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Pianificazione successoria · Un vantaggio PPLI

Che cosa cambia la PPLI in ciò che arriva alla generazione successiva

Un portafoglio intestato a Lei entra nell'asse ereditario, passa dalla dichiarazione di successione e paga il 4 per cento sopra la franchigia. Il capitale caso morte di una polizza arriva al beneficiario per diritto proprio, fuori dall'asse e fuori dall'imposta di successione. In cambio, il guadagno finanziario maturato dentro la polizza paga il 26 per cento alla morte. La differenza si calcola, non si presume.
Dieci milioni di investimenti, quattro di plusvalenza latente, un figlio
360.000 €
imposta di successione sul portafoglio in nome proprio, 4 per cento sopra la franchigia di 1.000.000
0 €
imposta di successione sul capitale caso morte della polizza. Ma 1.040.000 di imposta sostitutiva sul guadagno finanziario
Art. 7 e art. 12, co. 1, lett. c), D.Lgs. 346/1990; art. 34 DPR 601/1973. Ogni numero cambia nel calcolatore più sotto.
In un minuto

Perché il capitale esce dall'asse ereditario, e che cosa costa

01
Senza PPLI

Il portafoglio in nome proprio entra nell'attivo ereditario. Gli eredi presentano la dichiarazione di successione entro dodici mesi, autoliquidano l'imposta (4 per cento sopra 1.000.000 per ciascun figlio o per il coniuge) e ricevono i titoli. Il guadagno latente non viene tassato in quel momento: secondo l'impostazione prevalente, il costo fiscale dell'erede è il valore dichiarato in successione.

02
Con PPLI

Il beneficiario designato acquista il capitale caso morte per diritto proprio (art. 1920, terzo comma, c.c.). Quel capitale non fa parte dell'asse ereditario e non sconta l'imposta di successione (art. 12, comma 1, lettera c, D.Lgs. 346/1990). La compagnia paga direttamente, senza attendere la dichiarazione di successione né la pubblicazione del testamento.

03
Il limite

Alla morte la compagnia trattiene il 26 per cento sul guadagno finanziario maturato: è esente solo la parte che remunera il rischio demografico (art. 34 DPR 601/1973). E i premi versati contano per la legittima (art. 1923, secondo comma, c.c.). La polizza non è una scorciatoia intorno ai legittimari, e nemmeno intorno all'imposta sostitutiva.

Sei momenti del passaggio di un patrimonio

La stessa famiglia, due volte. A destra, il patrimonio finanziario è in una polizza con beneficiari designati e una copertura demografica reale, l'unica versione che merita di essere discussa. Due dei sei casi vanno contro la polizza, e sono segnalati.

Due figli e un'azienda in Brianza

Senza PPLI

L'azienda va al figlio che la guida, il portafoglio da 10.000.000 alla figlia. Alla morte tutto entra nell'asse: dichiarazione di successione, 320.000 di imposta con due franchigie, e il figlio può chiedere la riduzione se la sua quota risulta lesa.

Con PPLI

Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) assegna l'azienda senza collazione né riduzione. La polizza con la figlia beneficiaria paga fuori dall'asse e senza imposta di successione. I premi, però, restano nella riunione fittizia: l'equilibrio fra i due figli va costruito sui valori, non sull'idea che la polizza sparisca.

Il figlio che vive all'estero

Senza PPLI

L'erede residente fuori dall'Italia deve entrare nella procedura italiana: dichiarazione di successione, autoliquidazione, trasferimento dei titoli dal dossier del defunto, banca che sblocca solo a pratica chiusa.

Con PPLI

La compagnia paga il beneficiario su certificato di morte e documenti di identità, per diritto proprio, senza che quel capitale compaia nella dichiarazione. La fiscalità del Paese di residenza del beneficiario e l'eventuale ritenuta del sostituto vanno verificate prima, non dopo.

Il compagno non sposato

Senza PPLI

Al compagno si arriva solo per testamento, che viene pubblicato. Aliquota 8 per cento senza franchigia: su 10.000.000 sono 800.000 di imposta di successione, oltre alla legittima dei figli.

Con PPLI

Il capitale è pagato per diritto proprio, senza imposta di successione e senza passare dal testamento. Costa il 26 per cento sui 4.000.000 di guadagno, 1.040.000. E se ci sono figli o coniuge, i premi entrano nella riunione fittizia (art. 1923, secondo comma) e la designazione è presunta liberalità (Cass. 3263/2016).

Il testamento contestato

Senza PPLI

Finché la lite sul testamento non è chiusa, il portafoglio resta in attesa: la banca non trasferisce, gli eredi litigano sulle quote, il valore oscilla nel frattempo.

