Segreto assicurativo lussemburghese, GDPR e CRS, chi vede la polizza
Lo studio di un commercialista a Bologna, metà settembre, la stagione delle dichiarazioni. Sul monitor c'è il quadro RW di un cliente, un imprenditore della meccanica che tre anni fa ha versato 3.000.000 di euro in una polizza emessa da una compagnia con sede in Lussemburgo. Il cliente, seduto dall'altra parte della scrivania, fa la domanda che i commercialisti sentono spesso e alla quale rispondono di rado con precisione: "Ma questa polizza, chi la vede?". La risposta corretta è lunga, perché il fascicolo di una polizza lussemburghese passa per molte mani, e ciascuna di quelle mani è vincolata da una regola diversa. Alcune non possono dire nulla a nessuno. Altre devono dire tutto all'Agenzia delle Entrate, ogni anno, senza che il cliente lo sappia o lo autorizzi.
Questo articolo segue il fascicolo. Parte dal segreto professionale delle assicurazioni previsto dalla legge lussemburghese, con le sue eccezioni; passa per la banca depositaria, il gestore, il broker e gli adempimenti antiriciclaggio; arriva allo scambio automatico di informazioni CRS e DAC2, alla DAC8 dal 2026, al quadro RW, al GDPR e ai diritti degli eredi sui dati del defunto; e chiude con la posizione della compagnia "bi-optata" verso il Fisco italiano. È parte della nostra analisi sulla riservatezza della polizza vita. Il triangolo di sicurezza, cioè il rapporto fra compagnia, banca depositaria e autorità di vigilanza che protegge gli attivi, è spiegato nell'articolo sul triangolo di sicurezza della polizza lussemburghese e qui viene dato per noto.
Il segreto professionale delle assicurazioni: art. 300 della legge del 7 dicembre 2015
La legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore delle assicurazioni contiene, all'art. 300, il segreto professionale delle assicurazioni. La disposizione vincola le imprese di assicurazione, i loro amministratori, dirigenti e dipendenti a non rivelare le informazioni loro affidate nell'esercizio dell'attività, e presidia l'obbligo con la sanzione penale dell'art. 458 del Code pénal lussemburghese, la stessa norma che punisce la violazione del segreto professionale dei medici e degli avvocati. In una frase: un impiegato della compagnia che comunica a un terzo l'esistenza o il contenuto di un contratto commette un reato, non un semplice inadempimento contrattuale. Non riproduciamo il testo dell'articolo, che va letto nella versione coordinata pubblicata dal Commissariat aux Assurances; l'impostazione che segue è quella riportata dalle note di prassi degli studi lussemburghesi.
Il segreto opera verso i privati. Non opera, ed è questo il punto che le pagine promozionali tendono a lasciare in ombra, verso una serie di soggetti che la stessa legge individua. Il Commissariat aux Assurances, la CAA, e le altre autorità di vigilanza hanno accesso pieno ai fascicoli nell'esercizio delle loro funzioni. Le autorità giudiziarie, in particolare nel procedimento penale, possono ottenere le informazioni e la compagnia ha l'obbligo di testimoniare. All'interno del gruppo, e verso i fornitori di servizi lussemburghesi sottoposti a vigilanza prudenziale e a loro volta tenuti al segreto, la compagnia può trasferire dati per l'esternalizzazione di funzioni. Verso altri fornitori, in particolare fuori dal Lussemburgo, l'esternalizzazione richiede il consenso informato del contraente, che deve sapere quali categorie di dati vengono trasferite e in quale paese si trova il fornitore. La legge del 2013 sui prestatori di servizi del settore assicurativo, i PSA, definisce le categorie di fornitori ammessi a ricevere dati sotto segreto. Il quadro, quindi, è quello di un segreto forte verso l'esterno e organizzato verso l'interno.
Dal 2015, con l'adesione del Lussemburgo allo scambio automatico di informazioni, il segreto ha perso ogni rilievo verso le amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. Non è stato abrogato; è stato reso irrilevante per il Fisco da una norma di rango europeo che la compagnia deve rispettare. Il resto dell'articolo mostra come.
