Che cosa rivela una successione e che cosa una polizza vita tiene riservato
Lo studio di un notaio a Torino, un mercoledì di fine gennaio. Sul tavolo c'è una busta chiusa con un testamento olografo, due testimoni attendono in corridoio e i tre figli del defunto siedono uno accanto all'altro senza guardarsi. Fra pochi minuti il notaio redigerà il verbale di pubblicazione, leggerà il testo ad alta voce e ne manderà copia alla cancelleria del tribunale. Da quel momento chi vorrà leggere quel testamento potrà farlo. Non solo i figli. Chiunque. Nella stessa settimana, a duecento chilometri di distanza, una compagnia di assicurazione riceve un certificato di morte, verifica l'identità del beneficiario designato e dispone il bonifico. Nessun verbale, nessuna cancelleria, nessun registro consultabile. Nessuno dei tre figli saprà mai quanto è stato pagato, né a chi, a meno che il beneficiario non lo dica.
Le famiglie italiane parlano di riservatezza patrimoniale pensando a giurisdizioni e strutture. La scelta più concreta, in materia di successione, è più semplice e sta più vicina a casa: quale strumento detiene un attivo, e quindi se un documento che lo descrive finirà in un fascicolo che altri possono leggere. Questo articolo esamina che cosa rende visibile una successione in Italia, la dichiarazione di successione, la pubblicazione del testamento, i registri immobiliari e il Registro delle Imprese, e che cosa invece resta fra il contraente, la compagnia e il beneficiario di una polizza vita. Fa parte della nostra analisi sulla riservatezza della polizza vita; le esenzioni fiscali e il regime del diritto proprio del beneficiario sono trattati altrove e qui vengono solo richiamati.
La dichiarazione di successione e chi la legge
La dichiarazione di successione è disciplinata dagli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. 346/1990, il Testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni. Va presentata all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura della successione e descrive l'attivo ereditario: immobili con i dati catastali, partecipazioni sociali, conti correnti e depositi, titoli, crediti, con i rispettivi valori, oltre alle passività deducibili e ai dati anagrafici di tutti gli eredi e legatari. Non è un documento pubblico. Chi non è parte della successione non può chiederne copia all'Agenzia.
Il punto, tuttavia, non è il pubblico generico. Il punto sono i coeredi. La dichiarazione è unica per tutta la successione, viene presentata da uno degli obbligati ma vincola e riguarda tutti, e in pratica ogni erede la vede, la sottoscrive o ne riceve copia dal professionista che la predispone. Un figlio che non sapeva quanto valessero le quote della holding lo scopre leggendo il quadro delle partecipazioni. Un coniuge di seconde nozze scopre il conto presso la banca svizzera. Non c'è modo di compilare una dichiarazione parziale per un erede e completa per un altro: il documento è lo stesso per tutti, e l'attivo che vi compare diventa conoscenza condivisa della famiglia allargata, con tutto ciò che questo comporta in una successione già tesa.
Dal 1° gennaio 2025, per effetto del D.Lgs. 139/2024, gli eredi non aspettano più che l'ufficio liquidi l'imposta. La calcolano loro, in base alla dichiarazione, e la versano entro novanta giorni dal termine di presentazione. In concreto: dodici mesi dal decesso per presentare, altri novanta giorni per pagare, e l'Agenzia controlla dopo. Le aliquote non sono cambiate. Restano il 4% per coniuge e parenti in linea retta con franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, il 6% per fratelli e sorelle con franchigia di 100.000 euro, il 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini indicati dalla legge, l'8% per tutti gli altri. L'autoliquidazione ha una conseguenza pratica che riguarda la riservatezza: gli eredi devono conoscere il valore di ogni cespite per calcolare l'imposta, e quindi devono condividerlo fra loro prima di presentare la dichiarazione. Ciò che entra nell'attivo ereditario entra anche nella conversazione familiare.
La pubblicazione del testamento: la cancelleria e chiunque ne faccia richiesta
Il testamento olografo produce effetti solo dopo la pubblicazione. L'art. 620 c.c. dispone che chiunque sia in possesso di un testamento olografo debba presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore. Il notaio redige un verbale in forma di atto pubblico, alla presenza di due testimoni, nel quale descrive lo stato del testamento e ne riproduce il contenuto. Il verbale, con il testamento allegato, viene poi trasmesso in copia alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione. La norma è esplicita sul punto che interessa qui: presso la cancelleria chiunque ne faccia richiesta può prenderne visione e ottenerne copia.