Con PPLI

La designazione è un rapporto contrattuale con la compagnia, non una disposizione successoria (SS.UU. 11421/2021). La clausola «eredi legittimi» dà una divisione per capi, e un testamento successivo non la muta se non con volontà inequivoca. La lite sul testamento non ferma il pagamento, salvo che sia la designazione stessa a essere contestata.

A sfavore della polizza

Il figlio escluso chiede la sua legittima

Senza PPLI

Il figlio lasciato fuori esercita l'azione di riduzione contro le donazioni e le disposizioni testamentarie che ledono la sua quota (artt. 536 ss. c.c.).

Con PPLI

Lo stesso. L'art. 1923, secondo comma, fa salve collazione, imputazione e riduzione rispetto ai premi pagati. I premi versati a favore del fratello sono una liberalità indiretta e si riducono (Cass. 3263/2016; Cass. 29583/2021; Trib. Sondrio 131/2025). Il capitale resta fuori dall'asse, ma la lesione si ripara.

A sfavore della polizza

La polizza senza rischio demografico

Senza PPLI

Un portafoglio è un portafoglio: entra nell'asse, paga il 4 per cento, si divide fra gli eredi.

Con PPLI

Peggio. Una unit-linked in cui la compagnia non garantisce alcuna somma indipendente dal valore del fondo è, per la Cassazione, un prodotto finanziario e non un'assicurazione (Cass. 3785/2024). Perde l'art. 1923. Che perda anche il meccanismo dell'art. 1920 e l'esclusione dall'imposta di successione è un argomento possibile, non ancora deciso. Non è un rischio da correre.

Il vantaggio successorio appartiene alla designazione e al contratto insieme. La designazione porta il capitale fuori dall'asse; il contratto permette al portafoglio di capitalizzare senza prelievo annuale, come spiegato nella pagina sull'efficienza fiscale. Chi può vedere questo capitale e chi può aggredirlo sono i temi delle pagine sulla riservatezza e sulla protezione patrimoniale.

Che cosa arriva agli eredi, con i Suoi numeri

Metta le Sue cifre sui primi casi qui sopra. Il riquadro confronta un portafoglio intestato a Lei con lo stesso capitale versato come premio in una polizza con i figli beneficiari, alla data della morte. Non considera la componente demografica, che è esente, e non considera la legittima, che si misura sui premi. Le formule sono stampate sotto.
I Suoi numeri
Un patrimonio, due modi di trasmetterlo
Portafoglio in nome proprio: netto agli eredi
Polizza con beneficiari designati: netto ai beneficiari
Imposta di successione, portafoglio diretto
Imposta sui redditi alla morte, portafoglio diretto
Imposta di successione, polizza
Imposta sui redditi alla morte, polizza (26% sul guadagno)
Differenza a favore della polizza
Plusvalenza latente alla quale le due strade si equivalgono
Il modello lascia fuori due cose che contano. La componente demografica del capitale caso morte, esente da IRPEF, che riduce l'imposta sulla polizza in base al disegno del contratto. E la legittima, che si misura sui premi versati e non dipende da nessuna delle due strade. Il resto della pagina spiega entrambe.
La riga da leggere per prima è l'ultima. Con i valori iniziali le due strade si equivalgono quando la plusvalenza latente è poco sotto il 14 per cento del patrimonio: sotto quella soglia la polizza consegna di più, sopra consegna di meno, perché il 26 per cento sul guadagno pesa più del 4 per cento sopra la franchigia. Con il 40 per cento di plusvalenza e un figlio, il portafoglio diretto arriva agli eredi con 680.000 euro in più. Il conto cambia con l'8 per cento senza franchigia, con più beneficiari, con una copertura demografica reale e, soprattutto, con quello che il portafoglio diretto ha già pagato ogni anno mentre il contraente era in vita.
Valutazione successoria

Il Suo passaggio generazionale è strutturato?

Un'analisi indipendente può individuare i punti deboli della struttura attuale.
Riservato. Mai condiviso.

Il diritto proprio del beneficiario: artt. 1920, 1921 e 1922 c.c.

Il capitale caso morte non è un lascito. È l'adempimento di un contratto verso la persona che il contraente ha indicato. Tutto il resto discende da qui.
L'art. 1920 c.c. disciplina l'assicurazione a favore di un terzo. Il terzo comma dice che «per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione». In una frase: il beneficiario non riceve il capitale dal defunto, lo riceve dalla compagnia, in forza di un diritto che era già suo dal momento della designazione. La designazione può essere fatta nel contratto, con una dichiarazione scritta successiva comunicata all'assicuratore, oppure per testamento. Può essere generica o nominativa; la norma ammette entrambe.
Da quel diritto proprio discendono tre conseguenze che una famiglia di Torino o di Roma sente in modo concreto. Il capitale non entra nell'asse ereditario, quindi non si divide secondo le quote ereditarie e non è oggetto di collazione. Il capitale non compare nella dichiarazione di successione, perché l'art. 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 346/1990 esclude dall'attivo ereditario «le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto». E il capitale viene pagato dalla compagnia, anche una compagnia lussemburghese in libera prestazione di servizi, contro il certificato di morte e i documenti del beneficiario, senza attendere che la successione sia definita. Come questo si confronti con la pubblicità del testamento e della dichiarazione di successione è spiegato nell'articolo su dichiarazione di successione, testamento e polizza, e non lo ripetiamo qui.

