🌐||||||||||||
PPLI.com
Analisi sulla polizza vita lussemburghese per le famiglie italiane e i loro consulenti.
Consulenza riservata
Riferimento

Il glossario della polizza lussemburghese

Quarantuno termini che reggono l’analisi di una polizza vita lussemburghese, dal fondo interno dedicato alla Cassazione sull’impignorabilità, definiti con precisione e con il percorso verso la trattazione completa.
Riferimento

I termini, definiti con precisione

Ogni voce riporta la definizione operativa, la ragione per cui il termine conta nella pratica e la pagina in cui la trattazione completa si trova. I termini sono quelli che un residente in Italia incontra nei documenti contrattuali, nella dichiarazione dei redditi e nelle sentenze: lussemburghesi dove la legge applicabile è lussemburghese, italiani dove contano fisco e codice civile. Il glossario è una mappa, non un sostituto dell’analisi sottostante. I termini del diritto americano (Section 7702, 817(h), MEC, ILIT) sono nel glossario inglese.

Polizza vita lussemburghese
Contratto di assicurazione sulla vita unit linked emesso da una compagnia del Granducato e sottoscritto da un residente in Italia in libera prestazione di servizi, con il patrimonio investito in un fondo interno dedicato. Perché conta: È il nome che il mercato italiano dà allo strumento che questo sito analizza: private insurance per il private banking, PPLI sul mercato internazionale. Approfondimento →
Private insurance (private life insurance)
Espressione del private banking italiano per le soluzioni assicurative vita costruite su misura per la clientela con patrimoni rilevanti, quasi sempre polizze unit linked di diritto lussemburghese o irlandese. Perché conta: Da sola, su Google, «private insurance» indica l’assicurazione sanitaria privata in altri Paesi; nel linguaggio italiano del wealth management indica la polizza lussemburghese. Approfondimento →
Private placement life insurance (PPLI)
Il termine internazionale per la polizza vita costruita su misura con fondo dedicato, gestore su mandato e condizioni istituzionali, spesso per famiglie che vivono in più Paesi. Perché conta: Per un residente in Italia la PPLI segue esattamente le regole della polizza lussemburghese; cambia la scala, non la natura. Approfondimento →
Polizza di diritto lussemburghese
Formula contrattuale e legale per il contratto regolato dalla legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, sottoscritto in libera prestazione di servizi da un residente in altro Stato membro. Perché conta: La legge applicabile al contratto è lussemburghese; la fiscalità segue la residenza del contraente. Approfondimento →
Unit linked (ramo III)
Polizza vita le cui prestazioni dipendono dal valore di quote di fondi o di attivi sottostanti, senza garanzia di capitale da parte della compagnia; in Italia è il ramo III dell’art. 2 del Codice delle assicurazioni. Perché conta: Tutte le polizze lussemburghesi con fondo dedicato sono unit linked di ramo III: il rischio finanziario resta in capo al contraente. Approfondimento →
Fondo interno dedicato (FID)
Fondo interno della compagnia costituito per un solo contratto (o per una famiglia), investito su mandato da un gestore scelto dal contraente e nominato dalla compagnia, depositato presso una banca approvata dal CAA. Perché conta: È il cuore della polizza lussemburghese: ammesso dalla categoria A in su, con un premio minimo di 125.000 euro secondo la Lettre circulaire 26/1. Approfondimento →
Fondo interno collettivo (FIC)
Fondo interno della compagnia aperto a più contraenti, gestito secondo una politica di investimento predefinita e disponibile anche ai clienti di categoria N. Perché conta: È l’alternativa al fondo dedicato per i premi inferiori alle soglie o per chi vuole una gestione standardizzata. Approfondimento →
Fondo assicurativo specializzato (FAS)
Fondo interno senza gestione discrezionale, nel quale il contraente sceglie direttamente gli attivi fra quelli ammessi; non è soggetto a condizioni di premio o di patrimonio. Perché conta: Attenzione al confine dell’interposizione: un contraente che dirige i singoli investimenti rischia la riqualificazione fiscale in Italia. Approfondimento →
