Intelligenza sulle giurisdizioni PPLI: Lussemburgo, Liechtenstein e Irlanda a confronto
Dove si domiciliano le polizze PPLI e perche conta: Lussemburgo, Liechtenstein, Svizzera, Bermuda e Singapore a confronto, con attenzione al triangolo di sicurezza, al super-privilegio e alla portabilita del contratto per le famiglie italiane.
Quale giurisdizione si adatta davvero alla Sua situazione?
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Caricamento dell analisi. L esempio svolto e la tabella comparativa qui sotto non dipendono da essa.
La prima cosa da sapere
Per un residente italiano la fiscalita e italiana, non della giurisdizione della compagnia
E l equivoco piu comune di questo mercato. Per un contraente residente in Italia il trattamento fiscale della polizza (imposta sostitutiva del 26% o 12,5%, IVAFE, quadro RW) e le regole di protezione e di successione (art. 1923 e art. 1920 c.c.) sono governati dalla legge italiana, identici sia che la polizza sia emessa in Lussemburgo, in Liechtenstein o in Irlanda. Nessun domicilio della compagnia li migliora.
Cio che il domicilio decide e piu ristretto e molto specifico: come gli attivi della polizza sono separati dalle altre obbligazioni della compagnia, cosa il regolatore ha effettivamente pubblicato su quali attivi possano essere, e cosa farebbe un giudice di quel luogo se la compagnia fallisse. Queste cose differiscono nettamente, e non in un modo che si riduca a una classifica: per questo lo strumento restituisce classificazioni, non punteggi.
Tutto cio che l engine usa e aperto qui sotto. Ogni dimensione porta la sua fonte, la sua citazione e la data di verifica; ogni dimensione non stabilibile a una fonte primaria e etichettata come tale anziche riempita.
Perche la giurisdizione contaL argomento per intero: meccanica della separazione, regole di investimento, dove nasce davvero il costo, e quando una giurisdizione e meno adatta.
Una polizza vita di private placement si colloca all incrocio di due sistemi giuridici che raramente coincidono: la legge del luogo in cui la compagnia e autorizzata e la legge del luogo in cui il contraente e tassato. Per una famiglia italiana il secondo sistema e l Italia, e non cambia con il domicilio della compagnia.
L errore piu comune e trattare il domicilio della compagnia come se determinasse il trattamento fiscale. Non lo determina. Per un residente italiano l imposta sostitutiva del 26% (12,5% sulla quota di titoli di Stato white list), l IVAFE al 2 per mille, gli obblighi del quadro RW (art. 4 D.L. 167/1990) e l opzione della compagnia di agire come sostituto d imposta (art. 26-ter DPR 600/1973) si applicano in termini identici nelle tre giurisdizioni. Nessun domicilio li migliora.
Cio che il domicilio determina e piu ristretto: la meccanica statutaria con cui gli attivi della polizza sono separati dalle altre obbligazioni della compagnia. Il Lussemburgo attribuisce ai contraenti un privilegio legale su un patrimonio distinto che prima tutti gli altri privilegi dal momento in cui gli attivi sono iscritti nell inventario permanente (art. 118 della legge del 7 dicembre 2015), fermo che l art. 119 sul credito residuale arretra dietro i privilegi del Tesoro, dei comuni e degli enti di previdenza. Il Liechtenstein separa gli attivi a copertura in una Sondermasse dalla quale gli assicurati sono soddisfatti in via preferenziale (KO Art. 45). L Irlanda offre una preferenza dei crediti assicurativi in liquidazione ai sensi del Reg. 277 dell S.I. 485/2015, che e una preferenza regolamentare Solvency II e non un privilegio civilistico su attivi segregati. Verso i creditori del contraente residente in Italia, invece, opera in tutti e tre i casi l art. 1923 c.c.
La flessibilita degli investimenti divide lungo una faglia simile, ed e una faglia di regole pubblicate anziche di prassi. Il Lussemburgo pubblica categorie di investitore con soglie di premio e di patrimonio e un catalogo di attivi ammissibili (LC 26/1, in vigore dal 1 febbraio 2026), progressivamente meno restrittivo al salire delle categorie. Liechtenstein e Irlanda regolano lo stesso business sotto il principio della persona prudente di Solvency II ma non pubblicano una circolare granulare equivalente. Nessuno di questi rende una giurisdizione migliore: le rende diversamente leggibili, il che conta enormemente per un consulente che deve documentare una raccomandazione.
Il costo si comporta in modo controintuitivo. L imposta sui premi segue lo Stato del rischio, in pratica la residenza del contraente, non il domicilio della compagnia: per un residente italiano il rischio e in Italia, dove l imposta sui premi vita e stata abolita dal D.Lgs. 47/2000, e nessuna delle tre giurisdizioni impone un imposta di situs che la raggiunga. Il costo di detenzione ricorrente e italiano (IVAFE / imposta di bollo dello 0,2% l anno sul valore) ed e uguale nelle tre.
La residenza dei beneficiari aggiunge un ulteriore livello che nessuna giurisdizione risolve. Il trattamento della prestazione caso morte e determinato dalla legge del Paese di ciascun beneficiario, individualmente. Le famiglie transfrontaliere dovrebbero attendersi che l analisi differisca tra beneficiari anziche risolversi in una risposta unica.
La revisione professionale resta necessaria in ogni caso: questo e uno strumento di ricerca per una conversazione con un consulente qualificato, non un suo sostituto.