La revoca, e chi non può farla

L'art. 1921 c.c. regola la revoca della designazione. Si revoca nelle stesse forme in cui si designa. La revoca non è più possibile dopo che si è verificato l'evento, né dopo che il beneficiario ha dichiarato all'assicuratore di voler profittare del beneficio. Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, la revoca perde effetto una volta che il beneficiario abbia dichiarato di volerne profittare. E poi la frase che più conta nel passaggio generazionale: «la revoca non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del contraente». Gli eredi ricevono il patrimonio del defunto; non ricevono il potere di cambiare chi incassa la polizza.
L'art. 1922 c.c. chiude il quadro. La designazione, anche irrevocabile, non ha effetto se il beneficiario attenta alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, può essere revocata nei casi previsti dall'art. 800 c.c., cioè per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Una designazione irrevocabile, quindi, è una scelta seria e non un dettaglio di modulistica: va presa sapendo che si torna indietro solo in quei casi.

Che cosa questo non dice

L'art. 1920 risponde a una domanda civilistica: a chi appartiene il capitale e per quale titolo. Non risponde alla domanda fiscale sui redditi, che sta nell'art. 34 del DPR 601/1973 ed è trattata più sotto. E non risponde alla domanda sulla legittima, che l'art. 1923, secondo comma, risolve in modo preciso e scomodo. Un consulente che si fermi al diritto proprio ha spiegato un terzo del meccanismo.

La legittima e i premi: art. 1923, secondo comma, c.c.

Il capitale esce dall'asse. I premi no. Chi progetta un passaggio generazionale sulla polizza deve fare i conti con questa asimmetria prima di ogni altra cosa.
Il secondo comma dell'art. 1923 c.c. recita: «Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni». Il legislatore ha scelto la parola «premi», non «capitale». Ciò che il contraente ha versato a favore di un beneficiario è trattato come una donazione indiretta: entra nella riunione fittizia con cui si calcola la quota disponibile, va imputato alla quota del legittimario che ne ha beneficiato, e può essere ridotto se lede la quota di un altro legittimario.
Le quote di legittima sono negli artt. 536 e seguenti c.c. Legittimari sono il coniuge, i figli (e i loro discendenti per rappresentazione) e, solo in mancanza di figli, gli ascendenti. Al figlio unico spetta la metà; a più figli i due terzi, da dividere in parti uguali. Al coniuge solo spetta la metà. Con coniuge e un figlio, un terzo ciascuno. Con coniuge e più figli, un quarto al coniuge e la metà ai figli insieme. Agli ascendenti soli un terzo; con coniuge e ascendenti, metà al coniuge e un quarto agli ascendenti. Al coniuge spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa familiare, per l'art. 540, secondo comma. Queste frazioni si applicano al patrimonio ricostruito con la riunione fittizia, e i premi della polizza ne fanno parte.

La giurisprudenza, in ordine

Cass. 19 febbraio 2016, n. 3263, ha fissato due punti. Primo: designare come beneficiario una persona non legata al contraente da un rapporto di mantenimento o di dipendenza economica fa presumere una liberalità. Secondo: l'oggetto della liberalità sono i premi, non il capitale: «il donatum originario era costituito dai premi versati all'assicuratore». Cass. 22 ottobre 2021, n. 29583, ha applicato la regola a una unit-linked con un premio di circa 800.000 euro, in una lite fra fratelli: la polizza a contenuto finanziario è diversa dall'assicurazione classica, ma la designazione produce comunque un acquisto per diritto proprio; i premi sono soggetti a collazione come donazione indiretta, e spetta al beneficiario provare che il vantaggio ottenuto sia stato inferiore ai premi. Un commento alla sentenza riferisce una regola del minore fra premi e capitale; la citiamo come lettura, non come principio. Trib. Sondrio 2 maggio 2025, n. 131, come riportato dai commenti, lo dice con parole piane: «solo i premi versati dal contraente sono considerati una liberalità e sono quindi soggetti all'azione di riduzione. Il capitale liquidato al beneficiario alla morte del contraente, invece, non fa parte dell'asse ereditario».
Le Sezioni Unite del 30 aprile 2021, n. 11421, non hanno deciso questo punto. Hanno deciso il significato della clausola «eredi legittimi» e la natura contrattuale del diritto del beneficiario. Chi le cita per dire che la polizza sfugge alla legittima le cita male.

