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Riservatezza

Beneficiari della polizza vita, designazione generica o nominativa

5 settembre 2026 · 21 min di lettura · Di

Una sala riunioni a Bergamo, in un family office che segue tre generazioni della stessa famiglia. Il fondatore, settantadue anni, ha appena firmato la proposta di una polizza con un premio unico di 4.000.000 di euro e si ferma sulla riga della clausola beneficiaria. Ha tre possibilità davanti a sé e tre domande che le accompagnano. Può scrivere "i miei eredi legittimi", può scrivere i nomi dei due figli e del nipote, oppure può indicare il trustee del trust di famiglia. Poi vuole sapere se i figli devono essere informati, se il nipote di diciannove anni riceverà un bonifico da oltre un milione il giorno dopo il funerale, e se c'è un modo per cambiare idea fra dieci anni senza che nessuno lo sappia. Il consulente risponde che le tre domande hanno tre risposte diverse e che la scelta della clausola le determina tutte.

Questo articolo tratta ciò che una famiglia deve, può e non deve dire ai beneficiari di una polizza vita, e come la forma della designazione cambia la risposta: la designazione generica agli "eredi legittimi" dopo le Sezioni Unite del 2021, quella nominativa, quella per relationem, quella per testamento; la revocabilità dell'art. 1921 c.c. e la designazione irrevocabile; l'assenza di un obbligo di informare il beneficiario in vita e i diritti degli eredi dopo la morte; le polizze dormienti; il trust come beneficiario per tenere le somme lontane da un erede giovane; e il limite dei premi ai fini della legittima. Fa parte della nostra analisi sulla riservatezza della polizza vita. La redazione tecnica della clausola è trattata nell'articolo sulla clausola beneficiaria nel passaggio generazionale, al quale rinviamo per il testo delle formule.

Le quattro forme della designazione

L'art. 1920 c.c. ammette che la designazione del beneficiario sia fatta nel contratto, con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento, e che sia valida anche quando il beneficiario è indicato in modo generico. Da questa norma discendono, nella pratica, quattro forme. La designazione nominativa indica una o più persone per nome, con i dati identificativi e di solito con le quote. La designazione generica rinvia a una categoria, tipicamente "gli eredi legittimi" o "gli eredi testamentari". La designazione per relationem individua il beneficiario attraverso un rapporto che sarà accertato al momento dell'evento: "il coniuge al momento del decesso", "i figli nati e nascituri in parti uguali", "i discendenti in linea retta per stirpi". La designazione per testamento, infine, affida la scelta a un atto che produce effetti dopo la morte e che, come vedremo, ha un costo in termini di riservatezza.

Le quattro forme non differiscono per la natura del diritto, che è sempre un diritto proprio del beneficiario verso l'assicuratore ai sensi del terzo comma dell'art. 1920 c.c. e non un diritto successorio. Differiscono per tre cose: quanto è facile identificare chi deve essere pagato, quanto è facile modificare la scelta, e quante persone vengono a sapere della polizza lungo la strada. Su queste tre variabili si gioca la riservatezza.

"Eredi legittimi" dopo le Sezioni Unite 11421/2021

Per decenni la clausola più usata in Italia ha generato liti. Se il contraente scriveva "eredi legittimi", il capitale andava diviso secondo le quote ereditarie o in parti uguali? E se dopo il contratto faceva un testamento che istituiva un erede diverso, la designazione cambiava? La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021, ha dato tre risposte. La designazione degli eredi legittimi è un rinvio per relationem alla qualità di erede, che serve a individuare i beneficiari, e non trasforma il diritto da contrattuale in successorio. Fra più eredi designati, il capitale si presume ripartito in parti uguali, per capi, e non secondo le quote ereditarie. Un testamento successivo modifica la designazione solo se la volontà di farlo risulta in modo inequivoco.

La regola per capi produce risultati che il contraente spesso non immagina. Un capitale di 3.000.000 di euro con la clausola "eredi legittimi", in una famiglia con coniuge e due figli, va diviso in tre parti uguali di 1.000.000 di euro ciascuna, anche se le quote ereditarie del coniuge e dei figli, nella successione legittima, sono diverse. Chi voleva che il coniuge ricevesse di più, o di meno, doveva scriverlo. Chi ha un figlio premorto con discendenti deve chiedersi se i nipoti subentrino per rappresentazione e in quale misura, e le Sezioni Unite non hanno risolto ogni dubbio su questo punto. La clausola generica è un modo per non decidere, e chi non decide accetta la decisione del giudice.