Un esempio svolto: una famiglia italiana con 25 milioni di euroL intera analisi svolta su un profilo ipotetico, con l aritmetica mostrata. Leggibile senza usare lo strumento.
Le cifre sono aritmetica sulle assunzioni dichiarate, non una proiezione, e il profilo e ipotetico.
- Contraente
- Residente fiscalmente in Italia.
- Allocazione
- 25.000.000 EUR previsti. Circa il 70% in alternativi: hedge fund e private credit.
- Struttura
- Polizza vita unit-linked (ramo III) collocata in Italia in libera prestazione di servizi.
- Priorita
- Flessibilita degli investimenti, protezione patrimoniale, accesso al proprio gestore e operativita in Italia ponderate come primarie; quadro normativo, costi, disponibilita di compagnie e successione come rilevanti.
- Da confermare
- Se la compagnia nomini un sostituto d imposta italiano (art. 26-ter DPR 600/1973) o se il contraente autoliquidi via quadro RW.
Cosa restituisce l analisi
La scelta tra Lussemburgo, Liechtenstein e Irlanda per questo profilo non si gioca sulla fiscalita, che e italiana e identica nelle tre giurisdizioni (imposta sostitutiva del 26% o 12,5%, IVAFE, quadro RW), ma sull architettura degli investimenti, sulla protezione patrimoniale e sulla portabilita. Diverse delle tredici priorita non mappano ad alcuna dimensione comparabile verificata: accesso al proprio gestore e semplicita amministrativa, perche nessun regolatore pubblica alcunche; operativita in Italia e successione, perche le tre descrivono oggetti giuridicamente diversi. Sono indicate nel risultato anziche scartate in silenzio.
Sulle priorita valutabili, il Lussemburgo si separa su quattro righe verificate: le categorie di investitore in vigore dal 1 febbraio 2026 (LC 26/1), il privilegio dell art. 118, la convenzione di deposito tripartita permanente e la classe di licenza pubblicata del ramo 3. Torna come Potenziale idoneita, su un allineamento di +0,82 calcolato sul 46% del peso assegnato da questo profilo. L Irlanda torna come Richiede ulteriore approfondimento: il quadro normativo e l ambito dell imposta sui premi sono verificati, ma l architettura degli investimenti e i fondi interni dedicati non sono verificati a una circolare pubblicata, e la flessibilita e ponderata come primaria. Il Liechtenstein torna anch esso come Richiede ulteriore approfondimento: e la giurisdizione con il record primario piu sottile, e la protezione (l articolo del VersAG che costituisce la Sondermasse assicurativa, che fonti secondarie citano come art. 59a) non e stata letta alla fonte primaria, mentre la protezione e ponderata come primaria.
Nessuna delle tre e presentata come vincitrice. La fiscalita non le distingue; le distinguono la leggibilita delle regole di investimento e la forza codificata della protezione.
Costi e adempimenti su 25 milioni di euro
| Giurisdizione | Imposta sui premi | Anno 1 (giurisdizione) | Costo di detenzione ricorrente |
|---|---|---|---|
| Lussemburgo | nessuna | 0 EUR | IVAFE / bollo 0,2% l anno |
| Liechtenstein | nessuna | 0 EUR | IVAFE / bollo 0,2% l anno |
| Irlanda | nessuna | 0 EUR | IVAFE / bollo 0,2% l anno |
Nessuna imposta sui premi in nessuna delle tre: l imposta segue lo Stato del rischio (l Italia), dove il tributo vita e stato abolito dal D.Lgs. 47/2000. Solo costo attribuibile alla giurisdizione, e un pavimento anziche un totale. Costo del rischio, caricamenti, amministrazione, commissioni di gestione e custodia non sono modellati, perche nessun regolatore li pubblica. Il costo di detenzione (IVAFE / imposta di bollo 0,2% l anno sul valore) e italiano e uguale nelle tre. Nota di accesso: un fondo interno dedicato lussemburghese richiede un premio minimo di circa 125.000 euro (CAA LC 26/1).
Questioni da sottoporre a revisione professionale
- Notifica in LPS. La compagnia opera in Italia previa notifica dell autorita di origine all IVASS ai sensi di Solvency II; non e richiesta una stabile organizzazione.
- Sostituto d imposta o quadro RW. Con opzione ex art. 26-ter DPR 600/1973 l imposta sostitutiva e trattenuta alla fonte; in assenza il contraente autoliquida, versa l IVAFE e compila il quadro RW.
- Protezione verso i creditori del contraente. Opera l art. 1923 c.c. a prescindere dal situs; la protezione di situs opera verso i creditori della compagnia.
- Successione. Art. 1920 c.c. (acquisto iure proprio, fuori dall asse) e imposta di successione italiana governano a prescindere dal situs.
- Residenza dei beneficiari. Con beneficiari in due Paesi, la prestazione caso morte e analizzata separatamente sotto la legge di ciascuno.
Come leggere un risultatoCosa significano le quattro classificazioni, e lo stato dell evidenza registrato dietro ogni singolo campo.
Forte potenziale idoneita
Supera le soglie di allineamento, copertura delle priorita e copertura dell evidenza, senza alcuna condizione bloccante.
Potenziale idoneita
Supera l insieme inferiore di soglie senza alcuna condizione bloccante.
Richiede ulteriore approfondimento
Non supera una soglia, oppure porta una dimensione non verificata mappata a una priorita ponderata come primaria.