Un esempio con i numeri

Un imprenditore di Monza lascia una casa da 2.000.000 e liquidità per 1.000.000; in vita ha versato 10.000.000 di premi in una polizza con il figlio Andrea unico beneficiario. La figlia Chiara non riceve nulla dalla polizza. Riunione fittizia: relictum 3.000.000 più donatum 10.000.000, totale 13.000.000. Con due figli la legittima è di due terzi, 8.666.667, cioè 4.333.333 ciascuno. Anche se tutto il relictum andasse a Chiara, riceverebbe 3.000.000: la lesione è di 1.333.333, e Chiara può agire in riduzione contro la liberalità fatta ad Andrea, misurata sui premi. Il capitale caso morte, che nel frattempo può valere 14.000.000, resta fuori dall'asse; ma la pretesa di Chiara non sparisce per questo. Come la riduzione venga poi eseguita in concreto verso il beneficiario è questione del singolo giudizio.
Un'avvertenza, che tiene insieme questa sezione e quella sul rischio demografico. Se la polizza viene riqualificata come prodotto finanziario puro, perché la compagnia non assume alcun rischio demografico, l'argomento che nella riunione fittizia entri l'intero capitale e non solo i premi diventa sostenibile. Nessuna decisione della Cassazione lo ha affermato in modo diretto per la successione; è una tesi dottrinale, e va detta come tale. Ma è una ragione in più per non risparmiare sulla copertura demografica.

L'imposta di successione e la riforma 2025

Le aliquote italiane sono basse per gli standard europei. Ciò che il D.Lgs. 139/2024 ha cambiato è il modo di pagarle, non quanto si paga.
Le aliquote e le franchigie, oggi nell'art. 7 del D.Lgs. 346/1990, sono queste. Coniuge e parenti in linea retta: 4 per cento sul valore che eccede 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario. Fratelli e sorelle: 6 per cento oltre 100.000 euro ciascuno. Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento senza franchigia. Tutti gli altri: 8 per cento senza franchigia. Per un beneficiario con disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 la franchigia sale a 1.500.000 euro. Un portafoglio da 10.000.000 lasciato a un figlio paga 360.000; a due figli 320.000; a coniuge e due figli 280.000; a un fratello 594.000; a un compagno non sposato 800.000.
L'esclusione che interessa la polizza sta nell'art. 12, comma 1, lettera c), dello stesso decreto: non concorrono a formare l'attivo ereditario le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto. La norma tributaria segue la norma civile: se il capitale è acquistato per diritto proprio ai sensi dell'art. 1920, non è un bene caduto in successione e non si tassa come tale. Con 10.000.000 in polizza e un figlio beneficiario, l'imposta di successione su quel capitale è zero, e la dichiarazione non lo elenca.

Che cosa ha fatto il D.Lgs. 139/2024

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 il decreto ha introdotto l'autoliquidazione: gli eredi calcolano e versano l'imposta «in base alla dichiarazione della successione», entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, che resta di dodici mesi dalla morte; l'ufficio controlla dopo. Le aliquote e le franchigie non sono state toccate. Il decreto ha inoltre eliminato il coacervo delle donazioni pregresse ai fini della franchigia nelle successioni, secondo le letture professionali che abbiamo consultato, e ha codificato la tassazione del trust all'uscita. Sulla rateazione le fonti secondarie riferiscono un acconto minimo del 20 per cento e il resto in rate trimestrali; il dettaglio va verificato sul testo prima di farci affidamento.

L'art. 4-bis: il trust si tassa quando trasferisce

Il nuovo art. 4-bis del Testo unico, in vigore dal 1° gennaio 2025, recepisce la linea che la Cassazione aveva aperto con Cass. 7 giugno 2019, n. 15453 («l'unica reale manifestazione di capacità contributiva può riscontrarsi soltanto ... nel momento in cui avverrà il trasferimento dei beni») e con Cass. 8082/2020, e che l'Agenzia delle Entrate aveva accolto con la Circolare 34/E del 20 ottobre 2022. La dotazione del trust non è un trasferimento imponibile; l'imposta si applica al trasferimento stabile ai beneficiari, con aliquote e franchigie determinate dal rapporto fra disponente e beneficiario in quel momento. Il terzo comma permette al disponente o al trustee di optare per il pagamento all'ingresso: nessun rimborso se l'imposta all'uscita sarebbe stata minore, 8 per cento senza franchigia se i beneficiari non sono determinati, e nessuna nuova imposta sui trasferimenti successivi alla stessa categoria di beneficiari. Che cosa questo significhi per un trust che detiene una polizza è nella sezione dedicata più sotto.

