Conferire titoli già posseduti in polizza vita, il costo fiscale d’ingresso
Il commercialista ha davanti l'estratto del dossier titoli e una domanda del cliente che sembra semplice. Il portafoglio vale cinque milioni, è in deposito presso una banca di Torino da vent'anni, e la famiglia vorrebbe metterlo dentro una polizza lussemburghese senza venderlo, perché "tanto sono gli stessi titoli, cambiano solo di conto". La compagnia ha già risposto che il conferimento in natura è possibile. La banca depositaria in Lussemburgo ha chiesto l'elenco degli ISIN. Resta da capire che cosa pensi l'Agenzia delle Entrate del momento in cui quei titoli escono dal deposito del cliente ed entrano nel patrimonio della compagnia. La risposta, secondo l'impostazione prevalente, è che quel momento è un realizzo, e che il vantaggio della polizza comincia dopo, non prima.
Questo articolo esamina il conferimento di un portafoglio titoli già posseduto come premio di una polizza vita: la prassi lussemburghese che lo consente, il trattamento fiscale italiano dell'atto di apporto, il ruolo delle minusvalenze, che cosa diventa la base dei "premi pagati" e quando conviene conferire in natura invece che in contanti. Fa parte della nostra pagina sulla flessibilità degli investimenti nella polizza, che tratta ciò che si può cambiare dentro il contratto senza generare un evento imponibile; qui si tratta invece dell'ingresso, che un evento imponibile lo genera.
Che cosa consente la circolare CAA 26/1
Dal 1 febbraio 2026 la disciplina lussemburghese dei fondi interni collegati alle polizze vita è la Lettre circulaire 26/1 del Commissariat aux Assurances, che sostituisce la circolare 15/3 per i contratti emessi da quella data; i contratti e i fondi dedicati costituiti prima restano soggetti alla circolare 15/3. Al punto 7.3.4, dedicato ai fondi interni dedicati, la circolare contempla espressamente che la prima possa essere pagata "en numéraire ou par apport d'un portefeuille de titres existant". Il conferimento di un portafoglio esistente non è quindi una tolleranza di mercato né un'eccezione da negoziare: è una modalità di pagamento del premio prevista dal regolatore per il fondo dedicato.
La stessa circolare fissa la cornice entro cui l'apporto avviene. Il fondo interno dedicato, definito al punto 1 come fondo interno senza garanzia di rendimento, gestito da un gestore unico e a supporto di un solo contratto, è ammesso solo per contratti con premio minimo alla sottoscrizione di 125.000 euro (punto 7.3.1). I suoi attivi sono gestiti da un gestore unico e depositati presso un solo depositario, su un conto o sottoconto unico (punto 7.3.5). Il portafoglio conferito entra dunque in un fondo che ha un gestore designato e una banca depositaria designata, e che deve rispettare i limiti di investimento fissati nel dossier technique del fondo. Un portafoglio costruito nel corso di vent'anni da un investitore privato non è detto che li rispetti: la concentrazione su pochi emittenti, la presenza di titoli non quotati o di fondi non armonizzati possono richiedere cessioni prima o subito dopo l'apporto, oppure la classificazione del contraente in una categoria di clientela con limiti meno stringenti. Le categorie da N a D, i loro requisiti di premio e di patrimonio mobiliare, e la scelta del gestore sono trattati nell'articolo sul gestore scelto dal cliente nel fondo interno dedicato.
La parte operativa: depositario, custodia, antiriciclaggio
Sul piano pratico il conferimento è un trasferimento di titoli dal deposito del cliente al conto che la compagnia intrattiene presso la banca depositaria del fondo dedicato. Tre passaggi decidono se e quando avviene.
Il primo è l'accettazione del depositario. La banca depositaria lussemburghese deve poter custodire ogni strumento del portafoglio: un'obbligazione quotata o un fondo armonizzato non pongono problemi; una quota di fondo chiuso, un titolo non quotato o una partecipazione in una società di famiglia richiedono verifiche sulla trasferibilità, sull'esistenza di un agente di registro e sulla possibilità di valorizzazione. Ciò che il depositario non accetta non entra, e va venduto prima o tenuto fuori dalla polizza. Gli attivi a liquidità ridotta, quando sono ammessi, seguono le regole di consenso e di valutazione descritte nell'articolo sugli attivi illiquidi in polizza e il loro riscatto.
