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Analisi sulla polizza vita lussemburghese per le famiglie italiane e i loro consulenti.
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Costi ed economia

Costi ed economia della PPLI

Ogni strato di costo, le fonti di valore economico e la logica del punto di pareggio che decide se una struttura è convincente oppure inadatta.
Economia

Quanto costa una polizza e da dove nasce il valore

Il caso economico della private placement life insurance (PPLI) poggia su un unico confronto: il costo complessivo della struttura contro l’attrito fiscale che il portafoglio subirebbe fuori da essa. Nessuno dei due termini è fisso. Entrambi dipendono dal portafoglio, dalle giurisdizioni coinvolte e dal disegno stesso del contratto. Questa pagina scompone i due lati e spiega in quali condizioni si arriva al punto in cui la struttura si ripaga, e in quali no.

Il lato dei costi

Una polizza porta con sé più strati di oneri. I caricamenti dell’impresa di assicurazione comprendono il costo della componente di rischio demografico (le cosiddette mortality and expense charges) e le spese di amministrazione del contratto. Lo strato d’investimento sopporta le commissioni delle strategie sottostanti: un fondo interno dedicato (insurance-dedicated fund, IDF) ha propri costi di gestione, come li avrebbe una gestione separata dedicata (separately managed account). La custodia e l’amministrazione degli attivi sono addebitate dagli istituti che li detengono. E l’attuazione ha costi una tantum: strutturazione, consulenza legale e fiscale in ciascuna delle giurisdizioni rilevanti, redazione contrattuale, assunzione del rischio. Nelle strutture con pricing istituzionale gli oneri ricorrenti sono normalmente espressi in punti base sul valore della polizza e si riducono al crescere della massa.

Gli ordini di grandezza che circolano sulla piazza, pure convenzioni di mercato e non condizioni pubblicate dalle compagnie, collocano i caricamenti assicurativi fra lo 0,30 % e lo 0,80 % degli attivi all’anno, l’imposta sui premi della giurisdizione emittente fra lo 0 % e il 2,5 % dei premi versati e la commissione del gestore del fondo dedicato fra lo 0,50 % e il 2,0 %, cui le strategie alternative aggiungono una commissione di performance. Le cifre esatte dipendono dall’assicuratore, dalla giurisdizione e dal disegno del contratto, e qualsiasi proposta seria dovrebbe esporle voce per voce. Per il funzionamento tecnico che genera questi oneri si veda la guida alla polizza lussemburghese; per la struttura d’insieme, la guida PPLI.

Il lato del valore

Fuori dalla polizza, un portafoglio tassabile cede ogni anno una parte del rendimento all’imposta: quanto, dipende dalla rotazione, dalla natura dei redditi prodotti e dalla residenza fiscale del titolare. Dentro una polizza conforme, gli stessi rendimenti si capitalizzano senza tassazione annuale, e l’imposizione è rinviata al momento in cui si percepisce qualcosa. Il valore di quel differimento cresce soprattutto con tre variabili: il rendimento lordo atteso, l’intensità fiscale della strategia e il tempo. Le strategie ad alta rotazione, che producono redditi tassati anno per anno e vengono mantenute per decenni, ne traggono il beneficio maggiore; un’esposizione azionaria a bassa rotazione detenuta per pochi anni ne trae il minore. Il tema è trattato in modo esteso in differimento fiscale della polizza vita.

La prestazione caso morte aggiunge un secondo strato, e qui conta il diritto italiano. Le somme che i beneficiari ricevono per diritto proprio da un’assicurazione stipulata dal defunto non entrano nell’attivo ereditario (articolo 12, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 346/1990). Sul piano dell’IRPEF, dal 2015 l’esenzione dei capitali corrisposti in caso di morte vale solo per la parte che copre il rischio demografico (articolo 34, quinto comma, del D.P.R. 601/1973, come modificato dalla legge 190/2014): il rendimento finanziario maturato nel contratto resta tassato come reddito di capitale. Il dettaglio è nella pagina su polizza vita e successione.

La logica del punto di pareggio

Poiché gli oneri sono relativamente rigidi mentre il beneficio del differimento scala con l’attrito fiscale, ogni struttura ha un proprio punto di pareggio: il momento in cui il risparmio fiscale cumulato supera i costi cumulati. Per un portafoglio con forte prelievo annuale l’incrocio può arrivare presto; per un portafoglio già fiscalmente leggero può non arrivare mai. Il riscatto anticipato sta quasi per definizione dalla parte sbagliata di questa aritmetica: penalità di riscatto e costi di impianto non ancora recuperati maturano prima che il differimento abbia avuto il tempo di lavorare. È per questo che la domanda di adeguatezza e l’orizzonte temporale vengono prima di qualsiasi discussione su prodotti e fornitori.