Dal punto di vista della riservatezza, la clausola generica ha un difetto ulteriore. Per pagare "gli eredi legittimi" la compagnia deve accertare chi lo sia: chiede un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva, i certificati di stato di famiglia, spesso copia del testamento pubblicato o una dichiarazione della sua inesistenza. Ogni documento coinvolge un notaio, un ufficio comunale, la cancelleria di un tribunale. Il beneficiario nominativo, invece, si presenta con un documento d'identità e il certificato di morte. La prima liquidazione richiede mesi e passa per la famiglia allargata; la seconda richiede settimane e passa per una persona sola.

Nominativa e per relationem: che cosa si guadagna e che cosa si rischia

La designazione nominativa dà certezza e discrezione. La compagnia sa chi pagare, il beneficiario sa cosa chiedere, nessun altro deve essere coinvolto. Il rischio è che la vita cambi e la clausola no: un beneficiario premorto, un coniuge divorziato, un figlio nato dopo. Se il beneficiario nominato muore prima del contraente e la clausola non prevede una sostituzione, la designazione resta priva di destinatario, e la sorte del capitale dipende dalle condizioni di polizza e dal testamento, con esiti che possono riportarlo nell'asse ereditario. Per questo le clausole nominative ben redatte prevedono sempre sostituti e quote, e per questo vanno rilette a ogni evento familiare rilevante.

La designazione per relationem cerca di ottenere la stabilità della clausola generica senza la sua indeterminatezza. "I figli nati e nascituri in parti uguali, con rappresentazione a favore dei loro discendenti" copre i nati dopo il contratto e i premorti, senza che il contraente debba tornare in compagnia. "Il coniuge al momento del decesso" esclude automaticamente l'ex coniuge. La compagnia dovrà comunque verificare i rapporti di famiglia, con una parte dei documenti richiesti per la clausola generica, ma con un perimetro molto più stretto. È la forma preferita da chi vuole una clausola che invecchi bene, e il nostro articolo sulla clausola beneficiaria già richiamato ne propone le formule.

La designazione per testamento e il suo prezzo

L'art. 1920 c.c. ammette la designazione per testamento, e l'art. 1921 c.c. ammette che la revoca sia fatta nelle stesse forme. Un contraente può quindi lasciare in bianco la clausola, o scrivere una clausola generica, e affidare la scelta a un testamento che nessuno leggerà finché è in vita. Il vantaggio è la segretezza in vita: nemmeno la compagnia sa chi sarà pagato. Il prezzo arriva dopo la morte. Il testamento olografo va pubblicato da un notaio con verbale trasmesso alla cancelleria del tribunale, dove chiunque può chiederne copia ai sensi dell'art. 620 c.c., e la clausola che designa il beneficiario della polizza n. tale, con il nome e l'importo, diventa un documento pubblico. Il meccanismo, e la differenza con la dichiarazione di successione, sono spiegati nell'articolo su dichiarazione di successione, testamento e polizza vita.

C'è una via di mezzo che le famiglie usano poco e che merita di essere conosciuta. La designazione o la revoca possono essere fatte con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, e nulla impedisce che quella dichiarazione sia consegnata alla compagnia in busta chiusa, con l'istruzione di aprirla solo al decesso, o depositata presso un notaio con lo stesso vincolo, purché la forma scelta consenta di provare la data e la comunicazione all'assicuratore. La riservatezza è la stessa del testamento, l'esposizione dopo la morte è molto minore, perché la dichiarazione non passa per la pubblicazione e non finisce in cancelleria. Le compagnie hanno prassi diverse su questo punto, e la fattibilità va verificata contratto per contratto.

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Revocabile o irrevocabile: l'art. 1921 c.c.

La designazione è revocabile, e questo è il punto di partenza. L'art. 1921 c.c. pone tre limiti. La revoca non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del contraente: ciò che il contraente non ha cambiato in vita non si cambia più. Non può essere fatta, dopo che si è verificato l'evento, se il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. E se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, la revoca non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare. In una frase: la designazione ordinaria resta nelle mani del contraente fino all'ultimo giorno; la designazione irrevocabile passa nelle mani del beneficiario nel momento in cui questi dichiara di accettarla.

