🌐English|Español|中文|Português|Français|Deutsch|Italiano|हिन्दी|English (UK)
PPLI.com
Ricerca indipendente sulla private placement life insurance per le famiglie italiane e i loro consulenti.
Consulenza riservata
Home › La Biblioteca PPLI › Flessibilità degli investimenti
Flessibilità degli investimenti · Un vantaggio della PPLI

Che cosa cambia la PPLI quando la famiglia cambia idea

Fuori dalla polizza ogni cambio di gestore, di strategia o di banca che comporti una vendita è un realizzo: la plusvalenza si tassa al 26% e il portafoglio riparte più leggero. Dentro una polizza di ramo III la famiglia cambia gestore, strategia, fondi e persino banca depositaria, e l'Agenzia delle Entrate non vede alcun evento imponibile fino al riscatto. In vent'anni la differenza è una delle voci di costo più grandi che nessun estratto conto riporta.
Il prezzo di un cambio di idea: 10.000.000 di euro, di cui il 40% è plusvalenza latente
1.040.000 €
di imposta sostitutiva al 26% su 4.000.000 di plusvalenza, per cambiare gestore fuori dalla polizza
0 €
per lo stesso cambio dentro la polizza
Fuori: art. 67 TUIR e aliquota del 26% ex art. 3 DL 66/2014. Dentro: art. 44, comma 1, lettera g-quater e art. 45, comma 4, TUIR, che tassano solo la differenza fra quanto incassato e i premi versati. Tre cambi in vent'anni, fuori dalla polizza, costano 3.640.232 euro di imposte anticipate. Ogni numero si modifica nel calcolatore in basso.
In un minuto

Perché spostare il denaro dentro una polizza non costa nulla

01
Senza PPLI

Passare dalle azioni al credito privato, sostituire il gestore che ha deluso, ribilanciare dopo un ciclo dei tassi: ogni volta qualcosa viene venduto, la plusvalenza è un reddito diverso ex art. 67 TUIR e il 26% esce dal portafoglio prima che il denaro riparta. Le minusvalenze si recuperano solo entro limiti e tempi stretti.

02
Con PPLI

Gli attivi sono della compagnia, nel fondo interno che sostiene il contratto. La famiglia sceglie la strategia e può cambiarla, cambiare gestore, cambiare banca depositaria. Il contratto e i premi versati restano gli stessi, e l'imposta nasce solo a riscatto, scadenza o decesso sulla differenza fra quanto incassato e i premi (art. 45, comma 4, TUIR).

03
Il limite

Si paga all'ingresso se si conferiscono titoli con plusvalenza latente, e si paga all'uscita se si riscatta. La strategia la sceglie la famiglia, gli ordini li dà il gestore: chi vuole operare in prima persona espone la polizza alla riqualificazione, fiscale (Risposta 282/2022) e civile (Cass. 3785/2024). E nessuna norma italiana permette di cambiare compagnia senza riscattare.

Sei decisioni che ogni portafoglio serio prende in vent'anni

La stessa famiglia, due volte: una con il portafoglio in banca a Milano, una con lo stesso portafoglio in una polizza lussemburghese in libera prestazione di servizi. Due casi vanno contro la polizza e sono segnalati, perché è meglio saperlo prima.

Il gestore delude dopo cinque anni

Senza PPLI

Il mandato viene revocato e le posizioni liquidate. La plusvalenza accumulata in cinque anni è tassata al 26% (art. 67 TUIR, art. 3 DL 66/2014). Quello che resta passa al nuovo gestore, che riparte da una base più bassa.

Con PPLI

La compagnia revoca il mandato e lo affida a un altro gestore nello stesso fondo interno dedicato. Contratto e premi versati non cambiano; non c'è alcun riscatto e quindi, secondo l'impostazione prevalente, nessun reddito ex art. 44, comma 1, lettera g-quater, TUIR. Tutto il capitale continua a lavorare.

Da azioni a credito privato

Senza PPLI

Il portafoglio azionario si vende. Chi ha plusvalenze paga il 26%; chi ha minusvalenze le porta avanti, ma può compensarle solo con redditi della stessa natura e non oltre il quarto periodo d'imposta successivo (art. 68 TUIR).

Con PPLI

Il contraente chiede la modifica della politica di investimento del fondo dedicato, come consente il punto 7.3.4 della Lettre circulaire CAA 26/1, oppure arbitra fra strategie. Nulla è realizzato in capo alla famiglia, entro i limiti della categoria di cliente del contratto.

La banca depositaria cambia

Senza PPLI

Trasferire un dossier titoli fra due banche non è di per sé un realizzo. Ma il cambio di banca coincide quasi sempre con un cambio di gestione, e la nuova banca spesso non accetta i fondi della vecchia: a quel punto si vende, e si torna al primo caso.

Con PPLI

Il fondo dedicato ha un solo depositario (LC CAA 26/1, punto 7.3.5). Se la compagnia lo sostituisce, gli attivi passano da un conto intestato alla compagnia a un altro conto intestato alla compagnia. Il contratto non se ne accorge e il fisco italiano nemmeno.

A sfavore della polizza

Conferire il portafoglio esistente

Senza PPLI

Non succede nulla finché i titoli non vengono venduti. La plusvalenza latente resta latente.

Con PPLI

Il premio in natura è ammesso in Lussemburgo (LC 26/1, punto 7.3.4), ma per il fisco italiano il trasferimento dei titoli alla compagnia è, secondo l'impostazione prevalente, una cessione a titolo oneroso a valore normale (art. 9, comma 5, e art. 67 TUIR). Sui 10.000.000 dell'esempio: 26% su 4.000.000, cioè 1.040.000 euro il giorno dell'ingresso. Nessuna risposta dell'Agenzia conferma la neutralità. Il dettaglio è nell'articolo sul realizzo all'ingresso.