Rilevanza minore
Allineamento negativo su una quota sufficiente di quanto ponderato. Mai applicata su copertura sottile.
Nessuna giurisdizione e classificata, descritta come la migliore o presentata come vincitrice. I risultati sono ordinati per classificazione e poi alfabeticamente.
Solo un campo verificato puo influenzare una classificazione. I campi modellati, da rivedere e in ricerca non contribuiscono e sono elencati come irrisolti. Un campo verificato include un assenza cercata: dove la legge rilevante e stata letta e trovata silente, quel silenzio e evidenza ed e registrato come tale.
I marchi delle giurisdizioni
Ogni giurisdizione porta un marchio tratto dalla sua struttura anziche dalla bandiera, perche la differenza strutturale e cio che conta e una bandiera non direbbe nulla su di essa.
Il confronto completo: 20 dimensioni su tre giurisdizioniIl dataset completo su cui gira l engine, con lo stato dell evidenza marcato su ogni cella.
Generata dallo stesso dataset che usa l engine, cosicche i due non possono mai divergere. Ogni fatto sensibile al tempo porta una fonte e una data di verifica. Dove una dimensione descrive oggetti giuridicamente diversi nelle tre, e marcata come non direttamente comparabile anziche forzata in una riga condivisa.
| Dimensione | Lussemburgo | Liechtenstein | Irlanda |
|---|---|---|---|
| Autorita di vigilanza | Commissariat aux Assurances (CAA), unico supervisore prudenziale del settore assicurativo lussemburghese.Verificato - fonte primaria | Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), supervisore integrato del mercato finanziario, incluse le assicurazioni.Verificato - fonte primaria | Central Bank of Ireland, supervisore assicurativo (la "Bank" nell S.I. 485/2015).Verificato - fonte primaria |
| Quadro normativo | La legge del 7 dicembre 2015 sul settore delle assicurazioni (LSA), con le lettere circolari LC 26/1 e LC 26/2 in vigore dal 1 febbraio 2026 (che sostituiscono la LC 15/3).Verificato - fonte primaria | La vigilanza prudenziale opera ai sensi del Versicherungsaufsichtsgesetz (VersAG, LGBl. 2015 Nr. 231, recepimento di Solvency II) e il contratto ai sensi del Versicherungsvertragsgesetz (VersVG).Verificato - fonte primaria | La vita e l unit-linked sono governate dagli European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (S.I. No. 485 of 2015), recepimento di Solvency II, insieme al Consumer Insurance Contracts Act 2019 e al Consumer Protection Code.Verificato - fonte primaria |
| Classe di licenza | L autorizzazione e concessa ramo per ramo. La vita unit-linked e il ramo 3 dell Annexe II, recepimento lussemburghese della classe III di Solvency II.Verificato - fonte primaria | La vita unit-linked e scritta sotto un ordinaria autorizzazione vita ai sensi dell art. 11 del VersAG come business di classe III del SEE; non e stata individuata una licenza PPLI distinta.Da rivedere | La vita unit-linked e scritta sotto un ordinaria autorizzazione vita che copre la classe III (unit-linked / index-linked) dello Schedule 2; non esiste una licenza PPLI distinta (negativo verificato).Verificato - fonte primaria |
| Architettura degli investimenti Non direttamente comparabile | Il regime pubblicato piu granulare dei tre: categorie di investitore A, B, C, D e N, ciascuna con soglie di premio e di patrimonio e propri limiti di attivi ammissibili.Verificato - fonte primaria | Il Liechtenstein ammette fondi interni dedicati per la vita unit-linked nella prassi ma non pubblica alcuna circolare granulare di attivi ammissibili con categorie e soglie equivalente alla LC 26/1 lussemburghese (negativo verificato su una circolare pubblicata).Da rivedere | La Central Bank ammette l investimento unit-linked ai sensi del principio della persona prudente (Reg. 141) e i fondi interni collegati sono disponibili, ma l Irlanda non pubblica alcuna circolare di attivi ammissibili con categorie e soglie: l architettura e basata su principi (negativo verificato su una circolare granulare).Da rivedere |
| Fondo interno dedicato e SMA Non direttamente comparabile | Sia il fondo interno dedicato sia il fondo di assicurazione specializzato sono definiti dalla regolamentazione, con soglie dichiarate.Verificato - fonte primaria | Nessuna soglia di patrimonio ne categoria di investitore equivalente alla scala A-D/N lussemburghese e stata individuata; i fondi interni dedicati sono disponibili ma non codificati con soglie.Da rivedere | Non vi sono soglie di patrimonio ne categorie di investitore equivalenti alla scala A-D/N lussemburghese; i fondi interni dedicati stanno all interno dell ordinario business unit-linked.Da rivedere |
| Custodia e deposito | L unico regime di custodia permanente dei tre: una convenzione di deposito tripartita tra compagnia, ente creditizio e regolatore, con blocco attivabile dal regolatore (triangolo di sicurezza).Verificato - fonte primaria | Gli attivi a copertura delle riserve tecniche formano un gebundenes Vermogen segregato ai sensi del VersAG, ma non esiste un triangolo di sicurezza tripartito in stile lussemburghese con blocco attivabile dal regolatore; la segregazione e il meccanismo protettivo.Da rivedere | Non esiste un triangolo di sicurezza in stile lussemburghese ne una convenzione di depositario approvato; gli attivi unit-linked sono detenuti secondo gli accordi della compagnia e il backstop protettivo e la priorita dei crediti assicurativi in liquidazione, non un triangolo di custodia permanente (negativo verificato sul triangolo).Da rivedere |
