Flat tax neo-residenti a 300.000 euro e polizza vita estera: che cosa cambia
L’Italia ha uno dei regimi più generosi d’Europa per chi vi trasferisce la residenza: un’imposta fissa sui redditi prodotti all’estero, qualunque sia il loro ammontare. Dal 1° gennaio 2026 quell’importo è salito a 300.000 euro l’anno. Per chi arriva con una polizza vita estera, o pensa di sottoscriverne una, il regime cambia alcune regole e ne lascia intatte altre, e conviene saperlo prima di spostare la residenza.
- Dal 1º gennaio 2026 l’imposta fissa per i neo-residenti è di 300.000 euro l’anno, più 50.000 per ogni familiare incluso.
- Chi si è trasferito prima resta a 100.000 euro (fino al 10 agosto 2024) o a 200.000 euro (fino al 31 dicembre 2025).
- I rendimenti maturati durante il regime sono coperti; con una compagnia bi-optata la ritenuta si evita solo dopo l’opzione in dichiarazione.
- Il bollo del 2 per mille sulla polizza resta dovuto; quadro RW e IVAFE no.
Il regime in sintesi
| Voce | Regola |
|---|---|
| Norma | Art. 24-bis del TUIR |
| Chi può accedere | Chi trasferisce la residenza in Italia dopo essere stato residente all’estero per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti |
| Importo per chi si trasferisce dal 1° gennaio 2026 | 300.000 euro l’anno, più 50.000 euro per ogni familiare incluso (L. 199/2025, art. 1, commi 25 e 26) |
| Chi si è trasferito prima | Resta all’importo in vigore al momento del trasferimento: 100.000 euro fino al 10 agosto 2024, 200.000 euro dall’11 agosto 2024 al 31 dicembre 2025 |
| Durata | Fino a quindici periodi d’imposta, con possibilità di revoca |
| Che cosa copre | I redditi prodotti all’estero; quelli di fonte italiana si tassano in modo ordinario |
| Monitoraggio | Esonero dal quadro RW, dall’IVAFE e dall’IVIE (L. 232/2016, art. 1, comma 153) |
Che cosa succede alla polizza vita estera
Per chi ha optato per il regime, i rendimenti di una polizza emessa da una compagnia estera e maturati durante gli anni del regime rientrano fra i redditi esteri coperti dall’imposta fissa. Il caso pratico l’ha affrontato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 178 dell’11 giugno 2020, su una compagnia lussemburghese che operava in Italia in libera prestazione di servizi con le opzioni fiscali italiane.
- La ritenuta. Una compagnia bi-optata deve continuare ad applicare il 26 per cento finché l’opzione per il regime non è perfezionata nella dichiarazione dei redditi; una semplice dichiarazione d’intenti non basta. Dopo, il contraente può chiedere che non venga applicata, come prevede la circolare 17/E del 2017.
- L’imposta sulle riserve. Una volta perfezionata l’opzione, per quel periodo d’imposta la compagnia non deve l’imposta annua sulle riserve matematiche.
- Il bollo resta. Il regime esonera da IVAFE e IVIE, ma non dall’imposta di bollo del 2 per mille: per i neo-residenti non è prevista un’esenzione analoga.
- Dopo il regime. Se la polizza viene liquidata dopo i quindici anni, o dopo la revoca o la decadenza, i rendimenti si tassano in modo ordinario.
Che cosa significa compagnia bi-optata è spiegato in un articolo dedicato.
Perché la polizza interessa a chi arriva
Durante il regime la polizza non serve a pagare meno imposte: i redditi esteri sono già coperti dall’importo fisso. Serve a non dover riorganizzare tutto il giorno in cui il regime finisce. Un patrimonio finanziario detenuto direttamente all’estero, alla fine dei quindici anni, comincia a produrre redditi tassati ogni anno al 26 per cento, quadro RW e IVAFE. Una polizza costruita fin dall’inizio con le regole italiane continua invece con il differimento e con i suoi effetti successori.
Due avvertenze. La prima: la polizza deve essere un’assicurazione sulla vita secondo il diritto italiano, con un rischio demografico vero; che cosa guarda la Cassazione è spiegato a parte. La seconda: i redditi di fonte italiana, compresi quelli di attivi italiani detenuti nella polizza, vanno valutati caso per caso con il commercialista.
Bastano la domanda e i Paesi coinvolti per impostare il confronto.
Fare una domanda →Le domande da fare prima di trasferirsi
- In quale anno scatta la residenza, e quindi quale importo si applica?
- Quali familiari includere, a 50.000 euro ciascuno?
- La compagnia della polizza esistente è bi-optata, e come gestirà la ritenuta nel primo anno?
- Che cosa succede al patrimonio finanziario alla fine dei quindici anni?
Domande frequenti
Quanto costa la flat tax per i neo-residenti dal 2026?
300.000 euro l’anno per chi trasferisce la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026, più 50.000 euro per ogni familiare incluso (L. 199/2025, art. 1, commi 25 e 26).
Chi si è trasferito prima del 2026 paga 300.000 euro?
No. Resta all’importo in vigore al momento del trasferimento: 100.000 euro per chi si è trasferito fino al 10 agosto 2024, 200.000 euro per chi si è trasferito dopo e fino al 31 dicembre 2025.
I rendimenti di una polizza estera sono coperti dalla flat tax?
Sì, quelli maturati durante il regime, come redditi di fonte estera. Con una compagnia bi-optata la ritenuta del 26 per cento si evita solo dopo che l’opzione è perfezionata in dichiarazione (risposta dell’Agenzia n. 178 del 2020).
Il neo-residente paga il bollo sulla polizza?
Sì. Il regime esonera da quadro RW, IVAFE e IVIE, ma non dall’imposta di bollo del 2 per mille sulle polizze, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nel 2020.
Che cosa succede alla polizza alla fine dei quindici anni?
La polizza continua. I rendimenti maturati dopo la fine del regime, o liquidati dopo, si tassano in modo ordinario al 26 per cento al riscatto o al decesso.
Fonti e riferimenti normativi
- TUIR, art. 24-bis; legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25 e 26; decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, art. 2.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 153 (esonero da quadro RW, IVAFE e IVIE).
- Agenzia delle Entrate, circolare 17/E del 23 maggio 2017; risposta n. 178 dell’11 giugno 2020. agenziaentrate.gov.it
Fonti verificate il 22 ottobre 2026. Questo articolo informa in termini generali e non sostituisce una consulenza fiscale, legale o assicurativa: le regole applicabili a un contratto concreto dipendono da residenza, data di sottoscrizione e costruzione del contratto. Come vengono controllate le fonti e corretti gli errori è descritto negli standard editoriali.

Eldar guida la strategia, la ricerca e le partnership di PPLI.com. Ha acquisito PPLI.com nel 2020 e da allora si occupa di assicurazione vita private placement.
Bastano la domanda, il Paese di residenza e la decisione da prendere. Niente cartelle cliniche, documenti d’identità o credenziali di accesso: prima di inviare dati personali conviene leggere l’informativa sulla privacy e condividere solo ciò che serve a descrivere la domanda.
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