Lettre circulaire 26/1 del CAA
Circolare del Commissariat aux Assurances, in vigore dal 1° febbraio 2026, che fissa le regole di investimento delle polizze unit linked lussemburghesi e le categorie di clientela N, A, B, C e D. Perché conta: Decide che cosa può entrare nel fondo dedicato di un cliente italiano e da quale premio e patrimonio. Approfondimento →
Categorie di clientela (N, A, B, C, D)
Classificazione del contraente per premio versato e patrimonio mobiliare dichiarato: A da 125.000 di premio e 250.000 di patrimonio, B 250.000 e 500.000, C 250.000 e 1.250.000, D 1.000.000 e 2.500.000; N per tutti gli altri. Perché conta: Più alta la categoria, più ampia la libertà di investimento: strumenti non quotati, fondi alternativi e strutturati entrano solo nelle categorie superiori. Approfondimento →
Triangolo della sicurezza
Meccanismo lussemburghese che tiene gli attivi a copertura delle polizze presso una banca depositaria approvata dal CAA, separati dal patrimonio della compagnia, sotto il controllo dell’autorità di vigilanza. Perché conta: È la ragione per cui le polizze lussemburghesi sono considerate uno strumento di tutela; il caso FWU del 2025 ne ha mostrato anche i limiti. Approfondimento →
Super privilegio
Diritto del contraente, nella liquidazione di una compagnia lussemburghese, a essere soddisfatto per primo sugli attivi a copertura, prima di ogni altro creditore (artt. 117 e 118 della legge del 7 dicembre 2015). Perché conta: Isola gli attivi che esistono; non colma un ammanco e non accorcia i tempi di una procedura concorsuale. Approfondimento →
Banca depositaria
Istituto approvato dal CAA presso il quale sono depositati gli attivi del fondo dedicato, con l’obbligo di tenerli separati dal patrimonio della compagnia e di eseguire le istruzioni del gestore. Perché conta: La scelta della depositaria determina dove si trovano fisicamente i titoli e con quale banca il gestore lavora. Approfondimento →
Commissariat aux Assurances (CAA)
Autorità di vigilanza del settore assicurativo lussemburghese: autorizza le compagnie, approva le banche depositarie, emana le circolari sugli investimenti e può congelare gli attivi a tutela dei contraenti. Perché conta: La vigilanza prudenziale sulla compagnia resta al CAA anche quando il cliente è italiano; l’IVASS vigila sulla correttezza verso gli assicurati. Approfondimento →
Libera prestazione di servizi (LPS)
Regime che consente a una compagnia autorizzata in uno Stato dello Spazio economico europeo di operare in Italia senza stabilirvi una sede, previa notifica all’IVASS tramite l’autorità del Paese di origine. Perché conta: È il passaporto con cui le compagnie lussemburghesi, irlandesi e del Liechtenstein emettono polizze a residenti italiani. Approfondimento →
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, autorità italiana che vigila sulle compagnie italiane e sulla correttezza delle compagnie estere verso gli assicurati italiani, tiene il registro degli intermediari (RUI) e il registro delle imprese ammesse (RIGA). Perché conta: Nel 2023 ha commissariato Eurovita; nel 2024 ha scritto alle compagnie, anche estere, le sue aspettative sul valore dei prodotti unit linked. Approfondimento →
Compagnia bi-optata
Compagnia estera che ha esercitato sia l’opzione per operare come sostituto d’imposta (art. 26-ter, comma 3, DPR 600/1973) sia l’autorizzazione a versare l’imposta di bollo in modo virtuale. Perché conta: Con una compagnia bi-optata il cliente non autoliquida il 26 per cento, non paga l’IVAFE e compila il quadro RW a soli fini di monitoraggio, o non lo compila se interviene una fiduciaria. Approfondimento →
Sostituto d’imposta
Soggetto che trattiene e versa l’imposta per conto del contribuente: per le polizze vita, la compagnia o l’intermediario residente che applica il 26 per cento al riscatto o al decesso. Perché conta: Senza sostituto d’imposta il contraente dichiara i proventi nel quadro RM e paga in proprio. Approfondimento →
Rappresentante fiscale