| Imposta sui premi | Nessuna imposta sui premi. Il Lussemburgo non tassa il ramo vita e, in una vendita in LPS, l imposta segue lo Stato del rischio (la residenza del contraente): per un residente italiano e l Italia, dove l imposta sui premi vita e stata abolita dal D.Lgs. 47/2000 (negativo verificato).Verificato - fonte primaria | Nessuna imposta sui premi propria. La Stempelabgabe svizzera del 2,5% sulla vita riscattabile a premio unico, che raggiunge il Liechtenstein tramite il trattato doganale del 1923, e esente quando il contraente e domiciliato all estero, per cui non colpisce una polizza venduta a un residente italiano (negativo verificato chiave); l imposta italiana sui premi e stata abolita dal D.Lgs. 47/2000.Verificato - fonte primaria | L Irlanda impone un prelievo dell 1% sulla vita ai sensi della s.124B dello Stamp Duties Consolidation Act 1999, ma solo dove il rischio e situato nello Stato (residenza abituale in Irlanda); per una polizza in LPS di un residente italiano il rischio e in Italia e il prelievo irlandese non si applica (ambito verificato); l imposta italiana sui premi e stata abolita dal D.Lgs. 47/2000.Verificato - fonte primaria |
| Costi strutturali | Nessuna imposta sui premi per polizza. I driver strutturali sono la tassa di vigilanza CAA (fasce da 16.000 a 48.000 euro) e il premio minimo di 125.000 euro per il fondo interno dedicato.Verificato - fonte primaria | Nessuna imposta sui premi per polizza su un contratto di residente italiano; le tasse di vigilanza e autorizzazione FMA sono i driver strutturali ma il tariffario non e stato letto alla fonte.Da rivedere | Nessun prelievo irlandese sui premi raggiunge una polizza di residente italiano e l Irlanda e spesso citata per una base di costo competitiva e industrializzata, sebbene tale affermazione sia qualitativa e non ancorata a una cifra.Da rivedere |
| Anticipazioni su polizza | Il riscatto (rachat) e la riduzione sono riconosciuti e la costituzione in pegno dei diritti contrattuali e espressamente regolata (art. 60, consenso scritto a pena di nullita); le disposizioni specifiche sull anticipazione su polizza (avance sur police) non sono state ottenute.Da rivedere | Le funzioni di riscatto e anticipazione sono materia del VersVG e del contratto; la disposizione specifica sull anticipazione (Vorauszahlung / Policendarlehen) non e stata letta alla fonte (non verificato).Da rivedere | Le funzioni di anticipazione su polizza sono contrattuali; nessun diritto legale al prestito e stato individuato nel diritto assicurativo irlandese (non verificato come negativo enumerato).Da rivedere |
| Protezione patrimoniale | Un privilegio legale su un patrimonio distinto che prima tutti gli altri privilegi una volta iscritti gli attivi nell inventario permanente (art. 118); verso i creditori del contraente residente in Italia opera invece l art. 1923 c.c.Verificato - fonte primaria | Gli attivi a copertura delle riserve tecniche formano una Sondermasse dalla quale gli assicurati sono soddisfatti in via preferenziale (Absonderung) prima della massa fallimentare comune (KO Art. 45); verso i creditori del contraente residente in Italia opera l art. 1923 c.c.Da rivedere | In caso di liquidazione dell assicuratore i crediti assicurativi hanno priorita ai sensi del Reg. 277 dell S.I. 485/2015 (preferenza Solvency II sui crediti assicurativi), ma si tratta di una preferenza regolamentare e non di un privilegio civilistico su attivi segregati come in Lussemburgo; verso i creditori del contraente residente in Italia opera l art. 1923 c.c.Verificato - fonte primaria |
| Operativita transfrontaliera in Italia Non direttamente comparabile | La compagnia lussemburghese passaporta la vita in Italia in libera prestazione di servizi previa notifica della CAA all IVASS ai sensi di Solvency II; l articolo esatto della notifica CAA non e stato letto alla fonte primaria.Da rivedere | La compagnia del Liechtenstein passaporta la vita in Italia in libera prestazione di servizi ai sensi dell Accordo SEE (dal 1995) e dell art. 112 e ss. del VersAG, previa notifica della FMA all IVASS, sulla stessa base Solvency II di una compagnia UE.Verificato - fonte primaria | La compagnia irlandese passaporta la vita in Italia in libera prestazione di servizi previa notifica della Central Bank all IVASS ai sensi di Solvency II, e l Irlanda ha storicamente scritto un ampio portafoglio vita cross-border.Verificato - fonte primaria |
| Rilevanza per i contribuenti USA | Rilevanza bassa per un residente italiano. L accisa federale USA dell 1% (IRC 4371) colpisce una polizza estera detenuta da un contribuente statunitense, e il Lussemburgo e nella lista IRS di esenzione da trattato (subordinata a un closing agreement a livello di compagnia).Verificato - fonte primaria | Rilevanza bassa per un residente italiano. L accisa dell 1% colpisce una polizza estera detenuta da un contribuente statunitense e il Liechtenstein non e nella lista IRS di esenzione da trattato, per cui un contribuente statunitense non ottiene alcun sollievo (negativo chiaro se e coinvolto un contribuente statunitense).Verificato - fonte primaria | Rilevanza bassa per un residente italiano. L accisa dell 1% colpisce una polizza estera detenuta da un contribuente statunitense e l Irlanda e nella lista IRS di esenzione da trattato (subordinata a un closing agreement a livello di compagnia).Verificato - fonte primaria |