Questo meccanismo lega la forma della designazione alla questione dell'informativa. Se la designazione è revocabile, informare il beneficiario non cambia nulla dal punto di vista giuridico: il contraente può cambiarla domani, e il beneficiario informato ha solo un'aspettativa. Se la designazione è irrevocabile, informare il beneficiario e ricevere la sua dichiarazione di voler profittare consolida il diritto e toglie al contraente ogni possibilità di ripensamento, salvo i casi dell'art. 1922 c.c., che rende inefficace la designazione se il beneficiario attenta alla vita dell'assicurato e consente la revoca della designazione irrevocabile fatta a titolo di liberalità nei casi previsti dall'art. 800 c.c., ingratitudine e sopravvenienza di figli. Una designazione irrevocabile in favore di un figlio, accettata dal figlio, è dunque una scelta definitiva, e viene usata in contesti precisi: accordi di separazione, garanzie verso un creditore, patti familiari in cui un figlio rinuncia ad altro in cambio della polizza. Fuori da quei contesti, la revocabilità è la regola e non c'è ragione di rinunciarvi.

Il beneficiario non deve essere informato in vita

Nessuna norma italiana obbliga il contraente, o la compagnia, a informare il beneficiario della designazione durante la vita del contraente. La compagnia tratta i dati del beneficiario per l'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, senza il suo consenso e senza dovergli comunicare nulla. Il contraente può scegliere di dire tutto, di dire qualcosa, o di non dire niente, e la scelta è legittima in tutte e tre le versioni.

Le famiglie oscillano fra due timori. Il primo è che il beneficiario, sapendo, cambi il proprio comportamento: un figlio ventenne che sa di essere destinatario di 1.500.000 euro è un figlio diverso, e non sempre in meglio. Il secondo è che il beneficiario, non sapendo, non riscuota mai. Sono entrambi fondati, e la risposta non è la stessa per tutti. Una prassi diffusa e ragionevole è quella della lettera chiusa: il contraente informa una persona di fiducia, il commercialista, il notaio, l'avvocato di famiglia, dell'esistenza della polizza e dei beneficiari, e lascia istruzioni scritte da consegnare al decesso. Il beneficiario non sa nulla in vita del contraente e sa tutto entro pochi giorni dalla morte. Un'alternativa è informare il beneficiario dell'esistenza della polizza senza dirne l'importo, che è ciò che modifica i comportamenti. Un'altra ancora, per i patrimoni importanti, è quella di cui diremo fra poco: designare un trust, e far sì che il beneficiario finale non abbia bisogno di sapere nulla perché non sarà lui a riscuotere.

Dopo la morte: chi può chiedere, e le polizze dormienti

Dopo la morte del contraente il quadro cambia. Il beneficiario ha il diritto di chiedere alla compagnia il pagamento e le informazioni necessarie per ottenerlo. Gli eredi, anche se non beneficiari, hanno un interesse riconosciuto: l'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 consente l'esercizio dei diritti sui dati personali del defunto a chi ha un interesse proprio o ragioni familiari meritevoli di protezione, e la giurisprudenza e il Garante hanno riconosciuto agli eredi la possibilità di ottenere dalla compagnia informazioni sulle polizze del defunto, compresa l'identità dei beneficiari, quando servono a verificare la lesione della legittima. La riservatezza della designazione, dunque, è piena in vita e relativa dopo la morte: cede a chi dimostra un interesse, non a chiunque. Chi vede il fascicolo dal lato della compagnia, e in quali casi, è trattato nell'articolo sul segreto assicurativo lussemburghese, il GDPR e il CRS.

Il problema opposto è la polizza di cui nessuno sa nulla. Un contraente che non ha informato nessuno, che ha conservato il contratto in un luogo che nessuno conosce, e i cui beneficiari non sanno di esserlo, lascia una polizza dormiente: la compagnia non è tenuta a cercare i beneficiari se non viene a conoscenza del decesso, e il capitale resta fermo finché qualcuno lo reclama, con termini di prescrizione che possono estinguere il diritto. In Italia l'ANIA mette a disposizione un servizio di ricerca delle coperture vita intestate a una persona deceduta, al quale gli aventi diritto possono rivolgersi presentando la documentazione richiesta. Per una polizza emessa da una compagnia estera il servizio non copre l'intero mercato, e la lettera chiusa presso un professionista di fiducia resta il presidio più semplice. La riservatezza in vita non deve trasformarsi in oblio dopo la morte, e la differenza fra le due cose è una busta.

