Il nome segue il denaro: sugli estratti conto, nell'elenco soci della s.r.l. di famiglia, negli atti trascritti per ogni immobile e, alla morte, in un testamento che il notaio pubblica e di cui la cancelleria rilascia copia a chiunque.
Una compagnia di assicurazione è la titolare degli investimenti. Banche depositarie, gestori e cancellerie vedono un'istituzione, non una famiglia. Alla morte il capitale va al beneficiario per diritto proprio e nessun documento che lo descriva entra in un archivio pubblico.
È riservatezza, non segretezza. La compagnia comunica il contratto al Fisco con lo scambio automatico, il contraente compila il quadro RW quando dovuto, i legittimari possono chiedere conto dei premi. Una polizza venduta come invisibile è venduta in modo disonesto.
Il notaio pubblica il testamento olografo e la cancelleria ne rilascia copia a chiunque (art. 620 c.c.). La dichiarazione di successione, non pubblica, elenca conto titoli, immobile e quote, e ogni coerede la legge per intero.
Il capitale caso morte va al beneficiario per diritto proprio (art. 1920, terzo comma, c.c.), fuori dall'asse ereditario e dalla dichiarazione di successione (art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 346/1990). Nessun documento pubblico lo descrive.
La holding di famiglia è una s.r.l.: l'elenco dei soci e ogni trasferimento di quote sono iscritti nel Registro delle Imprese (art. 2470 c.c.) e chiunque li consulta per pochi euro. Alla morte, l'iscrizione del passaggio delle quote dice chi ha ereditato.
Per la parte finanziaria del patrimonio non esiste alcun registro: una polizza è un contratto, non un ente. L'azienda operativa resta dove è, con i suoi soci visibili: cambia la visibilità del portafoglio, non dell'impresa.
Con il ricorso vanno depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione su immobili e quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari dello stesso periodo (art. 473-bis.12 c.p.c.).
La polizza non è tra i documenti nominati dalla norma, ma emerge in modo indiretto: i bonifici dei premi negli estratti conto, il quadro RW se dovuto, le indagini della polizia tributaria (art. 5, comma 9, L. 898/1970). Il perimetro si restringe a un contratto; il principio non cambia.
Con un titolo esecutivo il creditore ottiene la ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.): l'Anagrafe dei rapporti finanziari gli restituisce banche, conti titoli e polizze a contenuto finanziario di compagnie stabilite in Italia, con i saldi.
Per una compagnia lussemburghese in libera prestazione di servizi, la presenza nell'Anagrafe dipende dal suo assetto in Italia ed è da verificare. Il creditore trova comunque i premi negli estratti conto e può chiedere l'esibizione (art. 210 c.p.c.). Se poi possa aggredire le somme è la domanda dell'art. 1923 c.c., trattata nella pagina sulla protezione patrimoniale.
Conti e redditi sono comunicati dagli intermediari italiani all'Anagrafe dei rapporti finanziari, con i saldi, e tassati alla fonte.
La compagnia lussemburghese comunica ogni anno il contraente, il valore di riscatto e i pagamenti con lo scambio automatico CRS (L. 95/2015; DM 28 dicembre 2015), attivo dal 2017. Il contraente compila il quadro RW salvo che un intermediario residente regoli tutti i flussi. Qui non cambia nulla.
Un figlio leso chiede la riduzione delle disposizioni e delle donazioni che hanno intaccato la sua quota (artt. 536 ss. c.c.), e i coeredi rendono conto di ciò che hanno ricevuto in vita.
Il capitale va al beneficiario, ma i premi versati restano soggetti a collazione, imputazione e riduzione (art. 1923, secondo comma, c.c.; Cass. 3263/2016; Cass. 29583/2021). Il legittimario ha il diritto di sapere quanto è stato versato e a favore di chi. La polizza non lo zittisce.
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