Il secondo passaggio è il trasferimento di custodia vero e proprio, che la banca italiana esegue su istruzione del cliente verso il conto della compagnia. Da quel momento i titoli non sono più del contraente: sono attivi della compagnia, iscritti nel fondo dedicato che rappresenta il patrimonio a copertura del contratto. Il contraente ha un credito verso la compagnia pari al valore del fondo, non la proprietà dei titoli. Questo è il punto giuridico da cui discende tutto il trattamento fiscale che segue.
Il terzo passaggio è l'adeguata verifica antiriciclaggio. La compagnia e il depositario devono documentare l'origine dei fondi come per un premio in contanti, con la differenza che per un portafoglio storico la documentazione riguarda l'origine del capitale che ha acquistato i titoli, spesso anni prima, e non un bonifico recente. Chi conserva gli estratti conto e le note di acquisto degli anni passati abbrevia questa fase; chi non li conserva la allunga.
Perché l'apporto è un realizzo secondo l'impostazione prevalente
Il diritto tributario italiano non contiene una norma dedicata al premio pagato in natura. Il trattamento si ricava dalle regole generali sui redditi diversi di natura finanziaria. L'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR qualifica come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante "cessione a titolo oneroso" di partecipazioni e di altri strumenti finanziari. L'art. 9, comma 5, del TUIR estende le disposizioni sulle cessioni a titolo oneroso agli altri atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà e ai conferimenti. L'art. 68 del TUIR fissa la base imponibile nella differenza tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, e per i conferimenti e le permute la prassi guarda al valore normale determinato secondo l'art. 9.
Messe insieme, queste norme dicono che chi trasferisce la proprietà di titoli a un altro soggetto ricevendo in cambio un diritto di natura patrimoniale, in questo caso il credito da contratto di assicurazione, compie una cessione a titolo oneroso. La plusvalenza, o la minusvalenza, si determina alla data del trasferimento come differenza tra il valore normale dei titoli e il loro costo fiscalmente riconosciuto, ed è soggetta all'imposta sostitutiva del 26 per cento prevista dall'art. 3 del DL 66/2014, con l'aliquota effettiva del 12,5 per cento per la quota riferibile a titoli di Stato italiani ed equiparati. Questa è l'impostazione prevalente tra i professionisti che si occupano di private insurance. Non esiste, per quanto risulta, una risposta a interpello o una circolare dell'Agenzia delle Entrate che affermi la neutralità fiscale dell'apporto in polizza, né una che la neghi espressamente. Chi progetta un conferimento rilevante dovrebbe ottenere un parere scritto e valutare un interpello ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000, perché la differenza tra neutralità e realizzo, su un portafoglio di alcuni milioni, si misura in centinaia di migliaia di euro.
Una conseguenza pratica riguarda i titoli detenuti presso un intermediario italiano in regime di risparmio amministrato. Secondo le regole di quel regime, come riportato, l'uscita dei titoli dal deposito verso un soggetto diverso è trattata come un prelievo che l'intermediario valorizza ai fini della determinazione del reddito diverso; il cliente riceve dalla banca il conteggio della plusvalenza o della minusvalenza alla data del trasferimento e l'imposta viene applicata o la minusvalenza certificata. In regime dichiarativo il calcolo lo fa il contribuente nel quadro RT del Modello Redditi. In entrambi i casi l'atto è lo stesso: il portafoglio esce dalla sfera del contraente ed entra in quella della compagnia, e il fisco fotografa quel passaggio.
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Si consideri un portafoglio del valore normale di 5.000.000 di euro con un costo fiscale complessivo di 3.500.000 euro, quindi con 1.500.000 euro di plusvalenze latenti, composto per ipotesi da azioni e obbligazioni societarie quotate senza titoli di Stato. Il conferimento in polizza, secondo l'impostazione prevalente, realizza l'intera plusvalenza latente alla data del trasferimento. L'imposta sostitutiva del 26 per cento su 1.500.000 euro è di 390.000 euro. Questa somma va pagata con liquidità esterna alla polizza, perché il portafoglio è entrato per intero nel fondo dedicato; oppure, se il cliente preferisce, si conferisce un portafoglio ridotto e si trattiene la liquidità necessaria.