L'imposta sui redditi alla morte: art. 34 DPR 601/1973

Fino al 2014 il capitale caso morte era esente per intero. Dal 2015 è esente solo la parte che paga il rischio di morire. Il resto è reddito di capitale, come un riscatto.
L'art. 1, comma 658, della L. 190/2014 ha riscritto l'ultimo comma dell'art. 34 del DPR 601/1973: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche». Le sei parole «a copertura del rischio demografico» sono quelle che contano. La componente finanziaria del capitale, cioè il guadagno maturato sopra i premi, è reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera g-quater, TUIR e paga l'imposta sostitutiva del 26 per cento (art. 3 DL 66/2014), ridotta all'equivalente del 12,5 per cento per la quota riferibile a titoli di Stato e assimilati, che entra nella base al 48,08 per cento. Le polizze temporanee caso morte pure restano esenti per intero.
La Circolare 8/E del 1° aprile 2016 ha spiegato il calcolo per le unit-linked, e lo riportiamo come descritto dalle fonti professionali che l'hanno commentata. La base imponibile è il valore di riscatto teorico alla data della morte, meno i premi riferibili alla componente finanziaria. L'eccedenza del capitale caso morte rispetto a quel valore di riscatto, che è la vera copertura di rischio, è esente. Dove il contratto non separa i premi fra le due componenti, si applica un criterio proporzionale.

L'esempio della pagina

Premi versati 10.000.000; valore del fondo interno dedicato alla morte 14.000.000; guadagno finanziario 4.000.000. La compagnia, se ha optato per agire come sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 26-ter, comma 3, del DPR 600/1973 tramite il proprio rappresentante fiscale, trattiene 1.040.000 e versa al figlio 12.960.000. Se, per ipotesi, il contratto prevede una maggiorazione caso morte di 500.000 euro oltre il valore del fondo, quei 500.000 sono esenti e arrivano interi; i 4.000.000 no. Se la compagnia non ha optato, il beneficiario dichiara il reddito nel quadro RM. Il calcolatore qui sopra usa i 10.000.000 come valore alla morte e il 40 per cento come plusvalenza per tenere le due strade sullo stesso importo; la logica è la stessa.
Il confronto onesto va detto fino in fondo. Il portafoglio in nome proprio, tenuto fino alla morte, non paga il 26 per cento sul guadagno latente in quel momento: secondo l'impostazione prevalente il costo fiscale dell'erede è il valore dichiarato in successione, e il guadagno maturato dal defunto non viene tassato. Paga però il 4 per cento sopra la franchigia, e ha pagato ogni anno, mentre il contraente viveva, l'imposta su dividendi, cedole e realizzi. La polizza rinvia tutto questo, come descritto nella pagina sull'efficienza fiscale, e presenta il conto sul guadagno una sola volta, alla morte o al riscatto. Non azzera l'imposta sulla parte finanziaria; la sposta, e la sposta accanto a un capitale che non passa dalla successione.

Designare bene: clausola generica, nominativa, per relationem

La designazione è il punto in cui la maggior parte delle polizze viene scritta male. Non per malizia; per fretta, il giorno della sottoscrizione.
La clausola più diffusa è «gli eredi legittimi». Per anni i tribunali si sono divisi su che cosa significasse. Le Sezioni Unite, con la sentenza 30 aprile 2021, n. 11421, hanno chiuso la questione in tre punti. La designazione è un rinvio per relationem alla qualità di erede, che serve a individuare le persone. Il diritto del beneficiario è contrattuale, non successorio: si acquista per diritto proprio, anche se si è individuati come eredi. Fra più eredi designati, la somma si presume divisa in parti uguali, per capi, e non secondo le quote ereditarie. Un testamento successivo non modifica la designazione, salvo che la volontà di modificarla sia inequivoca. Una famiglia con tre figli che designa «gli eredi legittimi» ottiene quindi tre terzi, anche se il testamento assegna le quote in modo diverso; se voleva una ripartizione diversa doveva scriverla nella polizza.
La designazione nominativa dà certezza sul chi, ma invecchia. Un beneficiario premorto, un nipote nato dopo, un matrimonio finito: la compagnia paga chi trova scritto, e l'art. 1921 impedisce agli eredi di correggere dopo la morte. Va prevista una sostituzione, e la designazione va riletta a ogni evento familiare. La designazione per testamento è ammessa dall'art. 1920, ma il testamento viene pubblicato e chiunque ne può chiedere copia; chi tiene alla riservatezza designa nel contratto o con dichiarazione separata alla compagnia. Le scelte fra clausola generica, nominativa e riservata, e che cosa dire ai beneficiari mentre il contraente è in vita, sono trattate nell'articolo su designazione generica, nominativa e informativa ai beneficiari.