A sfavore della polizza

"Vuole dare Lei gli ordini ogni giorno"

Senza PPLI

Può farlo. Paga il 26% su ogni vendita in guadagno, ma nessuno mette in dubbio che il portafoglio sia Suo.

Con PPLI

Un fondo di assicurazione specializzato (FAS, punto 7.4 della LC 26/1) in cui il contraente sceglie ogni attivo, unito a una copertura caso morte simbolica, è la configurazione più rischiosa per un residente italiano. La Risposta 282/2022 salva la polizza proprio perché il contraente non aveva potere di gestione; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3785 nega la natura assicurativa quando il rischio demografico non c'è. Il vantaggio fiscale si regge sul fatto che il denaro non lo gestisce Lei.

La famiglia si trasferisce in un altro Paese

Senza PPLI

Il dossier titoli segue le regole del nuovo Paese di residenza dal primo giorno, e ogni ordinamento tratta a modo suo un portafoglio che arriva con plusvalenze latenti.

Con PPLI

Il contratto con la compagnia lussemburghese continua: non serve riscattare per partire. Cambia il regime fiscale della nuova residenza, da verificare prima del trasferimento con un professionista del Paese di arrivo. Chi fa il percorso inverso trova un capitolo a parte nella flat tax per i neo-residenti.

La flessibilità è un pezzo del vantaggio fiscale, non un vantaggio a sé: la ragione per cui il differimento vale tanto è spiegata nella pagina sull'efficienza fiscale. E gli stessi attivi che si possono spostare senza imposta sono, se il contratto regge, sottratti all'azione esecutiva dei creditori del contraente: questo è il tema della pagina sulla protezione patrimoniale.

Metta un prezzo al cambio di idea con i Suoi numeri

Prenda il primo caso, un gestore da sostituire, e ripetalo il numero di volte che ritiene realistico in vent'anni. Ogni campo è modificabile. Il modello è volutamente semplice e le formule sono stampate sotto il risultato.
Il prezzo di un cambio di idea
I Suoi numeri
Imposta pagata al primo cambio, fuori dalla polizza
Versata nell'anno della decisione, con denaro che altrimenti resterebbe investito. Dentro la polizza: zero.
Imposte pagate su tutti i cambi del periodo, fuori dalla polizza
Valore finale fuori polizza, prima dell'imposta sull'ultima vendita
Imposta sull'ultima vendita, fuori polizza
Netto finale fuori polizza
Valore finale in polizza, prima del riscatto (al netto del costo annuo)
Imposta al riscatto: aliquota su (valore finale meno premi versati)
Netto finale in polizza
Differenza a favore della polizza
Semplificazioni dichiarate: il rendimento è tutto plusvalenza (nessuna cedola o dividendo tassato anno per anno fuori dalla polizza, il che favorisce il caso fuori); imposta di bollo e IVAFE, pari al 2 per mille su entrambi i lati, sono omesse; il costo della polizza è sottratto dal rendimento; i cambi in polizza sono senza commissioni contrattuali; il capitale è già in polizza, quindi il costo di ingresso di chi conferisce in natura non è modellato, e per quello c'è l'articolo sul realizzo all'ingresso.
La riga da leggere per prima è la seconda: le imposte pagate su tutti i cambi del periodo. Non è il numero della dichiarazione dei redditi di un anno, è il capitale che in vent'anni è uscito dal portafoglio prima di poter maturare. Poi guardi le due righe "netto finale": la polizza paga il 26% alla fine su una base più grande, e vince comunque se il costo annuo resta contenuto e i cambi sono più di uno. Se con i Suoi numeri il netto in polizza è inferiore, la risposta è già arrivata.
Valutazione riservata

Il Suo portafoglio attuale entra in una polizza?

Un'analisi indipendente confronta l'allocazione esistente con ciò che un fondo interno dedicato può effettivamente detenere, e con quanto costerebbe l'ingresso.
Riservato. Mai condiviso.

Perché cambiare non è un riscatto

Tutta la pagina poggia su una regola del Testo unico: i redditi di una polizza vita sono redditi di capitale, e nascono solo quando la compagnia paga.

Art. 44 e art. 45 TUIR: il reddito è la differenza, e la differenza si misura all'uscita

L'art. 44, comma 1, lettera g-quater, TUIR qualifica come redditi di capitale "i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione". L'art. 45, comma 4, TUIR ne fissa la misura: la "differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati". In una frase: il fisco guarda quanto entra nelle tasche del contraente o del beneficiario e lo confronta con quanto è stato versato. Non guarda che cosa è successo dentro il fondo interno nel frattempo.
Ne segue che l'imposta ha tre soli momenti: il riscatto, totale o parziale, la scadenza e il decesso dell'assicurato. Un arbitraggio fra fondi interni, la sostituzione del gestore di un fondo dedicato, il cambio della banca depositaria non sono nessuno di questi tre. La compagnia non "corrisponde" alcun capitale, quindi non c'è "ammontare percepito", quindi non c'è differenza da tassare. Lo switch, come si legge nell'analisi professionale del regime, "non può ritenersi equiparabile ad un rimborso". Per il passaggio fra fondi la conclusione è pacifica; per il cambio di gestore dentro lo stesso fondo dedicato non esiste una risposta dell'Agenzia che lo nomini espressamente, ma la logica è identica, perché contratto e premi restano invariati, e su questo l'impostazione prevalente non conosce voci contrarie.