Perché in Italia il calcolo cambia

Il confronto sopra descritto va rifatto con i numeri del sistema fiscale in cui vive il contraente. Per una famiglia residente in Italia il termine di paragone naturale è la tassazione dei redditi di natura finanziaria: dal 1º luglio 2014 le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria sono state elevate dal 20 al 26 per cento, mentre i titoli di Stato ed equiparati continuano a essere tassati con aliquota del 12,50 per cento; per i capitali percepiti in forza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ossia i redditi di capitale dell’articolo 44, comma 1, lettera g-quater del TUIR, la nuova aliquota si applica alla parte dei redditi maturata a decorrere da quella data. Sono queste le grandezze che definiscono, in concreto, l’attrito fiscale da confrontare con il costo della struttura.

Su questo si innestano due elementi che pesano sul conto economico e che meritano una verifica caso per caso. Il primo riguarda gli oneri patrimoniali che gravano sui prodotti finanziari e sulle polizze detenute all’estero: il tema è trattato separatamente in imposta di bollo e IVAFE sulle polizze estere e va quantificato sulla situazione specifica, perché incide sul punto di pareggio quanto una commissione ricorrente. Il secondo riguarda le famiglie che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: l’articolo 24-bis del TUIR consente a queste persone di optare per un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero, il cui importo è stato elevato da 100.000 a 200.000 euro dall’articolo 2 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 e portato a 300.000 euro dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) per chi trasferisce la residenza dal 1º gennaio 2026. L’importo va verificato alla data dell’operazione. Per chi accede a quel regime l’aritmetica del differimento è diversa e va rifatta da capo: l’argomento è approfondito nella pagina dedicata alla flat tax per i neo-residenti.

Per i lettori residenti nella Svizzera italiana il quadro è un altro. La Svizzera non applica il diritto tributario italiano e disciplina in modo proprio, a livello federale e cantonale, il trattamento delle assicurazioni sulla vita e dei relativi riscatti. Nulla di quanto scritto sopra descrive quel regime: chi risiede in Ticino o nel Grigioni italiano deve far confermare il calcolo da un consulente fiscale svizzero prima di trarne conclusioni.

Quanto costano le polizze vendute in Italia: i dati pubblici

Per le polizze vendute al pubblico i costi non sono più un segreto. Dal 2018 ogni prodotto d’investimento assicurativo ha un documento contenente le informazioni chiave (KID) che riporta la riduzione del rendimento (RIY), cioè di quanto i costi complessivi abbassano il rendimento annuo, e le autorità di vigilanza ne raccolgono le statistiche. Secondo il rapporto EIOPA sui costi e sui rendimenti passati pubblicato il 1º aprile 2026, in Italia le unit-linked con periodo di detenzione raccomandato inferiore a dieci anni costano in media il 2,4% l’anno e quelle fra dieci e vent’anni il 3,0%, contro il 2,3% e il 2,7% della media dello Spazio economico europeo. I 450 prodotti venduti in Italia in libera prestazione di servizi da compagnie di altri Paesi hanno un RIY medio del 2,8%.

Le fonti italiane vanno nella stessa direzione. Nella relazione annuale presentata il 19 giugno 2025 l’IVASS indica un RIY medio dell’1,7% per le polizze rivalutabili di ramo I, del 2,6% per le multiramo e del 2,9% per le unit-linked. Uno studio della Banca d’Italia e dell’IVASS (Questioni di Economia e Finanza n. 907, febbraio 2025) ha confrontato le unit-linked con gli stessi fondi comuni acquistati direttamente: il costo aggiuntivo della polizza va dallo 0,5 al 2,5 per cento, e nasce soprattutto dagli oneri ricorrenti.

Sono numeri di prodotti al dettaglio, con reti di vendita e fondi esterni, non di una polizza dedicata costruita su un patrimonio importante, dove gli oneri si negoziano e si leggono voce per voce. Servono però come metro. Una struttura che non resta chiaramente sotto queste medie deve guadagnarsi il proprio costo con il differimento fiscale, la protezione del patrimonio o la pianificazione successoria; se non ci riesce, non regge il confronto. Il RIY indicato nel KID del prodotto proposto è il primo numero da chiedere.