Tre regole di redazione

Prima: la designazione deve essere coerente con il resto del piano. Se il patto di famiglia assegna l'azienda a un figlio e la polizza serve a riequilibrare l'altro, la polizza deve dirlo con il nome dell'altro figlio, non con «gli eredi legittimi», che li includerebbe entrambi per capi. Seconda: la revoca e la sostituzione vanno pensate al momento della designazione, perché l'art. 1921 le rende impossibili dopo l'evento e le toglie agli eredi. Terza: se il beneficiario è un trust, la designazione deve indicare il trustee nella sua qualità, con riferimento all'atto istitutivo, in modo che la compagnia sappia a chi pagare e il trustee sappia con quale titolo riceve.

Trust, patto di famiglia e polizza: che cosa fa ciascuno

La polizza risponde a una domanda sul capitale finanziario. L'azienda, la governance e la durata fra generazioni sono domande diverse, e hanno strumenti diversi.

Il trust

L'Italia riconosce i trust regolati da una legge straniera in forza della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992; la giurisprudenza prevalente ammette anche il trust interno, con disponente e beni italiani e legge regolatrice straniera. Nulla negli artt. 1919 a 1927 c.c. impedisce che il trustee sia contraente della polizza, o che sia designato beneficiario: è una prassi consolidata, che le fonti riferiscono senza un precedente specifico, e va confermata con la compagnia caso per caso. Il trust aggiunge ciò che la polizza da sola non ha: una regola su come e quando il capitale viene distribuito ai figli, un trustee che decide nell'interesse di un nipote minorenne, una durata che va oltre la prima generazione. Fiscalmente, con l'art. 4-bis TUS, il trust che riceve il capitale caso morte non paga all'ingresso e viene tassato quando trasferisce ai beneficiari, con l'opzione per pagare prima. Quali dati del trust siano visibili nel Registro dei titolari effettivi è questione della pagina sulla riservatezza. Il tema è approfondito nell'articolo su trust dinastici e PPLI.

Il patto di famiglia

Gli artt. 768-bis a 768-octies c.c. permettono all'imprenditore di trasferire l'azienda, o al titolare di trasferire le partecipazioni societarie, a uno o più discendenti. Serve l'atto pubblico a pena di nullità; devono partecipare il coniuge e tutti i legittimari; gli assegnatari liquidano agli altri legittimari il valore della loro quota. Ciò che è ricevuto con il patto non è soggetto a collazione né a riduzione (art. 768-quater, quarto comma). È questo il punto in cui i due strumenti si incastrano. L'azienda di Brianza va al figlio che la guida con il patto, e la lite futura sulla legittima è chiusa per legge. La polizza, con la figlia beneficiaria, fornisce il capitale liquido che riequilibra. Ma la liquidazione dovuta dal patto si calcola sui valori del giorno del patto, mentre i premi della polizza restano nella riunione fittizia: il consulente deve tenere i due conti insieme, e non presumere che la polizza sia neutra.

Perché non il fondo patrimoniale, e non l'art. 2645-ter

Il fondo patrimoniale degli artt. 167 a 171 c.c. serve ai bisogni della famiglia, è legato al matrimonio e finisce con esso; la Cassazione legge quei bisogni in modo ampio, così che debiti d'impresa e tributari vi rientrano spesso, e il debitore porta l'onere della prova. Non è uno strumento di passaggio generazionale, e non è il contenitore naturale di una polizza. Il vincolo di destinazione dell'art. 2645-ter c.c. riguarda solo beni immobili o mobili registrati, con atto pubblico trascritto, per un massimo di novant'anni o per la vita del beneficiario: una polizza non è né l'uno né l'altro. Chi propone questi due istituti come alternativa alla polizza o al trust nel passaggio generazionale confonde la protezione dai creditori, che è il tema della pagina sulla protezione patrimoniale, con la trasmissione.

Che cosa la PPLI non fa

Le strutture non falliscono sulla legge. Falliscono su una promessa di troppo fatta il primo giorno.

Non aggira la legittima

L'art. 1923, secondo comma, c.c. fa salve collazione, imputazione e riduzione rispetto ai premi pagati. Cass. 3263/2016 e Cass. 29583/2021 hanno applicato la regola, e Trib. Sondrio 131/2025 l'ha ripetuta. Un figlio escluso o leso ricostruisce il patrimonio con i premi dentro, calcola la sua quota sugli artt. 536 e seguenti e agisce in riduzione. La polizza sposta il capitale fuori dall'asse e fuori dalla dichiarazione di successione; non sposta i legittimari fuori dalla porta. Un piano che regge è un piano in cui ciascun legittimario riceve, fra relictum e liberalità, almeno la sua quota.