Art. 26-ter DPR 600/1973: chi applica il 26%, e quando

L'imposta è sostitutiva, oggi al 26% per effetto dell'art. 3, comma 1, DL 66/2014 (il testo storico dell'art. 26-ter DPR 600/1973 riporta ancora il 12,50%, che è l'aliquota di un'altra epoca). Per la quota di rendimento riferibile a titoli di Stato italiani ed equivalenti la base è ridotta al 48,08%, con un'aliquota effettiva del 12,5%. La compagnia italiana la applica come sostituto d'imposta (comma 1); la compagnia estera in libera prestazione di servizi può optare per applicarla tramite un rappresentante fiscale (comma 3), altrimenti il contraente la liquida da sé nel quadro RM. Anche questa norma parla di "capitali corrisposti": nessun sostituto trattiene nulla su uno switch, perché non c'è nulla da corrispondere.
Quello che invece corre ogni anno, con o senza cambi, è l'imposta di bollo del 2 per mille sul valore della polizza, dal 2025 versata annualmente dalla compagnia (L. 207/2024, art. 1, commi 87 e 88), oppure l'IVAFE nella stessa misura se la compagnia estera non ha optato. I due prelievi sono alternativi e nessuno dei due dipende dal numero di arbitraggi. La meccanica è nell'articolo su bollo e IVAFE.

Fuori dalla polizza: art. 67 TUIR e la finestra di quattro anni

Il confronto è con l'art. 67, comma 1, lettere c e c-bis, TUIR: le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni e di altri strumenti finanziari sono redditi diversi, tassati al 26% quando si realizzano. Ogni vendita per cambiare gestore è una cessione. Le minusvalenze, per l'art. 68 TUIR, si compensano solo con plusvalenze della stessa natura e non oltre il quarto periodo d'imposta successivo: chi vende in perdita per ripartire da zero non recupera l'imposta già pagata sui guadagni precedenti, e rischia di perdere anche il credito. Dentro la polizza il problema non si pone, perché guadagni e perdite dei singoli attivi si sommano in silenzio nel valore del fondo, e conta solo il saldo al momento del pagamento.
Il perché del differimento è nell'articolo sul differimento fiscale dell'involucro assicurativo. Qui conta la conseguenza: la libertà di cambiare, che fuori costa ogni volta il 26% del guadagno maturato, dentro è gratuita fino al riscatto.

Le tre forme del fondo interno: FIC, FID, FAS

Per un residente italiano con un contratto lussemburghese le regole sugli attivi non sono italiane. Sono nella Lettre circulaire 26/1 del Commissariat aux Assurances del 1° febbraio 2026, che ha sostituito la 15/3 per i contratti emessi da quella data.

Quale circolare governa il Suo contratto

La Lettre circulaire CAA 26/1 sostituisce, al punto 10, le circolari 95/3, 01/8, 08/1 e 15/3 per i contratti sottoscritti dal 1° febbraio 2026. I contratti e i fondi dedicati esistenti prima di quella data restano regolati dalla 15/3. La sostanza tecnica (definizioni, categorie di cliente, soglia del fondo dedicato) è rimasta la stessa; la 26/1 aggiunge una sezione formale sulla valutazione della complessità del prodotto e sul mercato di riferimento, la documentazione di product governance e i rinvii al KID PRIIPs.

Le tre definizioni del punto 1

Il fondo interno collettivo (FIC) è un fondo interno della compagnia aperto a molti contraenti: la versione istituzionale del fondo unit-linked che si trova anche nelle polizze italiane. Il fondo interno dedicato (FID) è, nella definizione della circolare, un fondo interno "ne comportant pas une garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat": nessuna garanzia di rendimento, un solo gestore, un solo contratto. Il fondo di assicurazione specializzato (FAS) è un fondo interno diverso dal fondo dedicato, anch'esso a supporto di un solo contratto, nel quale ogni attivo è scelto direttamente dal contraente (punto 7.4).
La differenza fra FID e FAS non è la dimensione né il tipo di attivi: è chi decide. Nel FID decide un gestore professionale, su mandato conferito dalla compagnia, dentro una politica di investimento che il contraente ha concordato. Nel FAS decide il contraente, attivo per attivo, alla sottoscrizione, a ogni premio successivo e a ogni arbitraggio.

Il fondo dedicato: 125.000 euro, un gestore, un depositario

Il punto 7.3.1 ammette il fondo dedicato solo per contratti con una "prime minimale à la souscription de 125.000 euros", con deroga se i versamenti programmati nei primi cinque anni raggiungono quell'importo e la capacità finanziaria è documentata. Un riscatto parziale che porti il valore sotto 125.000 euro comporta la riclassificazione del contratto. Il punto 7.3.5 vuole i fondi dedicati "gérés par un gestionnaire unique et déposés sur un compte ou sous-compte bancaire unique auprès d'un seul dépositaire": un gestore, un conto, un depositario. È questa regola a rendere pulito il cambio di gestore: si revoca un mandato e se ne conferisce un altro, e il fondo resta lo stesso.
Il punto 7.3.4 aggiunge il dettaglio che le famiglie chiedono per primo: le condizioni contrattuali "peuvent prévoir que le preneur peut modifier la politique d'investissement initiale ou peut prendre une influence sur les investissements à réaliser", purché i limiti generali del dossier tecnico siano rispettati in ogni momento. Il diritto lussemburghese non vieta dunque al contraente di influire sugli investimenti; il freno, per un residente italiano, arriva dal diritto italiano, nella sezione sulle due prove. Come si porta il proprio gestore sulla piattaforma della compagnia, con la due diligence che la compagnia gli fa e il mandato che firma lei e non il cliente, è nell'articolo sul gestore scelto dal cliente.

Le categorie di cliente e i limiti

La circolare non chiede alla compagnia di fidarsi. Chiede al contraente di dichiarare quanto investe e quanto possiede in valori mobiliari, e assegna a ciascuna combinazione una lettera. La lettera decide quanto può essere concentrato e quanto può essere non quotato.

