata come un punteggio: l indice di allineamento e calcolato su uno specifico insieme di pesi, quindi non e confrontabile tra profili, e la copertura cambia al chiudersi della ricerca, quindi non e confrontabile tra versioni del dataset.
Condizioni bloccanti
Una giurisdizione e tenuta a Richiede ulteriore approfondimento a prescindere dall aritmetica dove un input di gating non e stato indicato, o dove porta una dimensione non verificata mappata a una priorita ponderata come primaria. Una dimensione che non porta segnale in alcuna giurisdizione non attiva mai questa condizione, perche la lacuna e nel mondo anziche nell evidenza. La classificazione Rilevanza minore richiede in aggiunta una copertura sufficiente: un risultato fortemente negativo calcolato su una piccola quota delle priorita ponderate non e una conclusione sulla giurisdizione, e l engine dice Richiede ulteriore approfondimento.
Gerarchia delle fonti e fonti in conflitto
Legge, poi strumento del regolatore, poi pubblicazione del regolatore, poi guida dell autorita fiscale, poi statistiche ufficiali. Una pagina di studio legale, broker, compagnia o concorrente puo servire a localizzare un documento primario e non e mai citata come autorita. Dove due fonti ufficiali confliggono, entrambe sono citate e il conflitto e indicato anziche risolto in silenzio.
Dati mancanti, frequenza di aggiornamento e versioni
Una dimensione non stabilibile da una fonte primaria e etichettata ed esclusa dal punteggio; non e mai stimata e mai riempita da materiale secondario. Dove una fonte esiste ma i sistemi del suo editore sono temporaneamente non disponibili, il campo e marcato da rivedere - fonte primaria temporaneamente non disponibile anziche declassato oltre. Le dimensioni sono ri-verificate su base continua e ogni dimensione la cui data di verifica superi dodici mesi e segnalata per revisione. Dataset, metodologia ed engine portano versioni indipendenti, mostrate qui sotto e in ogni esportazione.
Le formule, pubblicate per interoNulla e trattenuto per far apparire l engine proprietario. Ogni risultato puo essere ricalcolato a mano.
Ogni risultato puo essere ricalcolato a mano dalla tabella di derivazione mostrata sulla card accanto.
Indice di allineamento, nell intervallo da -1 a +1. w e il peso, da 0 a 3. s e il segnale della giurisdizione per quella priorita, tratto solo da dimensioni verificate.
Copertura delle priorita. La quota di quanto ponderato che ha potuto essere effettivamente valutata per quella giurisdizione.
Copertura dell evidenza. Profondita del dataset per quella giurisdizione, indipendente dal profilo.
Costo di ingresso. Nessuna imposta sui premi in nessuna delle tre: vita esclusa dall impot sur les assurances in Lussemburgo; 2,5% StG non dovuto nel Liechtenstein da un contraente domiciliato all estero; 1% irlandese (SDCA 1999 s.124B) solo sui rischi situati in Irlanda. In Italia i premi vita sono fuori dall imposta sulle assicurazioni.
Imposta di bollo sulle polizze di ramo III e V, uguale nelle tre giurisdizioni. Nessun tetto per le persone fisiche (14.000 euro l anno solo per contraenti diversi); esenti le polizze concluse prima del 1 gennaio 2001. Stesso 2 per mille se liquidata nel quadro RW senza sostituto; il 4 per mille vale solo per gli Stati black list, e Lussemburgo, Liechtenstein e Irlanda non lo sono (DPR 642/1972, Tariffa art. 13 c. 2-ter; L. 207/2024 art. 1 c. 87; D.Lgs. 123/2025).
Imposta sostitutiva su riscatto. W e la somma riscattata, P i premi versati, V il valore della polizza, Gts la quota di rendimento da titoli di Stato italiani e white list, tassata al 12,5% effettivo. Nessuna franchigia e nessuna riduzione per durata; per i contratti anteriori al 30 giugno 2014 il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2011 e tassato al 12,5% e quello dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 al 20% (TUIR art. 44 c. 1 lett. g-quater e art. 45 c. 4; D.L. 66/2014 art. 3). Al decesso la stessa aliquota colpisce il solo rendimento finanziario: 0,26 × max(0, prestazione − quota di rischio demografico − premi), con il 12,5% effettivo sulla quota titoli di Stato; nessuna imposta di successione sul capitale (D.Lgs. 346/1990 art. 12 c. 1 lett. c).
Rapporto di costo strutturale all anno t.
Drag strutturale annualizzato in punti base.
Ogni fonte primaria dietro il datasetLeggi, regolatori e autorita fiscali. Ciascuna e stata reperita e letta, con la data di verifica.
Nessuna e tratta da un riepilogo secondario, da una nota di studio legale o da una pagina di concorrenti.