Non azzera l'imposta sulla parte finanziaria

Dal 2015 l'esenzione IRPEF copre solo la componente che remunera il rischio demografico (art. 34 DPR 601/1973 come riscritto dalla L. 190/2014). Il guadagno maturato nella polizza paga il 26 per cento alla morte, come lo avrebbe pagato al riscatto. Sull'esempio di questa pagina sono 1.040.000 euro contro i 360.000 di imposta di successione che il portafoglio diretto avrebbe pagato con un figlio. Il vantaggio della polizza nella trasmissione sta altrove: nel rinvio dell'imposta durante la vita del contraente, nell'assenza dell'imposta di successione, nel pagamento diretto senza dichiarazione, nella copertura demografica esente. Chi presenta la polizza come esente per intero descrive la legge di dodici anni fa.

Non sostituisce il testamento e la governance

La polizza regola una cosa: chi riceve un capitale, e in quale misura. Non regola l'azienda, la casa, le partecipazioni, l'arte, la nomina di chi decide se un figlio non è in grado di farlo, l'età in cui un nipote riceve. Per questo servono il testamento, il patto di famiglia, spesso un trust, e una governance familiare scritta. Una designazione ben fatta ma isolata dal resto produce l'esito visto nel caso dei due figli: la polizza paga la figlia, il patto assegna l'azienda al figlio, e nessuno ha verificato che le due misure, sommate ai premi nella riunione fittizia, rispettino le quote. Le polizze che funzionano nel passaggio generazionale sono quelle scritte dopo il resto del piano, non prima. E quelle che perdono la copertura demografica per risparmiare sul costo del rischio perdono, con Cass. 3785/2024, il terreno su cui poggiavano.

Domande frequenti

La polizza vita rientra nella successione?

No, quanto al capitale. Per l'art. 1920, terzo comma, c.c. il beneficiario acquista un diritto proprio verso la compagnia: il capitale caso morte non entra nell'asse ereditario, non si divide secondo le quote ereditarie e non compare nella dichiarazione di successione. Sì, quanto ai premi: l'art. 1923, secondo comma, li tiene soggetti a collazione, imputazione e riduzione, quindi contano nella ricostruzione del patrimonio ai fini della legittima.

Si paga l'imposta di successione sul capitale della polizza?

No. L'art. 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 346/1990 esclude dall'attivo ereditario le indennità spettanti per diritto proprio in forza di assicurazioni stipulate dal defunto. Su 10.000.000 lasciati a un figlio, un portafoglio diretto paga il 4 per cento sopra la franchigia di 1.000.000, cioè 360.000; la polizza paga zero. In cambio, il guadagno finanziario maturato nella polizza sconta il 26 per cento alla morte: con 4.000.000 di guadagno sono 1.040.000.

Gli eredi possono contestare la polizza?

Possono agire sui premi, non sul capitale. Se i premi versati a favore di un beneficiario ledono la quota di legittima di un figlio o del coniuge, il legittimario leso può chiedere la riduzione della liberalità indiretta, come riconosciuto da Cass. 3263/2016 e Cass. 29583/2021. Gli eredi non possono invece revocare la designazione dopo la morte del contraente, perché l'art. 1921 c.c. lo vieta espressamente.

Che cosa succede alla morte dal punto di vista fiscale?

La compagnia calcola il guadagno finanziario, cioè il valore di riscatto teorico alla morte meno i premi riferibili alla componente finanziaria, e applica il 26 per cento, ridotto per la quota in titoli di Stato; se ha optato per agire come sostituto d'imposta, trattiene e versa, altrimenti il beneficiario dichiara nel quadro RM. La parte del capitale che eccede il valore di riscatto, cioè la copertura del rischio demografico, è esente da IRPEF per l'art. 34 DPR 601/1973. L'imposta di successione non si applica.

Meglio un beneficiario generico o nominativo?

Dipende da ciò che si vuole ottenere. La clausola «eredi legittimi» individua i beneficiari per relationem e, per le Sezioni Unite 11421/2021, divide il capitale in parti uguali fra loro, non secondo le quote ereditarie; un testamento successivo non la cambia se non con volontà inequivoca. La designazione nominativa dà certezza sulle persone e sulle proporzioni, ma va aggiornata a ogni evento familiare e deve prevedere sostituti, perché gli eredi non possono correggerla dopo la morte.

Il trust può essere beneficiario della polizza?

Sì, secondo la prassi consolidata: il trustee, nella sua qualità, può essere contraente o beneficiario, e nulla negli artt. 1919 e seguenti c.c. lo impedisce; l'Italia riconosce i trust per la Convenzione dell'Aja ratificata con la L. 364/1989. Dal 1° gennaio 2025 l'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 tassa il trust al momento del trasferimento ai beneficiari, con aliquote e franchigie del rapporto fra disponente e beneficiario, e con l'opzione per pagare all'ingresso. La compagnia va coinvolta prima, perché accetti la designazione nella forma corretta.