Da N a D: le soglie del punto 2

Le categorie sono cinque. N è la categoria di partenza, senza soglie. A richiede almeno 125.000 euro investiti nell'insieme dei contratti con la compagnia e una "fortune en valeurs mobilières" di almeno 250.000 euro. B sale a 250.000 euro investiti e 500.000 euro di patrimonio mobiliare. C resta a 250.000 euro investiti ma richiede 1.250.000 euro di patrimonio mobiliare. D richiede 1.000.000 di euro investiti e 2.500.000 euro di patrimonio mobiliare. Per "fortune mobilière" la circolare intende gli strumenti finanziari più i depositi bancari più il valore dei contratti vita e di capitalizzazione, dedotti tutti i debiti. La dichiarazione è del contraente; la compagnia la rifiuta "si elle a des raisons de douter". Chi legge in giro "250.000 e 2,5 milioni" come un'unica soglia sta sommando i numeri di due categorie diverse.

Che cosa cambia con la lettera

Il punto 7.3.2 e l'Allegato 1 fissano, per le categorie N, A e B, limiti percentuali per emittente e limiti globali sugli strumenti non quotati e sui fondi alternativi. Per la categoria C la circolare dispone che "aucune limitation ni globale, ni par émetteur n'est imposée", fermo il catalogo di attivi dell'Allegato 1. Per la categoria D gli investimenti sono "sans restrictions dans toutes catégories d'instruments financiers et en comptes bancaires de toute nature". Le percentuali di A e B non le riportiamo, perché nelle estrazioni dell'Allegato che abbiamo potuto leggere non coincidono, e un numero sbagliato su una pagina come questa vale meno di nessun numero: vanno letti direttamente nel testo francese prima di essere messi in un dossier tecnico.
Per una famiglia italiana con un patrimonio mobiliare di alcuni milioni la conseguenza pratica è semplice: con 1.000.000 di euro di premio e 2.500.000 euro di patrimonio mobiliare dichiarato si è in categoria D, e il fondo dedicato può contenere ciò che il gestore e la compagnia accettano, senza limiti per emittente. È la ragione per cui i portafogli con private equity e società non quotate finiscono in Lussemburgo e non in un fondo interno italiano. Che cosa, in concreto, un fondo dedicato può detenere, dalla holding di famiglia alla società operativa, è materia dell'articolo su che cosa può detenere una polizza PPLI, e questa pagina non lo ripete.

Attivi in natura, attivi illiquidi e pagamento in natura

Tre punti della circolare fanno da cerniera fra il portafoglio che la famiglia ha già e il fondo dedicato che vorrebbe: il premio in natura, gli attivi a liquidità ridotta e la prestazione pagata in titoli anziché in denaro.

Punto 7.3.4: il premio può essere un portafoglio

La circolare contempla espressamente il premio versato "quel que soit le mode de paiement de la prime, en numéraire ou par apport d'un portefeuille de titres existant". Il conferimento di un portafoglio esistente in un fondo dedicato è quindi un'operazione ordinaria per la compagnia lussemburghese, soggetta all'accettazione del depositario, al trasferimento della custodia e alla verifica antiriciclaggio sull'origine dei fondi. Che sia ordinaria in Lussemburgo non significa che sia neutra in Italia: per il fisco italiano il trasferimento della proprietà dei titoli alla compagnia contro il diritto di polizza è, secondo l'impostazione prevalente, una cessione a titolo oneroso valutata al valore normale (art. 9, comma 5, TUIR) con plusvalenza ex art. 67 TUIR. Non abbiamo trovato alcuna risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate che dica il contrario, e chi intende conferire in natura dovrebbe chiedere un parere scritto o un interpello prima di firmare.
La stessa norma consente il pagamento in natura delle prestazioni: "le paiement par remise de tout ou partie du portefeuille d'actifs n'est possible qu'à la demande du client ou s'il a été prévu par les conditions générales". Al riscatto o al decesso, dunque, la compagnia può consegnare i titoli anziché venderli, se il cliente lo chiede o se il contratto lo prevede. Per l'art. 45, comma 4, TUIR quanto ricevuto in natura è comunque "ammontare percepito".

Punto 7.3.6: gli attivi illiquidi entrano solo con consenso scritto

Gli attivi a liquidità ridotta sono ammessi in un fondo dedicato a tre condizioni cumulative: il contraente dà un consenso esplicito dopo un'avvertenza scritta sui rischi; la compagnia si riserva il diritto di pagare le prestazioni in natura trasferendo gli attivi; il contraente accetta che i costi ragionevoli di realizzo siano dedotti dalle prestazioni. È un regime di trasparenza, non di divieto: il rischio che il fondo di private equity non sia vendibile il giorno del bisogno resta al contraente.
Sulla valutazione la circolare è più scarna di quanto ci si aspetti: il regolamento del fondo deve indicare "les modalités d'évaluation et le cas échéant de publication des valeurs d'inventaire" (punti 7.1.3.1 e 7.1.6), la contabilità segue la Lettre circulaire 19/10 e i derivati la 17/6, ma nessuna frequenza minima e nessun metodo di fair value per gli attivi non quotati sono imposti dalla 26/1. Il NAV vale quanto le valutazioni che vi confluiscono. Ne trattiamo, attivo per attivo, nell'articolo sugli attivi illiquidi in polizza.

Che cosa l'IVASS e la Consob possono e non possono imporre

Un commercialista di Torino o un private banker di Roma chiede spesso se le regole italiane sui fondi interni valgano anche per la polizza lussemburghese del cliente. Dipende da quale regola: quelle di prodotto no, quelle di condotta sì.

Le regole di prodotto sono dello Stato d'origine

L'art. 133 della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) sancisce la libertà di investimento delle imprese di assicurazione e vieta agli Stati membri di prescrivere categorie di attivi per i contratti unit-linked oltre quanto previsto per gli OICVM; il considerando 77 lo motiva. Il Codice delle assicurazioni private, all'art. 193, attribuisce allo Stato membro d'origine la vigilanza sulle imprese comunitarie che operano in Italia in stabilimento o in libera prestazione di servizi. Ne segue che le regole su ciò che un fondo dedicato può contenere le detta il Commissariat aux Assurances, non l'IVASS.
Questo spiega perché la Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002, che per i fondi interni delle compagnie italiane ammette gli "strumenti finanziari non quotati in misura non superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo" ed esclude i fondi riservati e speculativi, non si applica alla compagnia lussemburghese in LPS. Un'avvertenza: il Regolamento IVASS 41/2018, che alcuni presentano come successore della 474/D, abroga in realtà i Regolamenti ISVAP 34 e 35 del 2010 e disciplina l'informativa e il disegno del prodotto, non gli attivi ammissibili.