Dopo l'ingresso, il regime cambia. All'interno del fondo dedicato le vendite, le cedole, i dividendi e le rotazioni di portafoglio decise dal gestore non sono tassate in capo al contraente: l'art. 44, comma 1, lettera g-quater) del TUIR qualifica come redditi di capitale i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e l'art. 45, comma 4, li misura come differenza tra ammontare percepito e premi pagati, al momento in cui il capitale è percepito. Fino al riscatto, alla scadenza o al decesso non c'è imposizione sul reddito. Se lo stesso portafoglio fosse rimasto nel dossier titoli, ogni vendita con plusvalenza avrebbe pagato il 26 per cento anno per anno, e ogni cedola e dividendo lo stesso. Il meccanismo del differimento e il suo valore nel tempo sono spiegati nella pagina sul differimento fiscale dell'involucro assicurativo, e l'effetto su strategie ad alta rotazione, dove il vantaggio è maggiore, nell'articolo sugli hedge fund in PPLI e i guadagni di breve periodo.
Il conto da fare è quindi questo: 390.000 euro pagati oggi contro il differimento di tutte le imposte future sui redditi del portafoglio. Il conferimento in natura non evita il primo termine. Serve a evitare i costi e i rischi di una vendita sul mercato, non l'imposta.
Le minusvalenze e la finestra dei quattro periodi
Un portafoglio storico contiene di norma anche posizioni in perdita. Il conferimento realizza anche quelle. Le minusvalenze da cessione di strumenti finanziari sono compensabili con plusvalenze della stessa natura, cioè con redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, realizzate nello stesso periodo d'imposta o nei quattro successivi, secondo l'art. 68, comma 5, del TUIR. Due limiti contano qui.
Il primo è che le minusvalenze sono redditi diversi e non si compensano con i redditi di capitale. I proventi della polizza, quando saranno percepiti al riscatto, sono redditi di capitale ex art. 44 g-quater): le minusvalenze realizzate all'ingresso non potranno mai essere usate contro il reddito della polizza stessa. Chi conferisce un portafoglio con minusvalenze nette le porta in un cassetto che la polizza non apre.
Il secondo è temporale. Quattro periodi d'imposta successivi sono un orizzonte breve per chi, dopo il conferimento, non ha più un dossier titoli personale con cui generare plusvalenze compensabili. Nell'esempio sopra, se il portafoglio da 5.000.000 contenesse 1.800.000 euro di plusvalenze latenti e 300.000 euro di minusvalenze latenti, il netto realizzato sarebbe ancora 1.500.000 euro e l'imposta 390.000 euro, perché le posizioni sono cedute nello stesso periodo e si compensano tra loro. Se invece le minusvalenze fossero state realizzate due anni prima e certificate dalla banca, si compenserebbero ancora, entro la finestra. Se le posizioni in perdita non fossero conferite e restassero in deposito, la compensazione dipenderebbe da quando saranno vendute. La sequenza delle operazioni, in altre parole, va disegnata prima di dare l'ordine di trasferimento, non dopo.
Che cosa diventa la base dei premi pagati
L'art. 45, comma 4, del TUIR tassa la differenza tra l'ammontare percepito e "quello dei premi pagati". Quando il premio è versato in natura, il premio pagato è il valore attribuito al portafoglio al momento dell'apporto, cioè il valore normale al quale i titoli sono entrati nel fondo dedicato. Nell'esempio, 5.000.000 di euro. Questo è coerente con il realizzo: il contraente ha pagato l'imposta sui 1.500.000 euro di plusvalenza e riparte, dentro la polizza, con una base di 5.000.000. Al riscatto totale, se il fondo varrà 8.000.000, il reddito di capitale sarà 3.000.000 e l'imposta 780.000 euro, applicata dalla compagnia in qualità di sostituto d'imposta se ha esercitato l'opzione dell'art. 26-ter, comma 3, del DPR 600/1973 tramite rappresentante fiscale, altrimenti autoliquidata nel quadro RM.