Il trust come beneficiario: tenere le somme lontane da un erede giovane

Torniamo al nipote di diciannove anni della sala riunioni di Bergamo. Se è beneficiario nominativo per un terzo, alla morte del nonno riceve un bonifico da oltre 1.300.000 euro, e nessuno può impedirglielo: il diritto è suo, proprio, contrattuale. Per molte famiglie questo è esattamente ciò che non vogliono. La soluzione che la pratica ha sviluppato è designare come beneficiario il trustee di un trust, i cui beneficiari finali sono i discendenti, e le cui regole stabiliscono quando e come le somme vengono distribuite: a venticinque anni, al completamento degli studi, in rate, a discrezione del trustee con il parere di un guardiano. L'Italia riconosce i trust regolati da una legge straniera in forza della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la L. 16 ottobre 1989 n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992, e nulla negli artt. 1919 e seguenti c.c. impedisce che un trustee sia designato beneficiario di una polizza; è una prassi consolidata, anche se non abbiamo individuato una decisione che l'abbia esaminata in modo specifico.

Il trattamento fiscale è stato chiarito dal D.Lgs. 139/2024, che ha inserito nel Testo unico l'art. 4-bis, in vigore dal 1° gennaio 2025, recependo l'orientamento della Cassazione (sentenze 15453/2019 e 8082/2020) e della Circolare 34/E del 2022: la dotazione del trust non è un trasferimento imponibile, l'imposta di successione e donazione si applica al momento del trasferimento ai beneficiari, con aliquote e franchigie determinate dal rapporto fra disponente e beneficiario a quella data. Il disponente o il trustee possono optare per il pagamento all'ingresso, senza rimborso se l'imposta all'uscita sarebbe stata inferiore e con l'8% senza franchigia se i beneficiari sono indeterminati. Nell'esempio, il capitale versato dalla compagnia al trustee non sconta imposta all'ingresso; quando il trustee, anni dopo, trasferirà 1.300.000 euro al nipote, si applicherà l'aliquota propria del rapporto nonno-nipote, il 4% in linea retta con franchigia di 1.000.000 di euro, quindi 12.000 euro su 300.000. Il combinato di polizza e trust, e le strutture dinastiche che ne derivano, sono trattati nell'articolo sui trust dinastici e PPLI nel passaggio generazionale.

Per la riservatezza verso il beneficiario, il trust è la soluzione più completa: il nipote può non sapere nulla della polizza, e anche del trust, fino al giorno in cui il trustee lo contatta secondo le regole dell'atto. Per la riservatezza verso il pubblico, ha un costo: il trust con rilevanza fiscale in Italia rientra nel perimetro del Registro dei Titolari Effettivi, con accesso dei privati condizionato a un interesse legittimo documentato secondo le regole del D.Lgs. 210/2025 e del D.Lgs. 122/2026, e con dettagli operativi di riattivazione da verificare.

Il limite: i premi contano per la legittima

Nessuna forma di designazione, nominativa, generica, per testamento o a favore di un trust, sottrae i premi alle regole della legittima. L'art. 1923, secondo comma, c.c. fa salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni sulla collazione, sull'imputazione e sulla riduzione delle donazioni. La Cassazione (sentenze 3263/2016 e 29583/2021) tratta i premi come donazione indiretta al beneficiario: si sommano fittiziamente al relictum, e se il totale delle liberalità supera la disponibile, i legittimari lesi possono chiederne la riduzione, con l'onere per il beneficiario di provare che ha ricevuto meno dei premi. Il capitale liquidato, invece, resta fuori dall'asse.

Nell'esempio di Bergamo, 4.000.000 di euro di premi a favore di due figli e un nipote, con due figli legittimari, richiedono un calcolo: se il patrimonio residuo è ampio, il terzo destinato al nipote rientra nella disponibile e nessuno può lamentarsi; se il patrimonio residuo è modesto, i figli possono ridurre la quota del nipote fino a ricostituire i due terzi che la legge riserva loro. La riservatezza verso i beneficiari non è mai riservatezza verso i legittimari, che possono chiedere alla compagnia le informazioni necessarie e agire in giudizio. Chi usa la designazione per favorire qualcuno oltre la disponibile deve saperlo prima di firmare, non dopo.