Il regolamento IVASS sui contratti linked non è in vigore

L'IVASS ha pubblicato nel 2024 un Documento di consultazione n. 2/2024 con lo schema di un regolamento sui contratti linked, preceduto dalle consultazioni 1/2022 e 3/2022. Lo schema prevede all'art. 5 un rischio demografico "opportunamente calibrato sul fabbisogno di copertura del contraente" e una prestazione caso morte "non inferiore a una percentuale congrua del premio investito", senza indicare la percentuale; all'art. 29 un limite del 10% per gli strumenti non quotati; all'art. 31-bis una deroga per chi versa un premio unico non frazionabile di almeno 500.000 euro con competenza finanziaria documentata, con non quotati fino al 40%, un singolo FIA aperto non riservato fino al 30% e un totale fino al 50%; e all'art. 3, comma 1, lettera b, l'estensione di buona parte delle norme alle "imprese comunitarie in regime di stabilimento o LPS", con un elenco di articoli esclusi.
Va detto senza ambiguità: alla data di questa pagina quel regolamento non è stato adottato. L'indice dei regolamenti IVASS che abbiamo consultato si ferma ai numeri 57 e 58 del febbraio 2026 e non contiene un "regolamento linked". La deroga dei 500.000 euro e il 40% di non quotati sono un progetto, non una norma, e l'AIPB ne ha contestato l'estensione alle compagnie comunitarie proprio in forza del considerando 77 di Solvency II. Chi le legge in un'offerta commerciale come se fossero in vigore legge un documento da correggere; vanno ricontrollate sul sito dell'IVASS prima di ogni dossier.

Le regole di condotta sono dello Stato ospitante, e valgono

Il quadro cambia sul lato della distribuzione. Una polizza unit-linked è un prodotto di investimento assicurativo (IBIP) ai sensi del Codice delle assicurazioni come modificato dal D.Lgs. 68/2018 in recepimento della direttiva IDD: un prodotto con valore di scadenza o di riscatto esposto alle oscillazioni di mercato. Chi lo distribuisce in Italia, anche se la compagnia è lussemburghese, è soggetto al Regolamento IVASS 40/2018 sulla distribuzione, come modificato dal Provvedimento 97/2020, e, se è una banca, una SIM o Poste, al Regolamento Intermediari Consob (delibera 20307/2018) per l'art. 25-ter TUF: verifica delle richieste ed esigenze, adeguatezza, trasparenza dei costi, conflitti di interesse. Il Regolamento IVASS 41/2018, all'art. 3, esclude invece l'applicazione degli articoli da 42 a 46 sul POG alle imprese comunitarie; la 26/1 lussemburghese ha nel frattempo introdotto i propri obblighi di product governance.
Il KID previsto dal Regolamento (UE) 1286/2014 (PRIIPs) deve essere consegnato prima della sottoscrizione di qualsiasi IBIP, compreso un contratto in LPS; per un fondo dedicato descrive l'involucro con informazioni a livello di opzione. In sintesi: l'IVASS e la Consob decidono come Le si vende la polizza e che cosa Le si deve dire; il CAA decide che cosa la polizza può contenere.

Le due prove che la polizza deve superare

La flessibilità descritta fin qui esiste solo se il contratto è davvero un'assicurazione sulla vita. Due giurisdizioni diverse, quella civile e quella tributaria, applicano due prove indipendenti, e una polizza le deve superare entrambe.

La prova civile: il rischio demografico deve essere reale

Cass. 12 febbraio 2024, n. 3785, è il caso guida. Distingue le unit-linked garantite, parzialmente garantite e pure: solo dove la compagnia garantisce una somma minima all'evento della vita, indipendentemente dal valore del fondo, assume un rischio demografico; in una unit-linked pura l'elemento demografico fissa il momento del pagamento ma non l'importo, il contratto non ha funzione previdenziale, l'art. 1923 c.c. non si applica e il curatore può incassare il riscatto. Cass. 9 aprile 2024, n. 9418, ha invece riconosciuto la natura assicurativa a un contratto che garantiva il maggiore fra i premi e il valore del fondo, più l'1% al decesso: "il tratto qualificante di un contratto di assicurazione sulla vita è l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore". Cass. n. 21022/2024 ha ricondotto ai contratti finanziari una polizza con maggiorazione dell'1% al decesso e tutto il rischio finanziario sul cliente. I giudici di merito, da App. Bari 13 febbraio 2020 a Trib. Pisa 6 maggio 2020 fino ad App. Cagliari, sez. Sassari, 18 novembre 2025, n. 392, hanno ripetutamente ritenuto insufficiente una maggiorazione fra lo 0,1% e l'1%.
Nessuna norma e nessuna sentenza fissa una percentuale minima. Il Regolamento ISVAP 29/2009, art. 6, e il Regolamento ISVAP 32/2009, art. 9, chiedono alla compagnia "un effettivo impegno" a pagare prestazioni il cui valore "dipende dalla valutazione del rischio demografico", coerente con premio, età e durata; lo schema IVASS del 2024 parlerebbe di "percentuale congrua" senza numerarla. Il "101%" o il "105%" presentati come requisito di legge sono prassi di mercato, non norma. Il criterio pratico lasciato dalla Cassazione del 2024 è una prestazione al decesso almeno in parte indipendente dal valore del fondo.