Una unit-linked vale come polizza vita ai fini successori?

Solo se la compagnia assume un rischio demografico reale, cioè promette alla morte una somma almeno in parte indipendente dal valore del fondo. Cass. 12 febbraio 2024, n. 3785, distingue le unit-linked garantite, parzialmente garantite e pure: nella unit-linked pura il contratto non ha funzione previdenziale e l'art. 1923 c.c. non si applica. Che la riqualificazione tolga anche il diritto proprio dell'art. 1920 e l'esclusione dall'imposta di successione è un argomento possibile, non ancora deciso dalla Cassazione; la prudenza suggerisce di non metterlo alla prova.

Che cosa cambia con la riforma 2025?

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto l'autoliquidazione dell'imposta di successione, da versare entro 90 giorni dal termine di dodici mesi per la dichiarazione, e ha codificato nell'art. 4-bis la tassazione del trust all'uscita. Le aliquote del 4, 6 e 8 per cento e le franchigie non sono cambiate. Per la polizza non cambia nulla: il capitale caso morte resta fuori dall'attivo ereditario per l'art. 12.

Fonti e riferimenti normativi

Gli esiti civilistici e fiscali descritti in questa pagina sono normativi e giurisprudenziali. Poggiano sulle fonti primarie elencate sotto e descrivono il diritto italiano alla data dell'ultima revisione. Aliquote e franchigie possono cambiare; le cifre riportate sono quelle in vigore a quella data e non costituiscono un parere su un caso concreto.

  • Art. 1920 c.c., assicurazione a favore di un terzo: il beneficiario designato acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione; forme della designazione.
  • Art. 1921 c.c., revoca della designazione: forme, limiti dopo l'evento, divieto di revoca da parte degli eredi; art. 1922 c.c., decadenza del beneficiario e revoca della designazione irrevocabile per liberalità.
  • Art. 1923 c.c., secondo comma: collazione, imputazione e riduzione restano applicabili rispetto ai premi pagati.
  • Artt. 536 a 544 c.c., legittimari e quote riservate; art. 540, secondo comma, diritto di abitazione del coniuge.
  • Cass. SS.UU. 30 aprile 2021, n. 11421: la clausola «eredi legittimi» è un rinvio per relationem, il diritto è contrattuale, la divisione fra più designati è per capi.
  • Cass. 19 febbraio 2016, n. 3263 e Cass. 22 ottobre 2021, n. 29583: la designazione a favore di chi non è a carico è presunta liberalità; oggetto della liberalità e della collazione sono i premi versati.
  • Cass. 12 febbraio 2024, n. 3785: unit-linked garantite, parzialmente garantite e pure; senza rischio demografico non si applica l'art. 1923 c.c.
  • Art. 12, comma 1, lettera c), D.Lgs. 346/1990: esclusione dall'attivo ereditario delle indennità spettanti per diritto proprio in forza di assicurazioni stipulate dal defunto; art. 7, aliquote 4, 6 e 8 per cento e franchigie; art. 4-bis, tassazione del trust all'uscita (D.Lgs. 139/2024).
  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: autoliquidazione dell'imposta di successione, aliquote invariate, art. 4-bis sul trust; Cass. 15453/2019 e 8082/2020, Circolare 34/E/2022 sulla tassazione del trust al trasferimento.
  • Art. 34, ultimo comma, DPR 601/1973 come riscritto dall'art. 1, comma 658, L. 190/2014: esenzione IRPEF limitata ai capitali caso morte a copertura del rischio demografico; Circolare 8/E del 1° aprile 2016, calcolo della componente finanziaria imponibile.
  • Art. 44, comma 1, lettera g-quater, TUIR e art. 45, comma 4: i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono redditi di capitale; art. 3 DL 66/2014, aliquota 26 per cento; art. 26-ter DPR 600/1973, sostituto d'imposta, anche per le compagnie estere in libera prestazione di servizi che abbiano optato.
  • Artt. 768-bis a 768-octies c.c., patto di famiglia: atto pubblico, partecipazione dei legittimari, esclusione da collazione e riduzione; L. 16 ottobre 1989, n. 364, ratifica della Convenzione dell'Aja sui trust.
  • Artt. 167 a 171 c.c., fondo patrimoniale, e art. 2645-ter c.c., vincolo di destinazione: perché nessuno dei due è lo strumento adatto a una polizza.

Ultima revisione 5 settembre 2026. Questa pagina ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale, fiscale o assicurativa. I nostri standard editoriali spiegano come raccogliamo le fonti e correggiamo il materiale.

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Ultimo aggiornamento 5 settembre 2026
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