La stessa norma si applica, con gli adattamenti, al testamento segreto, e il testamento pubblico è per definizione un atto notarile. In tutti i casi, dopo la morte, il contenuto del testamento è consultabile da persone che non sono eredi, non sono legatari e non hanno alcun interesse giuridico nella successione. Un giornalista, un concorrente, un ex socio, un creditore di un erede. Il testamento nomina i beneficiari, descrive i beni che attribuisce, spesso ne indica il valore o i motivi della scelta. Una famiglia che scrive nel testamento "lascio a mio figlio Andrea la villa di Portofino e a mia figlia Chiara la partecipazione nella società" ha scritto un documento che, da un certo giorno in poi, non è più suo.
A questo si aggiunge il Registro Generale dei Testamenti, istituito dalla L. 25 maggio 1981 n. 307 presso il Ministero della Giustizia. Vi vengono iscritti i testamenti pubblici, i testamenti segreti, i depositi di testamenti olografi presso notaio e i verbali di pubblicazione. Il registro non contiene il testo, ma consente, dopo la morte, di sapere se esiste un testamento e presso quale notaio si trova. Il meccanismo è concepito perché nessun testamento resti nascosto. Funziona bene. Ma per la stessa ragione rende impossibile che un testamento resti riservato.
I registri immobiliari e il Registro delle Imprese
Il testamento e la dichiarazione di successione non sono le uniche finestre. Gli immobili passano per la trascrizione. L'accettazione dell'eredità e gli acquisti mortis causa vengono trascritti nei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2643 e seguenti c.c., e i registri immobiliari, come il catasto, sono pubblici: chiunque può effettuare una visura su una persona o su un immobile, per nome o per identificativo catastale, e ricostruire ciò che una famiglia possiede, quando lo ha acquistato e da chi lo ha ereditato. Le società non sono più discrete. Per le s.r.l., l'art. 2470 c.c. prevede che il trasferimento delle quote, anche per successione, sia depositato presso il Registro delle Imprese, e la compagine sociale di una s.r.l. è visibile a chiunque acquisti una visura. Per le s.p.a. non quotate, i soci emergono attraverso l'elenco soci depositato annualmente o attraverso il libro soci; è meno immediato, ma non è segreto.
Il quadro che ne risulta è coerente. In Italia, la successione di un patrimonio composto da immobili, partecipazioni e conti bancari lascia una traccia documentale in almeno quattro luoghi: la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, condivisa fra tutti gli eredi; il verbale di pubblicazione del testamento, aperto a chiunque; i registri immobiliari, aperti a chiunque; il Registro delle Imprese, aperto a chiunque. Sono quattro strade diverse, ma conducono allo stesso risultato: ciò che passa per l'asse ereditario viene descritto per iscritto, e la descrizione non appartiene più alla famiglia.
Che cosa fa una polizza vita con beneficiario designato
La polizza vita segue un percorso diverso perché il diritto del beneficiario non nasce dalla successione. L'art. 1920 c.c., al terzo comma, dispone che per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In una frase: il beneficiario riceve il capitale dalla compagnia in forza del contratto, non dal defunto in forza del testamento o della legge. La designazione può essere fatta nel contratto, con dichiarazione scritta successiva comunicata all'assicuratore, oppure per testamento; e la giurisprudenza ammette la designazione generica.
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Chiedere informazioni sulla guida →La conseguenza fiscale è l'esclusione dall'attivo ereditario. L'art. 12, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 346/1990 non comprende nell'attivo le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto. Non ripetiamo qui il regime, che il nostro articolo su polizza vita, successione ed esenzioni tratta per esteso, e che si inserisce nel quadro più ampio della pianificazione successoria con la polizza. Qui interessa la conseguenza documentale, che è di una semplicità disarmante: il capitale caso morte non è nell'attivo ereditario, quindi non va nella dichiarazione di successione, quindi i coeredi non lo vedono nella dichiarazione. Non è nel testamento, se la designazione è stata fatta nel contratto o con dichiarazione separata, quindi non passa per la cancelleria del tribunale. Non è un immobile né una quota sociale, quindi non compare in alcun registro pubblico. Il pagamento è un'operazione fra la compagnia e il beneficiario, regolata da un contratto di cui la famiglia allargata può ignorare l'esistenza.