La prova fiscale: il contraente non deve gestire

La Risposta n. 282 del 20 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate riguarda una whole-of-life unit-linked estera con copertura demografica dell'1% e prestazione caso morte pari al 110% del valore di polizza, in cui il contraente poteva scegliere i fondi ma non aveva alcun potere di gestione sugli attivi. L'Agenzia conclude che il contratto "è qualificabile come contratto di assicurazione sulla vita" e che i redditi "sono qualificabili come redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir", con riserva per i casi patologici in cui il contraente mantiene un potere dispositivo sugli strumenti finanziari. Il corollario, formulato dai commentatori e non da un atto pubblicato dell'Agenzia, è che una polizza riqualificata come prodotto finanziario perde l'art. 44 g-quater e il differimento, con tassazione per trasparenza dei redditi degli attivi sottostanti. Non risulta alcuna pronuncia della Cassazione tributaria, fra il 2024 e il 2026, che abbia riqualificato una unit-linked ai fini delle imposte sui redditi, e nessuna risposta dell'Agenzia affronta espressamente un FAS con selezione diretta del cliente: la conclusione su quel caso è un'inferenza, non una regola scritta.

Che cosa ne segue per la flessibilità

Le due prove misurano cose diverse. La prima guarda la compagnia: che rischio si assume. La seconda guarda il contraente: che potere si tiene. Un fondo dedicato con un gestore professionale discrezionale e una prestazione caso morte reale le supera entrambe, ed è la configurazione sicura. Un FAS in cui il contraente impartisce ordini quotidiani, con una copertura simbolica, le mette a rischio entrambe, ed è la configurazione da evitare per un residente italiano. Il diritto lussemburghese non lo vieta, il punto 7.4 esiste apposta; è il diritto italiano che ne fa il caso peggiore. La libertà di cambiare strategia e gestore, che è il tema di questa pagina, non è toccata: scegliere fra strategie e revocare mandati non è "gestire". Dove passa il confine, fra la politica di investimento concordata e l'ordine sul singolo titolo, è la materia dell'articolo sui limiti al controllo dell'investitore.

Cambiare compagnia: perché in Italia non esiste il 1035

Negli Stati Uniti il contraente può scambiare una polizza con un'altra di un'altra compagnia senza realizzo. In Italia nessuna norma lo consente, e chi ragiona per analogia con il modello americano sta ragionando su un ordinamento che non è il suo.

Riscatto più nuova polizza è un evento imponibile

Il TUIR non contiene una disposizione che renda neutrale la sostituzione di un contratto vita con un altro su iniziativa del contraente. L'unica regola applicabile è l'art. 45, comma 4: al riscatto la differenza fra quanto percepito e i premi versati è reddito di capitale, e la compagnia, o il rappresentante fiscale, applica il 26%. Il capitale netto che entra nella nuova polizza diventa il nuovo premio, con una base fiscale azzerata, un nuovo ciclo di bollo, nuovi costi di ingresso, una nuova verifica antiriciclaggio e, sul piano civile, una nuova data per i premi ai fini della revocatoria e della riduzione di cui all'art. 1923, secondo comma, c.c. Cambiare compagnia non è vietato; è un riscatto.

Il trasferimento di portafoglio è un'operazione della compagnia

Il Codice delle assicurazioni conosce un'operazione che sposta i contratti da una compagnia a un'altra senza riscatto: il trasferimento di portafoglio, disciplinato dall'art. 198 CAP per le imprese italiane e dall'art. 199 CAP per le imprese di altri Stati membri, in attuazione dell'art. 39 di Solvency II. Richiede l'autorizzazione dell'IVASS o dell'autorità dello Stato d'origine con il coinvolgimento dell'IVASS; il contratto prosegue con la cessionaria e, non essendovi riscatto, non vi è realizzo per il contraente, conclusione che discende dall'art. 45, comma 4, TUIR e che nessuna risposta dell'Agenzia ha avuto occasione di confermare. Ma è la compagnia a deciderlo, in un run-off o in un'operazione societaria; nessuno dei due articoli attribuisce al contraente il potere di chiederlo, né un diritto di recesso sul suo testo. Presentarlo come il 1035 italiano è un errore di prospettiva.
La conseguenza per la famiglia è che la scelta della compagnia si fa una volta e si fa bene. Piattaforma di gestori, apertura agli attivi, solidità, disponibilità a sostituire depositario e gestore: sono le domande da fare prima della firma, perché dopo la via d'uscita costa il 26% del guadagno. Il quadro decisionale, restare, dare in pegno, riscattare in parte o attendere un trasferimento di portafoglio, è nell'articolo sul trasferimento della polizza a un'altra compagnia. Come si valuta una compagnia lussemburghese, e che cosa protegge davvero il triangolo della sicurezza, è nella pagina sulla polizza lussemburghese.

Che cosa la flessibilità non fa

Tre limiti che nessuna presentazione commerciale mette in prima pagina. Nessuno dei tre è negoziabile con la compagnia, perché nessuno dipende dalla compagnia.

Non permette di gestire da sé.

La famiglia sceglie la strategia, il gestore e la banca, e può cambiarli. Non sceglie i singoli titoli e non impartisce ordini. Chi lo fa, in un FAS con copertura simbolica, espone il contratto alla riqualificazione fiscale (Risposta 282/2022, letta a contrario) e a quella civile (Cass. 3785/2024). Per un imprenditore abituato a decidere ogni posizione è l'adattamento più lungo.
I limiti al controllo dell'investitore

Non rende neutro l'ingresso in natura.

La compagnia accetta il portafoglio esistente come premio (LC 26/1, punto 7.3.4). Il fisco italiano, secondo l'impostazione prevalente, lo tratta come una cessione a valore normale (art. 9, comma 5, e art. 67 TUIR): la plusvalenza latente si tassa il giorno dell'ingresso. Nessuna risposta dell'Agenzia afferma il contrario. Chi ha un costo fiscale molto basso paga oggi per non pagare domani: il calcolo va fatto prima.
Il realizzo all'ingresso

Non è un prestito su polizza.