| Successione Non direttamente comparabile | Per un residente italiano l imposta di successione italiana e l art. 1920 c.c. (il beneficiario acquista la somma iure proprio, fuori dall asse) governano a prescindere dal situs; il Lussemburgo non impone alcun tributo successorio sulla polizza mobiliare di un non residente (negativo verificato).Verificato - fonte primaria | Per un residente italiano l imposta di successione italiana e l art. 1920 c.c. governano a prescindere dal situs; il Liechtenstein non impone alcun tributo successorio sulla polizza di un non residente.Da rivedere | Per un residente italiano l imposta di successione italiana e l art. 1920 c.c. governano a prescindere dal situs; l Irlanda non tassa la polizza di situs estero di un non residente ai sensi della Capital Acquisitions Tax dove ne disponente ne beneficiario sono residenti irlandesi.Da rivedere |
| Adempimenti e scambio di informazioni | Il Lussemburgo aderisce al CRS e un contratto con valore di riscatto e un conto finanziario comunicato all Agenzia delle Entrate; sul lato italiano la compagnia puo agire come sostituto d imposta (art. 26-ter DPR 600/1973), altrimenti il contraente autoliquida, versa l IVAFE (2 per mille) e compila il quadro RW.Verificato - fonte primaria | Il Liechtenstein aderisce al CRS e comunica i contratti con valore di riscatto all Agenzia delle Entrate; il contraente italiano affronta la stessa imposta sostitutiva del 26%, l IVAFE (2 per mille) e il quadro RW, con facolta della compagnia di optare come sostituto d imposta.Verificato - fonte primaria | L Irlanda aderisce al CRS e comunica i contratti con valore di riscatto all Agenzia delle Entrate; il contraente italiano affronta la stessa imposta sostitutiva del 26%, l IVAFE (2 per mille) e il quadro RW, con facolta della compagnia di optare come sostituto d imposta.Verificato - fonte primaria |
| Ecosistema delle compagnie Non direttamente comparabile | 28 compagnie vita lussemburghesi nel registro CAA, entro 283 imprese al 30 giugno 2026; il registro non segnala quali siano scrittori PPLI (negativo verificato sulla divulgazione del prodotto).Verificato - fonte primaria | Il registro FMA elenca le imprese autorizzate ma non indica il tipo di prodotto come il PPLI (negativo verificato sulla divulgazione); il conteggio delle sole compagnie vita non e ancorato a una cifra.Da rivedere | Il registro della Central Bank elenca le imprese vita autorizzate ma non indica il tipo di prodotto PPLI (negativo verificato sulla divulgazione); il conteggio attuale delle compagnie vita non e ancorato a una singola cifra.Da rivedere |
| Dati di mercato Non direttamente comparabile | Premi vita di 35 mld di euro nel 2025 e provvigioni tecniche di 279,42 mld a fine Q2 2026, con l unit-linked oltre l 80% degli impegni tecnici; nessun dettaglio PPLI e pubblicato (negativo verificato).Verificato - fonte primaria | Premi lordi vita di 2,36 mld di CHF nel 2024 (circa il 41,5% dei premi assicurativi totali), con le compagnie vita prevalentemente su vita unit-linked; nessun dettaglio PPLI e pubblicato (negativo verificato) e circa 32 assicuratori operavano a fine 2024.Verificato - fonte primaria | L Irlanda scrive un ampio portafoglio vita cross-border; una rilevazione datata poneva i premi lordi vita a rischio estero a 17,56 mld di euro contro 10,67 mld a rischio irlandese (fine 2010, quindi datata) e nessun dettaglio PPLI e pubblicato (negativo verificato).Da rivedere |
| Modifiche in corso | Le LC 26/1 e LC 26/2 sono in vigore dal 1 febbraio 2026 e aggiungono obblighi su target-market, complessita dei prodotti strutturati, derivati e value-for-money; a livello UE la Retail Investment Strategy e la IRRD sono gli sviluppi da seguire.Verificato - fonte primaria | La Retail Investment Strategy UE e la IRRD raggiungono il Liechtenstein tramite il SEE e periodiche modifiche del VersAG seguono i cambiamenti di Solvency II.Da rivedere | La Retail Investment Strategy UE e la IRRD, piu la revisione del Consumer Protection Code della Central Bank (2025), sono gli sviluppi che riguardano il business unit-linked irlandese.Da rivedere |
| Valuta della polizza Non direttamente comparabile | Nessuna regola fissa la valuta in cui una polizza puo essere denominata; sono regolati solo il matching degli attivi rappresentativi e la valuta di rendicontazione (negativo verificato sulla denominazione).Verificato - fonte primaria | Nessuna regola sulla valuta di denominazione della polizza e stata individuata nel VersAG; la posizione rispecchia quella lussemburghese ma non e confermata al testo primario (non verificato).Da rivedere | Nessuna regola di valuta di denominazione e stata individuata come regola positiva nell S.I. 485/2015; il matching degli attivi segue il principio della persona prudente (non verificato).Da rivedere |