Questo vale allo stesso modo per una polizza tradizionale sottoscritta in banca e per una polizza di private insurance con fondo interno dedicato emessa da una compagnia lussemburghese in libera prestazione di servizi. La struttura giuridica del pagamento al beneficiario è la stessa; cambia solo la scala. Con una differenza pratica per le polizze estere, di cui diremo fra poco: la compagnia estera ha obblighi propri verso il Fisco italiano, e la riservatezza di cui stiamo parlando è riservatezza verso i privati, non verso l'Agenzia delle Entrate.
Il limite: i premi, la collazione e la riduzione
Sarebbe scorretto lasciare intendere che la polizza sottragga il capitale a ogni regola successoria. Non è così, e la norma che lo dice è la stessa che tutela il beneficiario. L'art. 1923 c.c., al secondo comma, fa salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni. In una frase: ciò che il contraente ha versato alla compagnia può essere trattato come una liberalità indiretta a favore del beneficiario, e i legittimari lesi possono agirvi contro; ciò che la compagnia paga al beneficiario, invece, non entra nell'asse.
La Cassazione ha ribadito la distinzione. Con la sentenza n. 3263 del 19 febbraio 2016 la terza sezione ha affermato che la designazione di un beneficiario non legato al contraente da vincoli di mantenimento o dipendenza economica si presume fatta a titolo di liberalità, e che l'oggetto della liberalità è costituito dai premi versati all'assicuratore. Con la sentenza n. 29583 del 22 ottobre 2021 la seconda sezione, in una controversia fra fratelli su una polizza unit-linked alimentata con un premio di circa 800.000 euro, ha applicato la collazione ai premi come donazione indiretta, ponendo a carico del beneficiario l'onere di provare che il vantaggio conseguito fosse inferiore ai premi. Nella giurisprudenza di merito il Tribunale di Sondrio, sentenza n. 131 del 2 maggio 2025, lo ha scritto con parole nette: solo i premi versati dal contraente sono considerati una liberalità e sono quindi soggetti all'azione di riduzione, mentre il capitale liquidato al beneficiario alla morte del contraente non fa parte dell'asse ereditario.
Un esempio con numeri aiuta a misurare il limite. Un imprenditore vedovo con due figli lascia un patrimonio di 6.000.000 di euro fra immobili, partecipazioni e liquidità. Anni prima aveva versato 2.000.000 di euro in una polizza designando beneficiario un nipote. Ai fini della legittima, i premi si aggiungono fittiziamente al relictum: la massa da considerare è 8.000.000. Con due figli la quota riservata è di due terzi, 5.333.333 euro, e la disponibile è di 2.666.667 euro. I 2.000.000 di premi rientrano nella disponibile: nessuna lesione, nessuna riduzione. Se il patrimonio residuo fosse stato di 2.000.000 invece di 6.000.000, la massa sarebbe 4.000.000, la riservata 2.666.667 e i figli, che ricevono solo 2.000.000, avrebbero titolo per agire in riduzione sui premi. Non sul capitale liquidato, che potrebbe essere cresciuto o diminuito nel frattempo, ma sui premi. La riservatezza, in questo secondo scenario, cede: un'azione di riduzione richiede la prova dei premi, e la polizza viene alla luce nel processo.
"Eredi legittimi": che cosa hanno deciso le Sezioni Unite
La clausola più diffusa nei contratti italiani designa come beneficiari gli "eredi legittimi" o gli "eredi testamentari" del contraente. Per anni i tribunali si sono divisi su due questioni: se quella formula trasformasse il capitale in un bene ereditario e come dividerlo fra più eredi. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021, ha chiuso il contrasto. La designazione degli eredi legittimi è un rinvio per relationem alla qualità di erede, serve a individuare i beneficiari e non muta la natura del loro diritto, che resta contrattuale e non successorio. Fra più eredi designati, il capitale si presume ripartito in parti uguali, per capi, e non secondo le quote ereditarie. Un testamento successivo non modifica la designazione a meno che la volontà di revocarla non risulti in modo inequivoco.
Per la riservatezza la decisione ha due facce. Da un lato conferma che anche con la designazione generica il capitale non transita per l'asse e non entra nella dichiarazione di successione. Dall'altro, la designazione generica obbliga la compagnia a identificare chi sia erede, e per farlo chiederà atto notorio, certificati, spesso copia del testamento pubblicato. Il beneficiario nominativo viene pagato esibendo un documento d'identità e il certificato di morte; l'erede legittimo viene pagato dimostrando di essere tale, e la dimostrazione coinvolge il resto della famiglia. Chi vuole una liquidazione discreta ha dunque una ragione in più per designare per nome, argomento che approfondiamo nell'articolo sulla designazione generica o nominativa e sull'informativa ai beneficiari.