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/12/07/n1/consolide/20260403 al 2026-04-03
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/LC26-1_FR.pdf al 2026-02-01
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/LC26-2_FR_modifiant_LC16-9.pdf al 2026-02-01
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/impots-benefices/benefices-patrimoine/impots-divers/declaration-paiement-impots-assurances.html al 2026-09-24
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/Reglm_Taxes_2014-04-28_coord_2021-01-01.pdf al 2021-01-01
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/consolide/20251125 al 2025-11-25
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/exemption-from-section-4371-excise-tax al 2026-03-22
https://pfi.public.lu/fr/citoyen/successions.html al 2024-06-10
https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html al 2026-09-09
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/CAA_RA_2025_annexes.pdf al 2026-07-28
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/Communique_2026-2.pdf al 2026-08-05
https://www.caa.lu/fr/documentation/circulaires al 2026-09-24
https://www.gesetze.li/konso/html/2004175000 al 2026-09-24
https://www.gesetze.li/konso/html/2015231000?version=14 al 2025-03-01
https://www.fma-li.li/fma-li/documents/publikationen/finanzplatz-liechtenstein/fma_finanzplatz_liechtenstein_2026.pdf al 2026-09-24
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/11_11_11/de al 2024-01-01
https://www.gesetze.li/konso/html/2001128000 al 2026-09-24
https://www.gesetze.li/konso/pdf/2015231000?version=14 al 2025-03-01
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https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/insurance-reinsurance/insurance-compensation-fund al 2025-10-03
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/485/made/en/print al 2026-09-24
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/stamp-duty/stamp-duty-manual/part-09-levies/part-09-20240108082106.pdf al 2024-01-08
https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/industry-market-sectors/insurance-reinsurance/insurance-compensation-fund/gns-4-4-10-1-9---insurance-compensation-fund-ex-note.pdf?sfvrsn=a789d11d_14 al 2025-10-03
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0138 al 2026-09-24
https://www.irs.gov/pub/irs-trty/ireland.pdf al 2026-03-22
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/act/1/enacted/en/print al 2026-09-24
https://registers.centralbank.ie/DownloadsPage.aspx al 2026-09-09
https://www.centralbank.ie/statistics/data-and-analysis/insurance-corporations-statistics al 2026-08-28
Cosa questo strumento non eI limiti, indicati come parte dell output anziche come una liberatoria attorno ad esso.
Solo ricerca educativa
Questo engine e uno strumento di ricerca educativa. Non e consulenza fiscale, non e consulenza legale, non e consulenza assicurativa e non e consulenza di investimento. Non puo determinare se una struttura sia adeguata per Lei e non sostituisce la revisione professionale individuale da parte di un consulente qualificato in ogni giurisdizione rilevante.
- Riflette tre giurisdizioni soltanto. Altre compaiono nella nostra ricerca ma non sono modellate, e la loro omissione non e un giudizio su di esse.
- Non riflette ogni compagnia. Nessuna delle tre autorita indica quali autorizzate scrivano questo business, per cui la disponibilita di compagnie non e valutabile da fonti pubbliche.
- Non cattura la singola posizione individuale, la singola struttura fiduciaria o l interazione tra loro.
- Non modella un futuro cambio di residenza oltre a individuare quali considerazioni andrebbero riesaminate.
- Dipende dalle assunzioni dichiarate. Modifichi un assunzione e il risultato cambia; e una proprieta dell analisi, non un difetto.
- Legge e regolamentazione cambiano. Una dimensione verificata oggi puo essere superata domani, come mostra il passaggio dalla LC 15/3 alle LC 26/1 e LC 26/2 dal 1 febbraio 2026.
- Dove una fonte primaria non ha potuto essere reperita, il campo interessato e etichettato anziche stimato. Quelle etichette sono parte dell output, non una liberatoria attorno ad esso.
Stato della revisione e versioniNessun professionista indicato per nome ha ancora approvato questo materiale. Cosa significa e quale revisione richiede ancora.
Nessun revisore professionale indicato per nome ha approvato questo materiale
La revisione professionale indipendente e in corso di organizzazione e non ha ancora avuto luogo. Nessun revisore e indicato qui sotto, e nessuno lo sara finche quella revisione non sia effettivamente avvenuta e il revisore non abbia acconsentito a essere identificato. Lo dichiariamo apertamente anziche lasciarlo dedurre, perche il materiale qui riguarda questioni fiscali e regolamentari su cui un lettore potrebbe altrimenti presumere un avallo professionale.
Ogni dimensione del dataset e comunque tracciabile: ciascuna porta la sua fonte primaria, la sua citazione e la data di verifica, e ogni campo non stabilibile da una fonte primaria e etichettato anziche riempito. Cio che manca e un secondo parere qualificato sull interpretazione, non le fonti stesse.
Revisione che questo materiale richiede prima dell approvazione
- Un fiscalista italiano sull imposta sostitutiva, sull imposta di bollo annua e sul suo versamento da parte della compagnia estera dal 2025 (L. 207/2024 art. 1 c. 87; circolare Agenzia delle Entrate 7/E del 4 giugno 2025), sul quadro RW e sull opzione del sostituto d imposta ex art. 26-ter DPR 600/1973.
- Un civilista sull art. 1920 c.c. (acquisto iure proprio) e sull art. 1923 c.c. (impignorabilita e insequestrabilita) alla luce di Cass. 3785/2024 sulle unit-linked.
- Uno specialista PPLI sull architettura di prodotto, i fondi interni dedicati e l economia della polizza.
- Un legale qualificato in ciascuna giurisdizione per le affermazioni sulla protezione patrimoniale, in particolare l opponibilita in Italia della Sondermasse del Liechtenstein (VersAG artt. 161 e 161a) e della tutela del VersVG art. 78.
A revisione completata, ogni revisore comparira qui con il proprio nome, le credenziali effettivamente possedute, il ruolo, un link al profilo e la data di revisione. Nessuno sara elencato senza aver revisionato.
La responsabilita editoriale di questa sezione e di PPLI.com Research secondo i nostri standard editoriali pubblicati.
- Ultimo aggiornamento
- 24 settembre 2026
- Versione dataset
- 2026.09.24-it
- Versione metodologia
- 1.0.0-it
- Versione engine
- 1.0.1
- Stato revisione
- Non ancora rivista in modo indipendente
- Giurisdizioni valutate
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