Che cosa esigere da qualsiasi proposta

Una proposta seria dichiara le proprie ipotesi: il rendimento atteso utilizzato, la natura fiscale presunta delle strategie sottostanti, ogni strato di oneri espresso in cifre, l’effetto del riscatto anticipato anno per anno e la sensibilità del risultato a rendimenti più bassi. Se quelle ipotesi mancano, il confronto non è valutabile, e già questa impossibilità è una risposta. Vale la pena chiedere anche chi sopporta il rischio di controparte sugli attivi, con quale banca depositaria, e che cosa accade al contratto se l’assicuratore o il gestore vengono sostituiti.

Un’ultima avvertenza di metodo. Nessun assicuratore che opera nel private placement pubblica il proprio tariffario, la scala del costo di mortalità o il premio minimo: le cifre che circolano sono convenzioni di mercato, non condizioni dichiarate. Per questo il confronto fra strutture si fa su documenti contrattuali e illustrazioni personalizzate, non su medie di settore. Sul contenuto ammissibile della polizza, dall’oro agli hedge fund, dagli immobili alle società private, le pagine dedicate spiegano che cosa può entrare in una struttura conforme e a quali condizioni.

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Fonti e riferimenti normativi

Nessun assicuratore che emette private placement life insurance pubblica il premio minimo, la scala del costo di mortalità o il proprio tariffario. Gli ordini di grandezza riportati sopra sono convenzioni di mercato, non condizioni dichiarate dalle compagnie, e vanno letti come tali. Di seguito le fonti primarie che vincolano l’economia della polizza e le soglie pubblicate che è possibile verificare. Le fonti lussemburghesi descrivono il diritto di quell’ordinamento, non il trattamento italiano.

  • EIOPA, Costs and past performance report 2026 (1º aprile 2026): RIY medio delle unit-linked per Paese e per periodo di detenzione raccomandato (tabella 3) e dei prodotti venduti in libera prestazione di servizi (tabella 5), dati 2020-2024.
  • Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza n. 907 (febbraio 2025): A. Nunnari e A. Tripodi, Il differenziale di costo tra le polizze unit-linked e i fondi comuni.
  • IVASS, Relazione sull’attività svolta nel 2024 (19 giugno 2025): RIY medio dei prodotti d’investimento assicurativi per tipologia, rivalutabili, multiramo e unit-linked.
  • Commissariat aux Assurances, Lettre circulaire 26/1 (Lussemburgo), in vigore dal 1º febbraio 2026: le categorie di investitore lussemburghesi, che fissano soglie minime pubblicate: Tipo A da 125.000 euro di premio e 250.000 euro di patrimonio in valori mobiliari, Tipo B da 250.000 e 500.000 euro, Tipo C da 250.000 e 1.250.000 euro, Tipo D da 1.000.000 e 2.500.000 euro, con un ampliamento delle classi di attivo ammesse a ogni scalino. Un premio minimo di 125.000 euro si applica all’utilizzo di un fondo interno dedicato. Sono soglie regolamentari, non prezzi delle compagnie.
  • Direttiva Solvency II, articolo 101(3) e lo Swiss Solvency Test: i due regimi di solvibilità i cui indici vengono citati nei confronti fra compagnie. Sono calibrati in modo diverso e non sono direttamente comparabili.
  • Camera dei deputati, Servizio Studi, dossier sul D.L. 66/2014, scheda all’articolo 3 (Italia): l’aumento dal 20 al 26 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria a decorrere dal 1º luglio 2014, l’esclusione dei titoli di Stato ed equiparati che restano al 12,50 per cento, e l’applicazione della nuova aliquota alla parte dei redditi maturata dalla stessa data per i capitali percepiti in forza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione (articolo 44, comma 1, lettera g-quater del TUIR).
  • Camera dei deputati, Servizio Studi, dossier sul D.L. 113/2024, scheda all’articolo 2 (Italia): l’elevazione da 100.000 a 200.000 euro dell’imposta sostitutiva dell’articolo 24-bis del TUIR per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, con applicazione ai soggetti che hanno trasferito la residenza successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Ultima revisione 22 ottobre 2026. Questa pagina ha finalità divulgativa e non costituisce consulenza legale, fiscale o assicurativa. Il trattamento applicabile al singolo contraente, residente in Italia o in Svizzera, va confermato con consulenti qualificati nella giurisdizione competente. Si vedano i nostri standard editoriali per il modo in cui reperiamo le fonti e correggiamo questi materiali.

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