Il prestito su polizza in senso americano o svizzero non è un prodotto standard in Italia. La prassi è un finanziamento bancario garantito da pegno sul credito di riscatto (art. 2800 c.c.), formalizzato con un'appendice di vincolo che la compagnia lussemburghese accetta di regola. Il prestito non è reddito, quindi non realizza nulla; ma con il pegno ogni riscatto, versamento aggiuntivo o arbitraggio richiede il consenso della banca, e la flessibilità di questa pagina passa da lì.
Protezione patrimoniale e art. 1923 c.c.
Il terzo limite si accetta subito, il secondo si calcola in un pomeriggio con un commercialista, il primo richiede una conversazione onesta con chi, fino a ieri, il portafoglio lo ha gestito da sé.

Domande frequenti

Cambiare gestore dentro la polizza è un evento imponibile in Italia?

No, secondo l'impostazione prevalente. I redditi di una polizza vita sono redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lettera g-quater, TUIR e si misurano, per l'art. 45, comma 4, come differenza fra l'ammontare percepito e i premi pagati. La sostituzione del gestore di un fondo interno dedicato non comporta alcun pagamento da parte della compagnia, quindi nessun ammontare percepito e nessuna imposta. Lo stesso vale per lo switch fra fondi, che l'analisi professionale non equipara a un rimborso. Non esiste una risposta dell'Agenzia che nomini espressamente il cambio di gestore, ma la logica del contratto e dei premi invariati è la stessa.

Posso scegliere io il gestore della polizza?

Sì, se la compagnia lo accetta sulla propria piattaforma dopo la propria due diligence. Il fondo interno dedicato è per definizione gestito da un gestore unico e depositato presso un solo depositario (Lettre circulaire CAA 26/1, punto 7.3.5); il mandato lo conferisce la compagnia, non il contraente. Il contraente può concordare la politica di investimento e, se il contratto lo prevede, modificarla (punto 7.3.4). Ciò che non deve fare è gestire gli attivi, perché è il potere di gestione in capo al contraente che la Risposta 282/2022 indica come caso patologico.

Che cos'è un fondo interno dedicato e quanto serve per averne uno?

È un fondo interno della compagnia senza garanzia di rendimento, gestito da un gestore unico e a supporto di un solo contratto (LC 26/1, punto 1). È ammesso solo per contratti con un premio minimo alla sottoscrizione di 125.000 euro, con deroga se i versamenti programmati nei primi cinque anni raggiungono quell'importo (punto 7.3.1). Un riscatto parziale che porti il valore sotto 125.000 euro comporta la riclassificazione del contratto. Le categorie di cliente da N a D, con soglie di investimento e patrimonio mobiliare dichiarati, decidono poi i limiti di concentrazione e di attivi non quotati.

Posso conferire in polizza i titoli che già possiedo senza pagare imposte?

In Lussemburgo il premio in natura è espressamente ammesso (LC 26/1, punto 7.3.4). In Italia, secondo l'impostazione prevalente, il trasferimento dei titoli alla compagnia è una cessione a titolo oneroso al valore normale (art. 9, comma 5, e art. 67 TUIR): la plusvalenza latente si tassa al 26% il giorno dell'ingresso. Su 10.000.000 di euro con 4.000.000 di plusvalenza latente l'imposta è di 1.040.000 euro. Nessuna risposta dell'Agenzia delle Entrate conferma la neutralità, e chi intende procedere dovrebbe chiedere un parere scritto o presentare interpello.

Posso trasferire la polizza a un'altra compagnia senza riscattarla?

Non su Sua iniziativa. Nessuna norma italiana equivale alla section 1035 americana: riscatto più nuova sottoscrizione è un riscatto, tassato al 26% sulla differenza fra quanto percepito e i premi versati. Il trasferimento di portafoglio degli artt. 198 e 199 del Codice delle assicurazioni fa proseguire il contratto con la compagnia cessionaria senza realizzo, ma è un'operazione della compagnia soggetta ad autorizzazione dell'IVASS o dell'autorità dello Stato d'origine, non uno strumento che il contraente può attivare.

Posso mettere in polizza attivi illiquidi come private equity o credito privato?

In un fondo dedicato lussemburghese sì, alle condizioni del punto 7.3.6 della LC 26/1: consenso esplicito del contraente dopo un'avvertenza scritta sui rischi, diritto della compagnia di pagare le prestazioni in natura, accettazione che i costi ragionevoli di realizzo siano dedotti. I limiti di concentrazione dipendono dalla categoria di cliente: per la C non vi sono limiti globali né per emittente, per la D non vi sono restrizioni. La circolare non impone una frequenza di valutazione né un metodo di fair value, quindi il valore di riscatto dipende dalle valutazioni che confluiscono nel NAV.

Il limite IVASS del 10% di titoli non quotati vale per una polizza lussemburghese?

No. Il limite del 10% della Circolare ISVAP 474/D riguarda i fondi interni delle compagnie italiane. Per una compagnia lussemburghese in libera prestazione di servizi le regole sugli attivi sono quelle dello Stato d'origine, in forza dell'art. 133 di Solvency II e dell'art. 193 del Codice delle assicurazioni. Lo schema di regolamento IVASS del 2024, con la deroga per premi da 500.000 euro e il 40% di non quotati, non è in vigore alla data di questa pagina. Le regole italiane di condotta e di distribuzione (IDD, Regolamento IVASS 40/2018, KID PRIIPs) si applicano invece anche alla polizza in LPS.

Che cosa succede se do io gli ordini di investimento?

Sul piano lussemburghese nulla di illecito: il fondo di assicurazione specializzato (punto 7.4) esiste proprio per il contraente che sceglie ogni attivo. Sul piano italiano è la configurazione più esposta. La Risposta 282/2022 qualifica come assicurazione la polizza perché il contraente non aveva potere di gestione; Cass. 3785/2024 nega natura assicurativa, e con essa l'art. 1923 c.c., ai contratti senza rischio demografico reale. Un FAS con ordini quotidiani e copertura simbolica rischia di perdere il differimento fiscale e l'impignorabilità insieme.