Se invece si ritenesse, contro l'impostazione prevalente, che l'apporto sia neutrale, la coerenza imporrebbe che la base dei premi pagati fosse il costo storico di 3.500.000 euro, con la plusvalenza latente tassata al riscatto come reddito di capitale insieme ai rendimenti successivi. Nessun documento di prassi conferma questa seconda lettura, e la sua applicazione pratica sarebbe difficile perché la compagnia, come sostituto, conosce il valore di ingresso e non il costo fiscale storico del contraente. È una ragione in più per cui l'impostazione del realizzo è quella seguita.
Per i riscatti parziali vale il criterio proporzionale della Circolare 11/E del 2012, come riportato: i premi che si considerano restituiti sono pari ai premi pagati moltiplicati per il rapporto tra somma riscattata e valore complessivo di riscatto alla data, e la base contribuita con l'apporto entra in quel calcolo come qualsiasi premio in contanti.
Contanti o natura: quando conviene l'uno e quando l'altro
Se il conferimento in natura realizza la plusvalenza esattamente come una vendita, la scelta tra le due strade non è fiscale. È una scelta di esecuzione e di composizione del portafoglio.
Conferire in natura conviene quando i titoli sono quelli che il gestore del fondo dedicato terrebbe comunque: un portafoglio obbligazionario di qualità, posizioni azionarie che rientrano nella strategia concordata, fondi che il gestore avrebbe selezionato. In questo caso vendere e ricomprare comporterebbe due volte i costi di negoziazione, lo spread denaro-lettera e, per posizioni rilevanti, il rischio di muovere il prezzo; tra la vendita e il riacquisto il cliente sarebbe inoltre fuori dal mercato per giorni o settimane. L'apporto evita tutto questo e lascia il portafoglio investito senza interruzione.
Conferire in contanti conviene quando il portafoglio va comunque ristrutturato, quando contiene strumenti che il depositario non accetta o che il dossier technique non ammette, oppure quando il cliente vuole usare l'occasione per realizzare minusvalenze e plusvalenze secondo una sequenza scelta invece di subire un realizzo unico alla data dell'apporto. In contanti il cliente controlla i tempi: può vendere in più periodi d'imposta, allineare le minusvalenze alla finestra dei quattro anni e versare i premi in tranche, purché il contratto raggiunga il minimo di 125.000 euro richiesto per il fondo dedicato. La circolare 26/1 ammette al punto 7.3.1 anche una deroga quando i versamenti programmati nei primi cinque anni raggiungono quella soglia, con prova della capacità finanziaria.
C'è poi un caso intermedio, frequente nelle famiglie imprenditoriali: un portafoglio in cui la maggior parte delle plusvalenze latenti si concentra su due o tre posizioni storiche. Conferire tutto il resto in natura e tenere fuori quelle posizioni, o conferirle in un secondo momento, non cambia la natura dell'atto ma consente di scaglionare l'imposta e di decidere con calma se e quando cristallizzare il guadagno maggiore.
Bollo, IVAFE e imposta sulle assicurazioni: nulla cambia per la modalità di pagamento
L'apporto in natura non modifica le imposte patrimoniali sulla polizza. Le polizze di ramo III e V sono soggette all'imposta di bollo del 2 per mille annuo sul valore al 31 dicembre, ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR 642/1972, e dal 2025, per effetto dell'art. 1, commi 87 e 88, della L. 207/2024, il bollo è versato annualmente dalla compagnia, o dal suo rappresentante fiscale per le compagnie estere che hanno esercitato l'opzione, e computato in diminuzione della prestazione. Se la compagnia estera non ha optato e il contratto è detenuto direttamente, al posto del bollo si applica l'IVAFE, sempre del 2 per mille, autoliquidata nel quadro RW; le due imposte sono alternative, mai cumulate. Il valore su cui si calcolano è il valore della polizza al 31 dicembre, e non dipende da come il premio sia stato pagato. Il regime completo è nella pagina su imposta di bollo e IVAFE sulle polizze estere.
Non si applica neppure l'imposta sulle assicurazioni della L. 1216/1961: per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal 1 gennaio 2001 il D.Lgs. 47/2000 ha previsto l'esenzione, e un premio in titoli è un premio come un altro. Il conferimento non genera imposta di registro né altre imposte d'atto, trattandosi del pagamento di un premio e non di una cessione documentata da un atto soggetto a registrazione.
