Come funziona il differimento: artt. 44 e 45 TUIR
In Italia l'imposta sui redditi finanziari è piatta: 26 per cento, senza scaglioni, senza addizionali, senza distinzione fra breve e lungo periodo. Per questo la domanda non è a quale aliquota si paga, ma quando. La polizza sposta il quando alla fine.
Fuori dalla polizza il regime è quello che ogni famiglia con un deposito titoli conosce. Interessi, cedole e dividendi sono redditi di capitale; le plusvalenze da cessione sono redditi diversi. Entrambi scontano l'imposta sostitutiva del 26 per cento fissata dall'art. 3, comma 1, del DL 66/2014, applicata dalla banca come sostituto d'imposta nell'anno in cui il reddito viene percepito o la plusvalenza realizzata. Solo i titoli di Stato italiani e i titoli equiparati della white list restano al 12,5 per cento (art. 3, comma 2, DL 66/2014). A questo si aggiunge l'imposta di bollo dello 0,2 per cento l'anno sul valore del deposito (art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR 642/1972).
Dentro un contratto di assicurazione sulla vita di ramo III la sequenza è diversa. L'
art. 44, comma 1, lettera g-quater, TUIR qualifica come redditi di capitale "i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione". La parola che conta è "corrisposti": il reddito esiste, ai fini fiscali, solo quando la compagnia paga un capitale. L'art. 45, comma 4, TUIR fissa la base imponibile nella "differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati". Finché il contratto corre, i dividendi incassati dal fondo interno, le cedole, le plusvalenze del gestore e i passaggi da un fondo all'altro non sono redditi del contraente. Sono variazioni di valore di un contratto che non ha ancora pagato nulla.
Al momento del pagamento, che sia riscatto totale, riscatto parziale, scadenza o morte dell'assicurato, interviene l'
art. 26-ter del DPR 600/1973. Il comma 1 impone alla compagnia italiana l'imposta sostitutiva sul reddito così determinato; il comma 3 estende lo stesso meccanismo alle compagnie estere che operano in Italia in libera prestazione di servizi e che abbiano esercitato l'opzione, direttamente "ovvero" tramite un rappresentante fiscale. Il testo dell'articolo porta ancora la vecchia misura del 12,50 per cento; l'aliquota effettiva è il 26 per cento dal 1 luglio 2014 per effetto dell'art. 3 DL 66/2014, con il 20 per cento per i redditi maturati fra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 e il 12,5 per cento per quelli maturati prima. L'aliquota si applica per periodo di maturazione, non alla data del pagamento. Se nessun sostituto interviene, perché la compagnia estera non ha optato e nessun intermediario residente gestisce i flussi, il contraente liquida da sé il 26 per cento nel quadro RM del Modello Redditi.
Anche dentro la polizza sopravvive il trattamento di favore dei titoli di Stato: la quota del rendimento riferibile a titoli pubblici italiani ed equiparati concorre alla base imponibile per il 48,08 per cento, così che il 26 per cento su quella parte equivale a un 12,5 per cento effettivo (art. 3, comma 7, DL 66/2014 e decreto ministeriale attuativo). La compagnia calcola la percentuale del fondo investita in quei titoli a ogni fine anno e la media sulla vita del contratto. Il calcolatore qui sopra non modella questa quota, e lo dichiara: per un portafoglio con molti BTP l'imposta rinviata è più bassa di quella stimata, il che rende la polizza meno utile, non più utile.
L'aritmetica
Prenda 10.000.000 di euro in una strategia che rende il 6 per cento lordo l'anno, con guadagni realizzati ogni anno e tassati al 26 per cento. Il tasso di composizione al netto dell'imposta è 6 per cento moltiplicato per (1 meno 0,26), cioè il 4,44 per cento. In trent'anni 1,0444 elevato alla trentesima fa 3,6813, e i dieci milioni diventano 36.813.000 euro.
Nella polizza il rendimento lordo resta il 6 per cento, meno un costo complessivo del contratto che qui ipotizziamo allo 0,60 per cento l'anno sugli attivi: composizione al 5,40 per cento, 1,054 elevato alla trentesima fa 4,8442, valore finale 48.442.000 euro. Al riscatto l'art. 45, comma 4, TUIR tassa la differenza: (48.442.000 meno 10.000.000) per 0,26 fa 9.995.000 euro di imposta. Restano 38.447.000 euro. Il vantaggio rispetto al deposito titoli è di 1.634.000 euro, circa il 4,4 per cento in più dopo trent'anni.
Vale la pena guardare da dove viene quel numero, perché è meno intuitivo di quanto sembri. Senza costi la polizza avrebbe composto al 6 per cento pieno: 57.435.000 euro lordi, 45.102.000 dopo il 26 per cento finale, cioè 8,3 milioni più del deposito titoli. Lo 0,60 per cento l'anno si mangia i quattro quinti di quel vantaggio. Accorci l'orizzonte a vent'anni e il segno cambia: fuori 23.842.000 euro, dentro 28.629.000 lordi e 23.786.000 netti, cinquantaseimila euro in meno. Il rinvio ha bisogno di tempo, di rendimento e di rotazione per battere un costo annuo, e sui numeri italiani, con un 26 per cento piatto, ne ha bisogno più che negli esempi americani da cui questo prodotto arriva.
La versione che mettiamo davanti alle famiglie è quasi sempre questa, e la prima reazione è quasi sempre una contestazione del 6 per cento. È il numero meno interessante della tabella. Il numero interessante è quanta imposta la famiglia paga davvero ogni anno, in percentuale del patrimonio: la maggior parte dei family office produce un rendimento lordo a due decimali in un'ora, e ci mette due settimane a ricostruire l'imposta sostitutiva effettivamente trattenuta dalla banca, anno per anno, sulla stessa massa.
Che cosa cambia l'involucro, e quanto costa
Lo 0,60 per cento non è un numero di catalogo. Nei preventivi delle compagnie il costo del rischio demografico compare come trattenuta per mille di capitale sotto rischio, la commissione di gestione del contratto come percentuale a scaglioni decrescenti sul valore, l'amministrazione come importo fisso, la banca depositaria e il gestore del fondo interno come voci separate. Nessuna delle cinque è espressa nel modo in cui serve, cioè come un'unica percentuale annua sul valore di polizza, e ricostruirla lungo tutta la proiezione è il lavoro che conta: su una polizza grande il costo ricostruito nell'anno 2 è di regola vicino al doppio di quello dell'anno 15.
Una parte del costo della compagnia è a sua volta fiscale. L'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, prevista dall'art. 1, comma 2, DL 209/2002 e portata allo 0,50 per cento dal periodo d'imposta 2023 dall'art. 1, comma 264, L. 197/2022, è un anticipo che la compagnia versa ogni anno e recupera come credito sulle imposte dovute sui proventi dei contratti; le compagnie estere che hanno optato la applicano sulle riserve riferibili ai contraenti italiani (art. 1, comma 2-quinquies, DL 209/2002). Non è un'imposta del contraente, ma finisce nel prezzo, e spiega perché una polizza per un residente italiano costa qualcosa in più di una identica per un residente altrove.
Sul premio, invece, non c'è imposta. L'imposta sulle assicurazioni del 2,5 per cento prevista dalla L. 1216/1961 non si applica ai contratti sulla vita stipulati dal 1 gennaio 2001, esclusi dal D.Lgs. 47/2000 "di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione". Un conferimento di dieci milioni entra in polizza per dieci milioni.