Che cosa questo non significa

Non significa che la clausola generica sia sempre sbagliata. Per un contraente senza coniuge, con figli adulti e senza intenzione di favorire nessuno, "eredi legittimi in parti uguali" è una clausola chiara, stabile e ora interpretata in modo uniforme. Il suo difetto è procedurale, nella liquidazione, e non sostanziale.

Non significa che tacere sia sempre meglio. Un beneficiario che non sa può non riscuotere, e un contraente che non ha lasciato traccia presso nessuno ha creato una polizza dormiente. La riservatezza si organizza, non si improvvisa.

Non significa che il trust risolva tutto. Aggiunge un livello di costi, un trustee da scegliere e da controllare, un atto da redigere con cura, e un'iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi. Per capitali modesti è sproporzionato; per un patrimonio da tenere lontano da un erede giovane o fragile è, al momento, lo strumento più efficace che il diritto italiano riconosca.

Non significa, infine, che la designazione protegga il capitale da creditori o da procedimenti penali. Quella è materia dell'art. 1923, primo comma, c.c., del rischio demografico e delle norme penali sul sequestro, ed è trattata nella nostra pagina sulla protezione patrimoniale. Qui si parla di chi sa, non di chi può prendere.

Domande frequenti

È meglio la designazione generica o quella nominativa?

Dipende dall'obiettivo. La designazione nominativa dà certezza sul destinatario e sulle quote, permette una liquidazione rapida con pochi documenti e coinvolge una sola persona; richiede però sostituti e aggiornamenti a ogni evento familiare. La designazione generica agli "eredi legittimi", dopo le Sezioni Unite n. 11421/2021, è interpretata in modo uniforme, con ripartizione per capi e diritto contrattuale, ma obbliga la compagnia ad accertare chi sia erede con atti notori, certificati e copia del testamento, coinvolgendo la famiglia allargata. Una designazione per relationem ben redatta, come "i figli nati e nascituri in parti uguali con rappresentazione", combina stabilità e determinatezza.

Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite sugli "eredi legittimi"?

La sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021 ha stabilito tre principi. La designazione degli eredi legittimi è un rinvio per relationem alla qualità di erede, utile a individuare i beneficiari, e non muta la natura del loro diritto, che resta contrattuale e non successorio. Fra più eredi designati il capitale si presume diviso in parti uguali, per capi, e non secondo le quote ereditarie. Un testamento successivo modifica la designazione solo se la volontà di revocarla risulta in modo inequivoco. La sentenza non ha deciso se ai fini della legittima contino i premi o il capitale: quella regola discende dall'art. 1923, secondo comma, c.c. e dalle sentenze 3263/2016 e 29583/2021.

Il beneficiario deve essere informato della designazione?

No. Nessuna norma italiana impone al contraente o alla compagnia di informare il beneficiario durante la vita del contraente, e la compagnia tratta i suoi dati per l'esecuzione del contratto senza consenso e senza comunicazioni. La designazione revocabile resta nella disponibilità del contraente fino alla morte, quindi informare il beneficiario non gli attribuisce alcun diritto consolidato. Diverso il caso della designazione irrevocabile: ai sensi dell'art. 1921 c.c., dopo che il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio, la revoca non ha più effetto. Informare o meno è una scelta di opportunità familiare, che molte famiglie risolvono con una lettera chiusa presso un professionista di fiducia.

Come si può sapere di essere beneficiari di una polizza vita?

In vita del contraente, solo se il contraente lo dice. Dopo la morte, il beneficiario può chiedere alla compagnia il pagamento, e gli eredi, in forza dell'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 e dell'orientamento della giurisprudenza e del Garante, possono ottenere informazioni sulle polizze del defunto rilevanti per i loro diritti. Se non si conosce la compagnia, l'ANIA mette a disposizione un servizio di ricerca delle coperture vita intestate a una persona deceduta, riservato agli aventi diritto. Per le polizze emesse da compagnie estere il servizio non copre l'intero mercato, e le istruzioni lasciate dal contraente a un professionista di fiducia restano il presidio più affidabile contro le polizze dormienti.

Si può cambiare il beneficiario senza che nessuno lo sappia?