Un'attenzione a parte merita il monitoraggio fiscale. Prima dell'apporto, i titoli in deposito presso una banca italiana non sono nel quadro RW. Dopo l'apporto il contraente detiene un contratto con una compagnia estera, che è un'attività finanziaria estera da indicare nel quadro RW ai sensi dell'art. 4 del DL 167/1990, salvo che la compagnia abbia optato come sostituto d'imposta e il contraente abbia conferito a un intermediario residente il mandato a regolare tutti i flussi del contratto; la sola nomina del rappresentante fiscale non basta a eliminare l'obbligo. Un portafoglio che non aveva alcun obbligo dichiarativo può quindi acquistarne uno con il conferimento.
Che cosa questo non significa
Non significa che il conferimento in natura sia sconsigliabile. Significa che va fatto sapendo che l'imposta sulle plusvalenze latenti è dovuta all'ingresso, secondo l'impostazione prevalente, e che il beneficio della polizza si misura sui redditi successivi. Chi presenta l'apporto come un modo per "portare dentro" un portafoglio senza tassare le plusvalenze descrive una tesi che nessun documento dell'Agenzia delle Entrate sostiene.
Non significa neppure che la polizza cancelli il costo storico per altri fini. Le somme che il contraente ha pagato come imposta all'ingresso sono definitive; se la polizza dovesse in seguito essere riqualificata come prodotto finanziario per mancanza di un effettivo rischio demografico o per un potere di gestione trattenuto dal contraente, secondo la linea della Risposta 282/2022 e della giurisprudenza civile sulle polizze unit linked, il regime di differimento verrebbe meno per i redditi successivi, ma l'imposta già versata all'apporto non verrebbe restituita. La struttura del contratto e il ruolo del contraente vanno quindi verificati prima del conferimento, non dopo.
Infine, l'apporto non è reversibile senza costo. Ritirare i titoli dalla polizza è un riscatto, in denaro o in natura, con la tassazione del 26 per cento sulla differenza tra valore percepito e premi pagati. Chi ha dubbi sulla stabilità della scelta, per esempio per un possibile trasferimento di residenza, farebbe bene a leggere prima l'articolo sul trasferimento della polizza vita a un'altra compagnia, che spiega perché in Italia non esiste un cambio di contratto fiscalmente neutro.
Domande frequenti
Conferire titoli in una polizza vita è un'operazione fiscalmente neutra?
Secondo l'impostazione prevalente, no. Il trasferimento della proprietà dei titoli alla compagnia in cambio del diritto contrattuale è una cessione a titolo oneroso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), e dell'art. 9, comma 5, del TUIR. La plusvalenza si determina al valore normale alla data dell'apporto e sconta l'imposta sostitutiva del 26 per cento. Non risulta una risposta dell'Agenzia delle Entrate che confermi la neutralità; per operazioni rilevanti è opportuno un parere scritto o un interpello.
Quanto costa fiscalmente conferire un portafoglio di 5.000.000 con 1.500.000 di plusvalenze latenti?
Con l'aliquota del 26 per cento, l'imposta sulla plusvalenza realizzata all'apporto è di 390.000 euro, salvo la quota riferibile a titoli di Stato ed equiparati, tassata in misura effettiva del 12,5 per cento. L'importo va reperito fuori dalla polizza o trattenuto conferendo un portafoglio ridotto. Dopo l'ingresso i redditi del fondo dedicato non sono tassati fino al riscatto, alla scadenza o al decesso, in base agli artt. 44, comma 1, lettera g-quater), e 45, comma 4, del TUIR.
Le minusvalenze realizzate con il conferimento si possono usare contro il reddito della polizza?
No. Le minusvalenze da cessione di strumenti finanziari sono redditi diversi e si compensano solo con plusvalenze della stessa natura, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi, ai sensi dell'art. 68, comma 5, del TUIR. I proventi della polizza sono redditi di capitale ex art. 44 g-quater) e restano fuori dalla compensazione. Chi conferisce posizioni in perdita deve avere, entro la finestra, altre plusvalenze da redditi diversi con cui compensarle, altrimenti le minusvalenze si perdono.