Soggetto residente nominato da una compagnia estera per adempiere in Italia agli obblighi del sostituto d’imposta e del bollo, responsabile in solido con la compagnia. Perché conta: È la via con cui molte compagnie lussemburghesi rendono la polizza «italiana» sotto il profilo degli adempimenti. Approfondimento →
Società fiduciaria
Intermediario residente che può intestarsi o amministrare la polizza per conto del cliente, applicando ritenute e bollo ed esonerando il cliente dal quadro RW (art. 4, comma 3, DL 167/1990). Perché conta: È la soluzione tipica quando la compagnia non ha esercitato le opzioni fiscali italiane. Approfondimento →
Imposta sostitutiva del 26 per cento
Aliquota applicata ai redditi di capitale della polizza (art. 44, comma 1, lett. g-quater, TUIR) sulla differenza fra somma percepita e premi versati, al riscatto o al decesso; 12,5 per cento effettivo sulla quota di titoli di Stato. Perché conta: Si paga una sola volta, all’uscita, invece che ogni anno: è il differimento su cui si regge il conto della polizza. Approfondimento →
Differimento fiscale
Rinvio della tassazione dei rendimenti al momento del riscatto o del decesso, con capitalizzazione nel frattempo al lordo delle imposte e compensazione interna fra guadagni e perdite. Perché conta: Vale solo se il portafoglio genera davvero imposte ogni anno; un ETF ad accumulazione tenuto fermo si differisce da solo. Approfondimento →
Riscatto parziale
Liquidazione di una parte del valore della polizza; la quota di premi restituita si calcola in proporzione al rapporto fra somma riscattata e valore complessivo, e solo il resto è tassato. Perché conta: È il modo ordinario di prelevare liquidità dal contratto senza chiuderlo. Approfondimento →
Imposta di bollo (2 per mille)
Imposta annua del 2 per mille sul valore della polizza di ramo III; dal 2025 versata ogni anno dalla compagnia e recuperata sulla prestazione (L. 207/2024, art. 1, commi 87 e 88), con il pregresso al 31 dicembre 2024 rateizzato fino al 2028. Perché conta: Grava allo stesso modo sul deposito titoli e sulla polizza: nel confronto fra i due è neutra. Approfondimento →
IVAFE
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, 2 per mille l’anno, dovuta dal contraente quando la polizza estera non è gestita da una compagnia bi-optata né da un intermediario residente. Perché conta: Bollo e IVAFE non si sommano: si paga l’uno o l’altra a seconda di chi amministra la polizza. Approfondimento →
Quadro RW
Sezione della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio delle attività estere (art. 4 DL 167/1990); la polizza estera vi si indica con il codice 8 al valore di riscatto al 31 dicembre, salvo esonero. Perché conta: Sanzioni dal 3 al 15 per cento del valore non dichiarato; la risposta 300/2019 chiarisce quando resta il solo monitoraggio. Approfondimento →
Quadro RM
Sezione della dichiarazione in cui il contraente autoliquida l’imposta sostitutiva del 26 per cento sui proventi della polizza estera quando nessun sostituto d’imposta è intervenuto. Perché conta: Con una compagnia bi-optata o una fiduciaria il quadro RM non serve. Approfondimento →
Interposizione (art. 37, comma 3, DPR 600/1973)
Regola che imputa i redditi a chi ne è l’effettivo possessore anche se formalmente appartengono a un altro soggetto; applicata alla polizza usata come schermo di un conto che il contraente continua a dirigere. Perché conta: È l’equivalente italiano del controllo dell’investitore americano: strategia e gestore si scelgono, i singoli titoli no. Approfondimento →
Risposta n. 282 del 20 maggio 2022
Interpello con cui l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto a una unit linked estera, in cui il contraente sceglieva fra i fondi ma non aveva poteri di gestione, il regime dei redditi di capitale al 26 per cento. Perché conta: È la conferma fiscale dello strumento; riguarda l’imposta sui redditi, non la successione. Approfondimento →
Rischio demografico
Rischio legato alla durata della vita umana che la compagnia deve assumere perché il contratto sia un’assicurazione: un capitale caso morte reale, calcolato su tavole di mortalità. Perché conta: Senza rischio demografico la Cassazione vede un prodotto finanziario: saltano impignorabilità e tutele assicurative. Approfondimento →
Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3785
Sentenza che ha qualificato come esclusivamente finanziaria la unit linked «pura» a premio unico, senza minimo garantito e con rischio demografico irrisorio, escludendola dall’art. 1923 c.c.; confermata da 9418/2024, 21022/2024, 17156/2025 e 26079/2025. Perché conta: È il riferimento che ogni contratto deve superare: la copertura caso morte non è un dettaglio. Approfondimento →
Art. 1923 c.c. (impignorabilità e insequestrabilità)
Norma per cui le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fatte salve revocatoria, collazione, imputazione e riduzione sui premi. Perché conta: Protegge le somme dovute, non quelle già riscosse, e solo se il contratto è davvero assicurazione. Approfondimento →
Azione revocatoria
Azione con cui i creditori fanno dichiarare inefficaci nei loro confronti i premi versati in pregiudizio delle loro ragioni (art. 2901 c.c.; nel fallimento, Codice della crisi). Perché conta: È il limite che l’art. 1923, comma 2, c.c. lascia aperto anche nel contratto costruito bene. Approfondimento →
Diritto proprio del beneficiario (art. 1920 c.c.)
Il beneficiario designato acquista il diritto alla prestazione per effetto della designazione, non per successione: il capitale caso morte non passa dall’eredità. Perché conta: È la base dell’esclusione dall’asse ereditario e della liquidità immediata ai beneficiari. Approfondimento →
Esclusione dall’attivo ereditario (art. 12, lett. c, TUS)
Le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto non concorrono all’attivo ereditario e non pagano l’imposta di successione. Perché conta: Dal 2015, però, la componente finanziaria del capitale caso morte è tassata al 26 per cento come reddito di capitale. Approfondimento →
Legittimari e collazione
Coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti, cui la legge riserva una quota dell’eredità; i premi della polizza restano soggetti a collazione, imputazione e riduzione (art. 1923, comma 2, c.c.). Perché conta: La clausola beneficiaria non comprime la legittima: la designazione fuori dall’asse ereditario ha limiti scritti. Approfondimento →
Costo fiscale aggiornato in successione (art. 68, comma 6, TUIR)
Per i titoli ricevuti per successione il costo fiscale è il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione: la plusvalenza maturata dal defunto non viene tassata. Perché conta: È il motivo per cui, al decesso, il deposito titoli può battere la polizza: il confronto va fatto numeri alla mano. Approfondimento →
Imposta sostitutiva per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR)
Regime per chi trasferisce la residenza in Italia dopo almeno nove anni all’estero: 300.000 euro l’anno sui redditi esteri per chi arriva dal 2026 (200.000 per gli arrivi fra agosto 2024 e fine 2025), 15 anni, esonero da quadro RW e IVAFE. Perché conta: Assorbe anche i redditi di una polizza estera; l’imposta di bollo resta dovuta (risposta 178/2020). Approfondimento →
CRS (Common Reporting Standard)
Scambio automatico di informazioni fiscali fra Stati: la compagnia estera comunica al proprio fisco, che trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’esistenza e il valore della polizza di un residente italiano. Perché conta: La riservatezza della polizza non è opacità verso il fisco: il segreto assicurativo lussemburghese vale verso i terzi, non verso l’Agenzia. Approfondimento →
Riduzione del rendimento (RIY)
Misura del costo totale di un prodotto assicurativo espressa come riduzione annua del rendimento; l’EIOPA la pubblica ogni anno per i prodotti venduti in ciascun Paese. Perché conta: Nel rapporto 2026 le unit linked vendute in Italia stanno fra il 2,4 e il 3 per cento l’anno: il riferimento per giudicare un preventivo. Approfondimento →
Wrapper assicurativo (involucro assicurativo)
Espressione anglosassone per il contratto di assicurazione sulla vita usato come contenitore di un portafoglio di investimento; in italiano corrente si dice polizza, contratto o soluzione assicurativa. Perché conta: Chi cerca «wrapper assicurativo» cerca la polizza lussemburghese: la sostanza è la stessa. Approfondimento →