Fonti e riferimenti normativi

Le regole descritte in questa pagina sono di legge, di regolamento e di circolare; dove qualcosa è prassi della compagnia o lettura dei commentatori, il testo lo dice. La pagina descrive il diritto italiano e lussemburghese alla data dell'ultimo aggiornamento e non costituisce consulenza su un caso concreto.
  • Art. 44, comma 1, lettera g-quater, e art. 45, comma 4, TUIR (DPR 917/1986): i redditi delle polizze vita sono redditi di capitale, pari alla differenza fra l'ammontare percepito e i premi pagati; nessun reddito nasce da uno switch o da un cambio di gestore.
  • Art. 26-ter DPR 600/1973 e art. 3 DL 66/2014: imposta sostitutiva del 26% applicata dalla compagnia o dal rappresentante fiscale della compagnia estera in LPS, con base ridotta al 48,08% per la quota riferibile a titoli di Stato.
  • Art. 67, comma 1, lettere c e c-bis, TUIR, art. 68 TUIR e art. 9, comma 5, TUIR: plusvalenze da cessione a titolo oneroso fuori dalla polizza, compensazione delle minusvalenze entro il quarto periodo d'imposta successivo, valore normale nel conferimento in natura (impostazione prevalente, nessuna risposta dell'Agenzia sul premio in natura).
  • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 282 del 20 maggio 2022: unit-linked estera con copertura dell'1% e prestazione caso morte del 110%, contraente senza potere di gestione, qualificata come assicurazione sulla vita con redditi ex art. 44 g-quater.
  • Lettre circulaire CAA 26/1 del 1° febbraio 2026, punti 1, 2, 7.1.3.1, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.4, 10 e Allegato 1: definizioni di FIC, FID e FAS; categorie N, A, B, C, D; premio minimo di 125.000 euro; gestore e depositario unici; premio e prestazioni in natura; attivi illiquidi; sostituzione della Lettre circulaire 15/3 per i contratti dal 1° febbraio 2026.
  • Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), art. 133 e considerando 77, art. 39, e art. 193, 198 e 199 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005): libertà di investimento e vigilanza dello Stato d'origine sulle imprese comunitarie in LPS; trasferimento di portafoglio come operazione della compagnia soggetta ad autorizzazione (art. 198, art. 199).
  • Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002, sezione 3: attivi ammissibili e limite del 10% di strumenti non quotati per i fondi interni delle compagnie italiane; non applicabile alle compagnie comunitarie in LPS.
  • IVASS, Documento di consultazione n. 2/2024: schema di regolamento sui contratti linked (art. 5, 29, 31-bis, 3 comma 1 lettera b); non adottato alla data di questa pagina.
  • Regolamento IVASS 41/2018, art. 2, 3, 26 e 48; Regolamento ISVAP 29/2009, art. 6, e 32/2009, art. 9; Regolamento IVASS 40/2018 e Provvedimento 97/2020; D.Lgs. 68/2018 (IDD): fondo interno, effettivo impegno demografico, distribuzione degli IBIP.
  • Regolamento (UE) 1286/2014 (PRIIPs): obbligo di consegna del KID prima della sottoscrizione di ogni prodotto di investimento assicurativo, anche in LPS.
  • Cass. 12 febbraio 2024, n. 3785; Cass. 9 aprile 2024, n. 9418 (ord.); Cass. n. 21022/2024 (ord.); App. Bari 13 febbraio 2020; Trib. Pisa 6 maggio 2020; App. Cagliari, sez. Sassari, 18 novembre 2025, n. 392: il rischio demografico come tratto qualificante della polizza vita; maggiorazioni fra lo 0,1% e l'1% ritenute insufficienti dai giudici di merito.
  • Art. 1923 c.c. e art. 2800 c.c.: impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore, salvezza di revocatoria e riduzione sui premi; pegno del credito di riscatto come forma italiana del finanziamento garantito dalla polizza.
  • L. 207/2024, art. 1, commi 87 e 88, e art. 19, commi 18-22, DL 201/2011: imposta di bollo annuale del 2 per mille sulle polizze di ramo III e V dal 2025, IVAFE in alternativa per le polizze estere senza opzione; nessuno dei due prelievi dipende dagli arbitraggi.
Ultima revisione 5 settembre 2026. Questa pagina ha finalità informative e non costituisce consulenza legale o fiscale. I nostri standard editoriali spiegano come verifichiamo e correggiamo questo materiale.
Biblioteca Flessibilità degli investimenti · 4 articoli

La ricerca dietro ogni decisione

Avvii una conversazione riservata

Analisi indipendente. Nessuna affiliazione. Solo chiarezza sul Suo caso.
Richiedi una consulenza riservata
Eldar Edmond Grady
Scritto da
Eldar Edmond Grady
Fondatore e Direttore editoriale, PPLI.com
Verificato sulle fonti primarie. Norme, circolari e sentenze sono citate nel testo, così che ogni affermazione possa essere letta accanto alla fonte su cui poggia.
Ultimo aggiornamento 5 settembre 2026
Standard editoriali
Consulenza riservata →
Passo 1 di 2

Ci parli di lei

Legga l’informativa sulla privacy prima di inviare dati personali. Condivida solo le informazioni necessarie a descrivere la domanda.

✦Concierge
✦PPLI.comConcierge
Valutazione in 60 secondi · Riservato
Benvenuto. Siamo lieti di mostrarle cosa è possibile qui. Alcune famiglie arrivano con una domanda precisa; altre vogliono capire se questa struttura fa al caso loro. Qual è la sua situazione?
È ciò che facciamo: ogni giorno, in sette lingue, per famiglie come la sua.
Un momento…
Assistente IA · Solo contenuti informativi, mai consulenza fiscale, legale o d'investimento personalizzata.