| Limiti principali | Il privilegio e un credito su un patrimonio distinto, non la titolarita; la flessibilita delle categorie C e D e subordinata a soglie di premio/patrimonio; la posizione di nulla imposta sui premi e una regola dello Stato del rischio e non e portabile a una residenza che imponga un proprio tributo.Da rivedere | Il fatto primario piu utile (l articolo esatto del VersAG che segrega il patrimonio assicurativo e ordina gli assicurati in insolvenza) non e stato letto alla fonte; l architettura d investimento e prassi di vigilanza e non un rulebook pubblicato; e non vi e sollievo da trattato sull accisa USA.Da rivedere | La protezione e una preferenza Solvency II in liquidazione anziche un privilegio civilistico di primo rango su attivi segregati; l architettura d investimento e basata su principi anziche su un rulebook pubblicato; e le cifre attuali di mercato e di compagnie non sono state ancorate a un singolo numero primario.Da rivedere |
| Quando puo essere meno adatta | Meno adatta dove la famiglia e al di sotto delle soglie delle categorie C/D (si sblocca meno flessibilita) o dove un componente e residente USA e la compagnia scelta non detiene alcun closing agreement.Da rivedere | Meno adatta dove e coinvolto un contribuente statunitense (nessun sollievo da trattato) o dove la famiglia desidera il conforto di un regime di attivi ammissibili codificato e pubblicato anziche prassi di vigilanza.Da rivedere | Meno adatta dove la famiglia vuole specificamente il wrapper di protezione patrimoniale piu forte e codificato (il super-privilegio lussemburghese e piu esplicito) o un regime granulare pubblicato di attivi ammissibili.Da rivedere |
Dove una dimensione e marcata non direttamente comparabile, la ragione e indicata nella metodologia anziche lasciata implicita. Due esempi: nessuna delle tre autorita indica il tipo di prodotto nel proprio registro, per cui nessun conteggio di compagnie PPLI e ricavabile; e nessuna delle tre ha una regola sulla valuta in cui una polizza possa essere denominata.
Giurisdizioni in ricercaBermuda, Singapore e Svizzera: elencate, deliberatamente non valutate, con le dimensioni mancanti indicate.
Compaiono nella nostra ricerca sulle giurisdizioni e non sono modellate dall engine. Non ricevono classificazione, graduatoria comparativa ne posto nella tabella sopra finche il loro dataset da fonte primaria non e completo. Le dimensioni mancanti sono indicate anziche stimate.
Bermuda (in inglese) In ricerca - non ancora valutata
Verificato finora. La Bermuda Monetary Authority come regolatore, l Insurance Act 1978 e i conti segregati del Segregated Accounts Companies Act 2000; nessuna imposta sui premi per un assicuratore long-term su rischi non bermudiani.
Dataset da fonte primaria incompleto.
- Passaporto Solvency II verso l Italia: Bermuda e un Paese terzo e non gode della libera prestazione di servizi UE
- Riconoscimento del prodotto PPLI
- Ecosistema delle compagnie e dati di mercato per un acquirente italiano
Singapore (in inglese) In ricerca - non ancora valutata
Verificato finora. La MAS come regolatore; l Insurance Act 1966 con fondi separati e disposizioni di priorita; le polizze investment-linked espressamente fuori dal Policy Owners Protection Scheme.
Dataset da fonte primaria incompleto.
- Assenza di passaporto UE/SEE verso l Italia
- Se un fondo dedicato monocontraente sia ammesso come sub-fondo investment-linked
- Conferma dell imposta sui premi e statistiche di mercato
Svizzera (in inglese) In ricerca - non ancora valutata
Verificato finora. La FINMA come regolatore; gli attivi vincolati (tied assets) ai sensi della legge di vigilanza; la Stempelabgabe del 2,5% sulla vita riscattabile a premio unico con il contraente come debitore quando l assicuratore e estero.
Dataset da fonte primaria incompleto.
- Nessun passaporto UE o SEE per la vita verso l Italia
- Ammissibilita e soglie del fondo interno dedicato
- Dimensione di mercato dell unit-linked ed ecosistema delle compagnie
MetodologiaCosa valuta l engine, cosa rifiuta di valutare, come funziona la ponderazione e le condizioni bloccanti.
Cosa valuta l engine
Due motori indipendenti che non si mescolano mai. Un motore di regole fa emergere le considerazioni e le questioni che un dato profilo attiva, ciascuna tracciata a una regola indicata con una fonte. Un modello dei costi calcola solo i costi attribuibili alla giurisdizione e pubblicamente documentati. Nessuno dei due produce una raccomandazione, e nessuno dei due determina l adeguatezza.
Cosa non valuta
Non modella l economia della compagnia, perche nessuna delle tre autorita pubblica costi di compagnia, premi minimi, disponibilita di valute o accordi di custodia a livello di compagnia. Non calcola la singola imposta individuale. Non valuta una specifica compagnia, una specifica struttura o una specifica posizione. Non classifica le giurisdizioni e non determina che una struttura sia adeguata per qualcuno.
Le due domande, e tutto il resto
Due input regolano ogni calcolo: la residenza fiscale e l allocazione prevista. Sono chieste per prime perche senza di esse nulla puo essere calcolato. La residenza e impostata su Italia perche il pubblico e italiano; una residenza diversa dall Italia cambia l analisi e va confermata. Ogni altro input - orizzonte, pattern di beneficiari, trasferimento, l opzione del sostituto d imposta, la quota del portafoglio in alternativi e la propria ponderazione delle priorita - porta un default dichiarato e puo essere modificato dalla schermata dei risultati, dove l effetto della modifica e immediatamente visibile. Nulla e dedotto in silenzio.