Quale valore diventa la base dei premi pagati dopo un apporto in natura?
Il valore normale attribuito al portafoglio alla data dell'apporto, cioè il valore con cui i titoli sono entrati nel fondo dedicato. Al riscatto l'art. 45, comma 4, del TUIR tassa la differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati, e i premi pagati includono quel valore. Nell'esempio di un portafoglio conferito a 5.000.000 e riscattato a 8.000.000, il reddito di capitale è di 3.000.000 e l'imposta al 26 per cento di 780.000 euro, applicata dalla compagnia se opera come sostituto d'imposta.
Conviene conferire in natura o vendere e versare contanti?
Fiscalmente le due strade coincidono, perché entrambe realizzano la plusvalenza. In natura conviene quando i titoli sono quelli che il gestore terrebbe comunque, perché si evitano costi di negoziazione doppi e l'uscita temporanea dal mercato. In contanti conviene quando il portafoglio va ristrutturato, quando contiene strumenti che il depositario non accetta, o quando si vuole scaglionare il realizzo su più periodi d'imposta per allineare plusvalenze e minusvalenze e versare i premi in tranche.
La compagnia lussemburghese accetta qualsiasi titolo in apporto?
No. La circolare CAA 26/1 ammette al punto 7.3.4 l'apporto di un portafoglio esistente nel fondo dedicato, ma ogni strumento deve essere accettato dalla banca depositaria unica del fondo (punto 7.3.5) e rispettare i limiti del dossier technique. Titoli non quotati, fondi chiusi e partecipazioni richiedono verifiche sulla trasferibilità e sulla valorizzazione; gli attivi a liquidità ridotta seguono il regime di consenso scritto del punto 7.3.6. Ciò che non è accettato va venduto prima o tenuto fuori dal contratto.
Il conferimento modifica bollo, IVAFE o altre imposte sulla polizza?
No. Il bollo del 2 per mille sulle polizze di ramo III e V, versato annualmente dal 2025 in base alla L. 207/2024, e l'IVAFE, alternativa al bollo per i contratti esteri detenuti direttamente senza sostituto, si calcolano sul valore della polizza al 31 dicembre, qualunque sia la forma del premio. L'imposta sulle assicurazioni non si applica ai contratti vita stipulati dal 2001. Cambia invece il monitoraggio: un contratto estero va indicato nel quadro RW salvo le condizioni di esonero, che il solo rappresentante fiscale non soddisfa.
Che cosa succede se il portafoglio è in regime di risparmio amministrato?
Come riportato, il trasferimento dei titoli dal deposito amministrato verso la compagnia è trattato dall'intermediario come un prelievo, con determinazione della plusvalenza o della minusvalenza al valore normale alla data del trasferimento; la banca applica l'imposta o certifica la minusvalenza. In regime dichiarativo il contribuente compila il quadro RT. In entrambi i casi il risultato fiscale è quello del realizzo. È prudente chiedere alla banca il conteggio prima di dare l'ordine, per conoscere l'imposta dovuta e la liquidità necessaria.
Fonti e riferimenti normativi
Commissariat aux Assurances, Lettre circulaire 26/1 del 1 febbraio 2026, punti 1, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.5 e 7.3.6 (testo), e Lettre circulaire 15/3 per i contratti anteriori. DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): art. 9, comma 5; art. 44, comma 1, lettera g-quater); art. 45, comma 4; art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) (testo); art. 68, comma 5. DL 24 aprile 2014, n. 66, art. 3, per l'aliquota del 26 per cento e l'inclusione al 48,08 per cento dei titoli di Stato. DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-ter (testo). Circolare Agenzia delle Entrate 11/E del 28 marzo 2012 sul riscatto parziale, come riportata da fonti professionali. Risposta Agenzia delle Entrate n. 282 del 20 maggio 2022. DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa, art. 13, comma 2-ter; L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 87 e 88; DL 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi 18 e seguenti; DL 28 giugno 1990, n. 167, art. 4. L. 29 ottobre 1961, n. 1216 e D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 sull'esenzione dei premi vita dall'imposta sulle assicurazioni. L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11, sull'interpello.
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