L'errore che annulla tutto
C'è un modo, uno solo ma frequente, per riportare il capitale della polizza dentro il fascicolo successorio, ed è una riga del modulo di sottoscrizione. Se la polizza è resa pagabile al contraente stesso, alla sua "eredità" o "ai miei eredi" senza altra cura, il capitale rischia di essere trattato come credito del defunto verso la compagnia e non come diritto proprio di un terzo designato. Un credito del defunto è un elemento dell'attivo ereditario: va nella dichiarazione di successione, viene visto da tutti i coeredi, sconta l'imposta con le aliquote e le franchigie ordinarie, ed è aggredibile dai creditori dell'eredità. Tutto ciò che il contratto poteva fare viene annullato da una designazione compilata con distrazione, lasciata in bianco, o mai aggiornata dopo un divorzio.
Le Sezioni Unite del 2021 hanno reso meno pericolosa la formula "eredi legittimi", perché l'hanno letta come designazione di terzi e non come attribuzione all'eredità. Ma la stessa sentenza segnala il secondo errore: la designazione può essere revocata o modificata per testamento, e la revoca opera solo se inequivoca. Un testamento che dispone "lascio tutto a mia moglie" non revoca, di per sé, la designazione fatta anni prima in favore dei figli nel contratto; un testamento che dice "revoco la designazione beneficiaria della polizza n. 12345 e designo mia moglie" la revoca. Chi scrive il secondo tipo di clausola ottiene la modifica ma paga un prezzo di riservatezza, perché il numero di polizza e il nome del nuovo beneficiario finiscono nel verbale di pubblicazione, aperto a chiunque. Chi vuole entrambe le cose, la modifica e la discrezione, la ottiene con una dichiarazione scritta comunicata alla compagnia, che l'art. 1920 c.c. ammette e che nessuna cancelleria vedrà mai. L'art. 1921 c.c. aggiunge un ultimo vincolo: la revoca non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del contraente. Ciò che il contraente non ha sistemato in vita non può più essere sistemato.
Che cosa questo non significa
La riservatezza di cui parliamo ha confini precisi ed è bene dirli tutti.
Non significa invisibilità verso il Fisco. Il capitale caso morte non entra nella dichiarazione di successione, ma la compagnia che lo paga ha obblighi propri. Se è un assicuratore stabilito in Italia, i rapporti a contenuto finanziario sono comunicati all'Anagrafe dei rapporti finanziari. Se è un assicuratore estero, la polizza è un rapporto oggetto di scambio automatico di informazioni secondo il CRS e la direttiva DAC2, e l'Agenzia delle Entrate riceve i dati dal 2017; in più, salvo ricorrano le condizioni di esonero, il contraente l'ha dichiarata ogni anno nel quadro RW. Chi vede il fascicolo della polizza dal lato della compagnia, e che cosa arriva all'Agenzia, è l'oggetto del nostro articolo sul segreto assicurativo lussemburghese, il GDPR e il CRS.
Non significa esenzione dall'imposta sui redditi. Dal 1° gennaio 2015 solo la componente del capitale che remunera il rischio demografico è esente da IRPEF; la componente finanziaria è tassata con l'imposta sostitutiva del 26%, ridotta per la parte riferibile a titoli di Stato. Il capitale che arriva al beneficiario è, per questa parte, un capitale al netto d'imposta, e il dettaglio è nell'articolo sulle esenzioni già richiamato.
Non significa protezione dai legittimari. I premi sono esposti a riduzione e collazione, come si è visto. Una famiglia che intende usare la polizza per favorire un figlio o un nipote oltre la disponibile non ottiene riservatezza, ottiene un contenzioso.
Non significa che qualsiasi contratto chiamato polizza produca questi effetti. La giurisprudenza recente della Cassazione, in particolare la sentenza n. 3785 del 12 febbraio 2024, riserva il regime assicurativo ai contratti in cui l'assicuratore assume un rischio demografico reale. Una unit-linked "pura", in cui la morte determina solo il momento del pagamento e non l'ammontare, può essere riqualificata come prodotto finanziario, e in quel caso l'acquisto iure proprio del beneficiario e l'esclusione dall'attivo ereditario diventano argomenti discussi e non certezze. Le conseguenze sull'imposta di successione non sono state decise dalla Cassazione: sono un rischio, non una regola. Il tema dell'aggredibilità della polizza, che è cosa diversa dalla sua visibilità, è di competenza della nostra pagina sulla protezione patrimoniale.