Variabili e ponderazione
Tredici priorita sono ponderate da non rilevante a primaria. Finche non nomina le proprie prime tre, si usa la ponderazione standard pubblicata e il risultato lo dice. Ogni priorita mappa a una o piu dimensioni del dataset. Una priorita e valutabile per una giurisdizione solo dove ogni dimensione mappata e verificata per quella giurisdizione; l evidenza parziale non produce mai un segnale parziale. Una dimensione verificata porta un segnale di +1 dove sostiene la priorita, -1 dove un vincolo verificato conta contro di essa, e 0 dove la posizione verificata e neutra. Cinque dimensioni non portano segnale in alcuna giurisdizione - ecosistema delle compagnie, valuta, operativita in Italia, successione e dati di mercato - perche nessun attributo verificato differenzia le tre su di esse.
Le tre quantita
La classificazione e prodotta da un indice di allineamento sul peso valutabile, da una copertura delle priorita che registra quale quota di quanto ponderato ha potuto essere valutata per quella giurisdizione, e da una copertura dell evidenza che registra la profondita del dataset stesso. Tutte e tre sono mostrate nel cassetto di derivazione di ogni card. Nessuna e presentata come un punteggio: l indice di allineamento e calcolato su uno specifico insieme di pesi, quindi non e confrontabile tra profili, e la copertura cambia al chiudersi della ricerca, quindi non e confrontabile tra versioni del dataset.
Condizioni bloccanti
Una giurisdizione e tenuta a Richiede ulteriore approfondimento a prescindere dall aritmetica dove un input di gating non e stato indicato, o dove porta una dimensione non verificata mappata a una priorita ponderata come primaria. Una dimensione che non porta segnale in alcuna giurisdizione non attiva mai questa condizione, perche la lacuna e nel mondo anziche nell evidenza. La classificazione Rilevanza minore richiede in aggiunta una copertura sufficiente: un risultato fortemente negativo calcolato su una piccola quota delle priorita ponderate non e una conclusione sulla giurisdizione, e l engine dice Richiede ulteriore approfondimento.
Gerarchia delle fonti e fonti in conflitto
Legge, poi strumento del regolatore, poi pubblicazione del regolatore, poi guida dell autorita fiscale, poi statistiche ufficiali. Una pagina di studio legale, broker, compagnia o concorrente puo servire a localizzare un documento primario e non e mai citata come autorita. Dove due fonti ufficiali confliggono, entrambe sono citate e il conflitto e indicato anziche risolto in silenzio.
Dati mancanti, frequenza di aggiornamento e versioni
Una dimensione non stabilibile da una fonte primaria e etichettata ed esclusa dal punteggio; non e mai stimata e mai riempita da materiale secondario. Dove una fonte esiste ma i sistemi del suo editore sono temporaneamente non disponibili, il campo e marcato da rivedere - fonte primaria temporaneamente non disponibile anziche declassato oltre. Le dimensioni sono ri-verificate su base continua e ogni dimensione la cui data di verifica superi dodici mesi e segnalata per revisione. Dataset, metodologia ed engine portano versioni indipendenti, mostrate qui sotto e in ogni esportazione.
Le formule, pubblicate per interoNulla e trattenuto per far apparire l engine proprietario. Ogni risultato puo essere ricalcolato a mano.
Ogni risultato puo essere ricalcolato a mano dalla tabella di derivazione mostrata sulla card accanto.
Indice di allineamento, nell intervallo da -1 a +1. w e il peso, da 0 a 3. s e il segnale della giurisdizione per quella priorita, tratto solo da dimensioni verificate.
Copertura delle priorita. La quota di quanto ponderato che ha potuto essere effettivamente valutata per quella giurisdizione.
Copertura dell evidenza. Profondita del dataset per quella giurisdizione, indipendente dal profilo.
Costo di ingresso. Nessuna imposta sui premi in nessuna delle tre: l imposta segue lo Stato del rischio (l Italia), dove il tributo vita e stato abolito dal D.Lgs. 47/2000. Il costo di detenzione ricorrente e italiano - IVAFE / imposta di bollo dello 0,2% l anno sul valore - e uguale nelle tre.
Rapporto di costo strutturale all anno t.
Drag strutturale annualizzato in punti base.
Ogni fonte primaria dietro il datasetLeggi, regolatori e autorita fiscali. Ciascuna e stata reperita e letta, con la data di verifica.
Nessuna e tratta da un riepilogo secondario, da una nota di studio legale o da una pagina di concorrenti.