Sì. L'art. 1921 c.c. rende la designazione revocabile nelle stesse forme in cui può essere fatta, quindi con dichiarazione scritta comunicata alla compagnia, senza notaio e senza testimoni. Nessuno, salvo la compagnia, ne viene a conoscenza. Il beneficiario originario, se era stato informato, non ha titolo per opporsi, a meno che la designazione fosse irrevocabile e lui avesse già dichiarato di voler profittarne. La revoca per testamento è possibile ma opera solo se inequivoca, e dopo la morte il testamento viene pubblicato e diventa leggibile da chiunque in cancelleria. Gli eredi non possono revocare la designazione dopo la morte del contraente.

Perché designare un trust come beneficiario?

Perché il beneficiario di una polizza ha un diritto proprio e riceve il capitale direttamente, senza che nessuno possa condizionarne l'uso. Designando il trustee di un trust, riconosciuto in Italia in forza della L. 364/1989, il capitale arriva al trustee e viene distribuito ai beneficiari finali secondo le regole dell'atto: a una certa età, per certi scopi, a discrezione del trustee. È il modo più efficace per tenere una somma importante lontana da un erede giovane. Sul piano fiscale, l'art. 4-bis del Testo unico, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, tassa il trasferimento ai beneficiari all'uscita, con aliquote e franchigie del rapporto fra disponente e beneficiario, salvo opzione per il pagamento all'ingresso.

La designazione a favore di un nipote lede i figli?

Può lederli, ma solo per i premi. L'art. 1923, secondo comma, c.c. fa salve le norme su collazione, imputazione e riduzione rispetto ai premi pagati, e la Cassazione (3263/2016, 29583/2021) li tratta come donazione indiretta al beneficiario. I premi si sommano fittiziamente al patrimonio residuo; se il totale delle liberalità supera la quota disponibile, che con due figli è un terzo, i figli possono chiedere la riduzione della quota del nipote. Il capitale liquidato dalla compagnia, che può essere maggiore o minore dei premi, resta fuori dall'asse. Nessuna forma di designazione, nemmeno quella a favore di un trust, evita questo calcolo.

Che cosa succede se il beneficiario nominato muore prima del contraente?

Se la clausola non prevede sostituti, la designazione resta senza destinatario e la sorte del capitale dipende dalle condizioni di polizza e da eventuali disposizioni testamentarie, con il rischio che il capitale venga trattato come credito del contraente e rientri nell'asse ereditario, con la relativa imposta di successione e la visibilità nella dichiarazione. Per questo una clausola nominativa ben redatta prevede sempre sostituti, per esempio i discendenti del beneficiario premorto, e quote. Le clausole per relationem, come "i figli nati e nascituri con rappresentazione", risolvono il problema in radice. In ogni caso la clausola va riletta a ogni nascita, morte, matrimonio o separazione.

Fonti e riferimenti normativi

Codice civile: artt. 1919 e seguenti, in particolare art. 1920 (assicurazione a favore di un terzo), art. 1921 (revoca della designazione), art. 1922 (decadenza dal beneficio), art. 1923 (diritti dei creditori e degli eredi), art. 800 (revocazione della donazione), art. 620 (pubblicazione del testamento olografo), artt. 536 e seguenti (legittimari). Cass. SS.UU. 30 aprile 2021 n. 11421; Cass. sez. III 19 febbraio 2016 n. 3263; Cass. sez. II 22 ottobre 2021 n. 29583. Regolamento (UE) 2016/679; D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, art. 2-terdecies. Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust, ratificata con L. 16 ottobre 1989 n. 364. D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, e art. 7 (aliquote e franchigie); Cass. 7 giugno 2019 n. 15453; Cass. 8082/2020; Circolare 34/E del 20 ottobre 2022. D.Lgs. 231/2007, art. 21; D.Lgs. 210/2025; D.Lgs. 122/2026 (Registro dei Titolari Effettivi).

I nostri standard editoriali spiegano come articoli come questo vengono documentati e verificati.

Questo articolo ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza legale, fiscale, finanziaria o assicurativa. Le norme sulla designazione del beneficiario, sui trust, sulla legittima e sulle imposte cambiano nel tempo e la loro applicazione dipende dai fatti di ciascun caso e dalle condizioni di ciascun contratto. Prima di assumere qualsiasi decisione è necessario rivolgersi a professionisti qualificati nelle giurisdizioni interessate.

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