Non significa, infine, che la polizza sia protetta da una richiesta giudiziale. In una causa fra coeredi, in una separazione, in un'azione di riduzione, il giudice può ordinare l'esibizione di documenti e disporre indagini patrimoniali. Che cosa una controparte può ottenere, e con quali strumenti, è spiegato nell'articolo su divorzio, contenzioso e polizza vita.
Quanto vale davvero
Conviene essere precisi sulla dimensione del vantaggio. Una designazione beneficiaria non rende una famiglia invisibile. Toglie un attivo, uno solo, da quattro documenti: la dichiarazione condivisa fra i coeredi, il testamento pubblicato, la visura immobiliare e la visura camerale. Quando quell'attivo rappresenta una parte importante del patrimonio liquido, l'effetto è sostanziale: i coeredi conoscono la casa e l'azienda, che comunque non si possono nascondere, e non conoscono l'entità di ciò che è andato altrove. Quando l'attivo è modesto rispetto al resto, l'effetto è modesto.
La ragione onesta per occuparsene non è l'occultamento, che verso il Fisco non esiste e verso i legittimari non regge. È che una successione italiana comunica a molti per proteggere pochi, e i pochi sono di solito già titolati a sapere per altra via. Gli eredi che devono conoscere ciò che ricevono lo apprendono dal notaio. I creditori dell'eredità hanno i loro strumenti. Il pubblico residuo di una cancelleria e di una visura è composto da persone senza alcun titolo, e per una famiglia con un cognome riconoscibile quel pubblico non è teorico. Le ragioni per sottoscrivere una polizza sono economiche e successorie, non di riservatezza. Ma quando la struttura è corretta per le sue ragioni, l'effetto documentale è reale, è ancorato a norme precise, e costa solo l'attenzione di chi compila la clausola beneficiaria.
Domande frequenti
La polizza vita va dichiarata nella dichiarazione di successione?
Il capitale caso morte pagato a un beneficiario designato non fa parte dell'attivo ereditario. L'art. 1920, terzo comma, c.c. attribuisce al beneficiario un diritto proprio verso l'assicuratore, e l'art. 12, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 346/1990 esclude dall'attivo le indennità spettanti per diritto proprio in forza di assicurazioni stipulate dal defunto. Il capitale quindi non va indicato nella dichiarazione, non concorre alla base dell'imposta di successione e non viene visto dai coeredi attraverso quel documento. La conclusione cambia se la polizza è resa pagabile al contraente o alla sua eredità: in quel caso il credito verso la compagnia entra nell'asse e nella dichiarazione.
Chi può leggere un testamento dopo la pubblicazione?
Chiunque. L'art. 620 c.c. prevede che il notaio, dopo aver redatto il verbale di pubblicazione con due testimoni, ne trasmetta copia alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e che presso la cancelleria chiunque ne faccia richiesta possa prenderne visione ed estrarne copia. Il Registro Generale dei Testamenti, istituito dalla L. 307/1981, consente inoltre di sapere, dopo la morte, se esista un testamento e presso quale notaio sia depositato. Il contenuto di un testamento pubblicato non è quindi riservato alla famiglia: un terzo senza alcun interesse nella successione può leggerlo.
I coeredi vengono a sapere del capitale pagato al beneficiario?
Non attraverso i documenti della successione. Il capitale non è nella dichiarazione di successione e, se la designazione è stata fatta nel contratto o con dichiarazione scritta alla compagnia, non è nel testamento. La compagnia paga il beneficiario senza avvisare gli altri eredi. I coeredi possono però venirne a conoscenza in altri modi: attraverso gli estratti conto del defunto, che mostrano i premi versati; attraverso un'azione di riduzione o di collazione, che riguarda i premi ai sensi dell'art. 1923, secondo comma, c.c.; attraverso un ordine di esibizione del giudice in un contenzioso. La riservatezza opera in assenza di lite, non contro un giudice.
Che cosa succede se il beneficiario indicato è "la mia eredità" o "i miei eredi"?
Le due formule non sono equivalenti. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11421/2021, hanno letto la designazione degli "eredi legittimi" come rinvio alla qualità di erede per individuare terzi beneficiari, con diritto contrattuale e ripartizione per capi: il capitale resta fuori dall'asse. Una polizza resa invece pagabile al contraente stesso o alla sua eredità fa nascere un credito del defunto verso la compagnia, che entra nell'attivo ereditario, nella dichiarazione di successione e nella base imponibile. È l'errore più comune e più costoso, e si evita con una designazione nominativa o con una clausola redatta con cura, come spiegato nel nostro articolo sulla clausola beneficiaria.