Avviare una conversazione riservata

Un termine che non torna, un contratto da leggere, un preventivo da confrontare: la domanda arriva a chi legge, non a chi vende.
Richiedere una valutazione riservata

Fonti e riferimenti normativi

I termini di questo glossario sono definiti da norme, regolamenti o giurisprudenza, non dall’uso commerciale. Dove una definizione ha una fonte giuridica, è indicata qui sotto, così che ogni voce possa essere verificata sull’atto originale.

  • Codice civile, artt. 1920, 1921 e 1923; Cass. civ., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271; Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3785; Sez. I, ord. 9 aprile 2024, n. 9418; Sez. III, ord. 26 luglio 2024, n. 21022; Sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17156; Sez. III, ord. 24 settembre 2025, n. 26079.
  • TUIR (DPR 917/1986), art. 24-bis, art. 44, comma 1, lett. g-quater, art. 45, comma 4, art. 68, comma 6; DPR 600/1973, artt. 26-ter e 37, comma 3; DPR 601/1973, art. 34; L. 190/2014, art. 1, comma 658; L. 207/2024, art. 1, commi 87 e 88; L. 199/2025, art. 1, commi 25 e 26; DL 201/2011, art. 19; DL 167/1990, art. 4; D.Lgs. 346/1990, art. 12; D.Lgs. 139/2024.
  • Agenzia delle Entrate: circolare 8/E del 1° aprile 2016; circolare 10/E del 13 marzo 2015; circolare 7/E del 4 giugno 2025; risposte n. 300/2019, 178/2020, 282/2022, 78/2026.
  • Commissariat aux Assurances, Lettre circulaire 26/1; legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, artt. 117 e 118.
  • D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), artt. 2, 23 e 24; Regolamento IVASS 40/2018; IVASS, vigilanza sulle imprese estere.
  • EIOPA, Costs and Past Performance Report 2026; Banca d’Italia e IVASS, Questioni di economia e finanza n. 907, febbraio 2025.

Ultima revisione: 20 ottobre 2026. Questa pagina ha finalità divulgativa e non costituisce consulenza legale, fiscale o assicurativa. Il trattamento di un contratto concreto dipende da residenza, data di sottoscrizione e costruzione del contratto e va confermato con consulenti qualificati. Gli standard editoriali descrivono come vengono reperite le fonti e corretti questi materiali.

Consulenza riservata →
Passo 1 di 2

Ci parli di lei

Legga l’informativa sulla privacy prima di inviare dati personali. Condivida solo le informazioni necessarie a descrivere la domanda.

✦Concierge
✦PPLI.comConcierge
Valutazione in 60 secondi · Riservato
Benvenuti. Alcune famiglie arrivano con una domanda precisa, altre vogliono capire se la polizza lussemburghese fa al caso loro. Da dove partire?
È il nostro lavoro di ogni giorno, in più lingue.
Un momento…
Assistente IA · Solo contenuti informativi, mai consulenza fiscale, legale o d'investimento personalizzata.