https://www.caa.lu/en/the-caa al 2026-09-09
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/12/07/n1/jo al 2026-09-09
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/LSA_Annexe2.pdf al 2026-09-09
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/LC26-1_FR.pdf al 2026-09-09
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/RCAA_15-03_coordonne_20230127.pdf al 2026-09-09
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/LC26-2_FR_modifiant_LC16-9.pdf al 2026-09-09
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/autres-impots/impots-assurances.html al 2026-09-09
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/Reglm_Taxes_2014-04-28_coord_2021-01-01.pdf al 2026-09-09
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/Loi_ContratAssurance_1997-07-27_coord_2025-11-25.pdf al 2026-09-09
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0138 al 2026-09-09
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/exemption-from-section-4371-excise-tax al 2026-09-09
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/fiscalite/heritage-donation/succession/droits-succession-heritage.html al 2026-09-09
https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html al 2026-09-09
https://www.caa.lu/en/operators/direct-insurance/luxembourg-life-insurers al 2026-09-09
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/Communique_2026-2.pdf al 2026-09-09
https://www.fma-li.li/en/financial-intermediaries/insurance-and-pension-funds-division/insurance-undertakings al 2026-09-09
https://www.gesetze.li/konso/2015231000 al 2026-09-09
https://www.gesetze.li/chrono/1923024000 al 2026-09-09
https://www.fma-li.li/en/financial-intermediaries/insurance-and-pension-funds-division/insurance-undertakings/licences-admissions al 2026-09-09
https://www.gesetze.li/konso/pdf/1973045002 al 2026-09-09
https://www.gesetze.li al 2026-09-09
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/networks/global-forum-tax-transparency/aeoi-commitments.pdf al 2026-09-09
https://www.fma-li.li/fma-li/documents/publikationen/finanzplatz-liechtenstein/fma-broschuere-finanzplatz-liechtenstein-2025.pdf al 2026-09-09
https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/insurance-reinsurance al 2026-09-09
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/485/made/en/print al 2026-09-09
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/documents/notes-for-guidance/stamp-duty/2024/part-09-levies.pdf al 2026-09-09
https://www.revenue.ie/en/gains-gifts-and-inheritance/index.aspx al 2026-09-09
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/documents/aeoi/participating-jurisdictions.pdf al 2026-09-09
https://www.centralbank.ie/statistics/statistical-publications/insurance-statistics al 2026-09-09
https://www.centralbank.ie/regulation/consumer-protection al 2026-09-09
Cosa questo strumento non eI limiti, indicati come parte dell output anziche come una liberatoria attorno ad esso.
Solo ricerca educativa
Questo engine e uno strumento di ricerca educativa. Non e consulenza fiscale, non e consulenza legale, non e consulenza assicurativa e non e consulenza di investimento. Non puo determinare se una struttura sia adeguata per Lei e non sostituisce la revisione professionale individuale da parte di un consulente qualificato in ogni giurisdizione rilevante.
- Riflette tre giurisdizioni soltanto. Altre compaiono nella nostra ricerca ma non sono modellate, e la loro omissione non e un giudizio su di esse.
- Non riflette ogni compagnia. Nessuna delle tre autorita indica quali autorizzate scrivano questo business, per cui la disponibilita di compagnie non e valutabile da fonti pubbliche.
- Non cattura la singola posizione individuale, la singola struttura fiduciaria o l interazione tra loro.
- Non modella un futuro cambio di residenza oltre a individuare quali considerazioni andrebbero riesaminate.
- Dipende dalle assunzioni dichiarate. Modifichi un assunzione e il risultato cambia; e una proprieta dell analisi, non un difetto.
- Legge e regolamentazione cambiano. Una dimensione verificata oggi puo essere superata domani, come mostra il passaggio dalla LC 15/3 alle LC 26/1 e LC 26/2 dal 1 febbraio 2026.
- Dove una fonte primaria non ha potuto essere reperita, il campo interessato e etichettato anziche stimato. Quelle etichette sono parte dell output, non una liberatoria attorno ad esso.
Stato della revisione e versioniNessun professionista indicato per nome ha ancora approvato questo materiale. Cosa significa e quale revisione richiede ancora.
Nessun revisore professionale indicato per nome ha approvato questo materiale
La revisione professionale indipendente e in corso di organizzazione e non ha ancora avuto luogo. Nessun revisore e indicato qui sotto, e nessuno lo sara finche quella revisione non sia effettivamente avvenuta e il revisore non abbia acconsentito a essere identificato. Lo dichiariamo apertamente anziche lasciarlo dedurre, perche il materiale qui riguarda questioni fiscali e regolamentari su cui un lettore potrebbe altrimenti presumere un avallo professionale.
Ogni dimensione del dataset e comunque tracciabile: ciascuna porta la sua fonte primaria, la sua citazione e la data di verifica, e ogni campo non stabilibile da una fonte primaria e etichettato anziche riempito. Cio che manca e un secondo parere qualificato sull interpretazione, non le fonti stesse.
Revisione che questo materiale richiede prima dell approvazione
- Un fiscalista italiano sull imposta sostitutiva, l IVAFE, il quadro RW e l opzione del sostituto d imposta ex art. 26-ter DPR 600/1973.
- Un civilista sull art. 1920 c.c. (acquisto iure proprio) e sull art. 1923 c.c. (impignorabilita e insequestrabilita).
- Uno specialista PPLI sull architettura di prodotto, i fondi interni dedicati e l economia della polizza.
- Un legale qualificato in ciascuna giurisdizione per le affermazioni sulla protezione patrimoniale, in particolare l articolo del VersAG che costituisce la Sondermasse del Liechtenstein.
A revisione completata, ogni revisore comparira qui con il proprio nome, le credenziali effettivamente possedute, il ruolo, un link al profilo e la data di revisione. Nessuno sara elencato senza aver revisionato.
La responsabilita editoriale di questa sezione e di PPLI.com Research secondo i nostri standard editoriali pubblicati.
- Ultimo aggiornamento
- 9 September 2026
- Versione dataset
- 2026.09.1
- Versione metodologia
- 1.0.0-it
- Versione engine
- 1.0.0
- Stato revisione
- Non ancora rivista in modo indipendente
- Giurisdizioni valutate
- 3 - 3 in ricerca
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