Un testamento successivo può cambiare il beneficiario della polizza?
Sì, perché l'art. 1920 c.c. ammette la designazione per testamento e l'art. 1921 c.c. la revoca nelle stesse forme. Le Sezioni Unite del 2021 hanno però precisato che un testamento successivo modifica la designazione solo quando la volontà di revocarla risulta in modo inequivoco. Una clausola generica di istituzione di erede universale non basta; occorre un riferimento riconoscibile alla polizza o alla designazione. Chi usa il testamento per farlo accetta che il numero di polizza e il nuovo beneficiario diventino leggibili in cancelleria dopo la pubblicazione. Una dichiarazione scritta comunicata alla compagnia ottiene lo stesso effetto in forma riservata.
I legittimari possono attaccare la polizza?
Possono attaccare i premi, non il capitale. L'art. 1923, secondo comma, c.c. fa salve, rispetto ai premi pagati, le norme su collazione, imputazione e riduzione. La Cassazione (sent. 3263/2016 e 29583/2021) tratta i premi versati come donazione indiretta al beneficiario: se, sommati fittiziamente al relictum, eccedono la quota disponibile, i legittimari lesi possono chiederne la riduzione, e il beneficiario deve provare che il vantaggio ricevuto è stato inferiore ai premi. Il capitale liquidato dalla compagnia resta fuori dall'asse. Se la polizza fosse riqualificata come prodotto finanziario privo di rischio demografico, l'argomento potrebbe estendersi, ma nessuna decisione della Cassazione lo ha stabilito ai fini successori.
Che cosa cambia con l'autoliquidazione introdotta dal D.Lgs. 139/2024?
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 gli eredi calcolano e versano l'imposta di successione da soli, in base alla dichiarazione, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, che resta fissato a dodici mesi dal decesso. L'ufficio controlla in seguito. Aliquote e franchigie non sono cambiate: 4% con franchigia di 1.000.000 di euro per coniuge e parenti in linea retta, 6% e 8% per le altre categorie. Per la riservatezza l'effetto è indiretto ma concreto: per autoliquidare, gli eredi devono conoscere e condividere il valore di ogni cespite dell'attivo prima della presentazione. Il capitale della polizza, non essendo nell'attivo, resta fuori da questo scambio.
La riservatezza della polizza vale anche verso l'Agenzia delle Entrate?
No. L'esclusione dall'attivo ereditario riguarda la dichiarazione di successione e i coeredi, non il Fisco. Le compagnie stabilite in Italia comunicano i rapporti a contenuto finanziario all'Anagrafe dei rapporti finanziari. Le compagnie estere trasmettono i dati sui contratti con valore di riscatto secondo il CRS e la direttiva DAC2, recepite con la L. 95/2015 e il DM 28 dicembre 2015, e lo scambio con l'Agenzia delle Entrate è attivo dal 2017. Il contraente residente, salvo le condizioni di esonero, dichiara la polizza estera ogni anno nel quadro RW. La componente finanziaria del capitale caso morte è inoltre tassata al 26%. La riservatezza è verso i privati; verso il Fisco la trasparenza è completa.
Fonti e riferimenti normativi
Codice civile: art. 620 (pubblicazione del testamento olografo), artt. 1920, 1921 e 1923 (assicurazione a favore di terzo, revoca della designazione, diritti dei creditori e degli eredi), art. 2470 (trasferimento delle quote di s.r.l.), artt. 2643 e seguenti (trascrizione), artt. 536 e seguenti (legittimari). L. 25 maggio 1981 n. 307 (Registro Generale dei Testamenti). D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 (aliquote e franchigie), art. 12, comma 1, lettera c) (esclusioni dall'attivo ereditario), artt. 28 e seguenti (dichiarazione di successione), come modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (autoliquidazione). Art. 34 DPR 601/1973 come sostituito dall'art. 1, comma 658, L. 190/2014 (esenzione limitata al rischio demografico). L. 95/2015 e DM 28 dicembre 2015 (scambio automatico CRS/DAC2). Cass. SS.UU. 30 aprile 2021 n. 11421; Cass. sez. III 19 febbraio 2016 n. 3263; Cass. sez. II 22 ottobre 2021 n. 29583; Cass. sez. I 12 febbraio 2024 n. 3785; Trib. Sondrio 2 maggio 2025 n. 131.
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