Chi vede il fascicolo intorno alla compagnia: depositaria, gestore, broker
Una polizza di private insurance con fondo interno dedicato coinvolge, oltre alla compagnia, almeno tre soggetti. La banca depositaria custodisce gli attivi del fondo. La circolare CAA 26/1, in vigore dal 1° febbraio 2026 per i contratti nuovi, prevede che i fondi dedicati siano gestiti da un gestore unico e depositati su un conto o sottoconto bancario unico presso un solo depositario. La depositaria vede, per definizione, ogni titolo, ogni movimento e il valore del fondo; è vincolata dal proprio segreto professionale di banca e dagli obblighi antiriciclaggio propri. Non conosce, di regola, il beneficiario caso morte, perché il conto è intestato alla compagnia e non al contraente. Il rapporto fra compagnia e depositaria, e la sua funzione di protezione, sono spiegati nell'articolo sul triangolo di sicurezza già richiamato.
Il gestore del fondo dedicato riceve un mandato dalla compagnia, non dal contraente. Vede il portafoglio che gestisce e conosce, per l'adeguatezza della gestione, il profilo del cliente finale. Se il gestore è una banca o una SIM italiana, è soggetto agli obblighi italiani in materia di antiriciclaggio e di comunicazione all'Anagrafe dei rapporti finanziari per i rapporti che intrattiene in proprio; ma il fondo dedicato è un rapporto della compagnia, non del contraente, e questa distinzione conta.
Il broker o l'intermediario che ha collocato la polizza ha visto tutto: il modulo di proposta, il questionario di adeguatezza, la clausola beneficiaria, la provenienza dei fondi. È il soggetto che, dal punto di vista della riservatezza verso i privati, sa di più ed è meno protetto da norme penali specifiche. È vincolato dalla disciplina della distribuzione assicurativa, dal GDPR e, se italiano, dal D.Lgs. 231/2007, che gli impone la conservazione dei dati raccolti per l'adeguata verifica e la loro esibizione alle autorità che li richiedono. La scelta dell'intermediario è, per questa ragione, una scelta di riservatezza prima ancora che di costo.
Antiriciclaggio e adeguata verifica
Ogni soggetto della catena esegue la propria adeguata verifica. La compagnia lussemburghese, secondo le regole del proprio paese, identifica il contraente, l'assicurato, il beneficiario al momento della designazione e al momento del pagamento, e il titolare effettivo se il contraente è una società, una fiduciaria o un trust; raccoglie la documentazione sull'origine dei fondi e conserva il tutto per il periodo previsto. L'intermediario italiano fa lo stesso ai sensi del D.Lgs. 231/2007. La banca italiana da cui parte il bonifico del premio registra l'operazione e, se ricorrono indicatori di anomalia, la segnala all'Unità di Informazione Finanziaria. Nessuno di questi passaggi è visibile al cliente, e nessuno è facoltativo.
Un caso particolare è il Registro dei Titolari Effettivi previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 231/2007. La polizza in sé non vi è iscritta: non è una società né un trust. Ma se il contraente della polizza è un trust o un mandato fiduciario con rilevanza fiscale in Italia, quel trust è nel perimetro del registro, con i nomi dei titolari effettivi. Dopo un lungo contenzioso, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 21 maggio 2026 nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, ha ritenuto compatibile con la Carta il modello italiano, che assimila il mandato fiduciario al trust e condiziona l'accesso dei privati a un interesse legittimo. Le regole di accesso sono oggi quelle del D.Lgs. 210/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, che riserva l'accesso dei privati a chi dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, e del D.Lgs. 122/2026, in vigore dal 23 luglio 2026, che dà accesso diretto alle autorità, accesso accreditato ai soggetti obbligati, e accesso condizionato a giornalisti, organizzazioni e controparti con un interesse legittimo connesso all'antiriciclaggio, con dati limitati a nome, mese e anno di nascita, paese di residenza, cittadinanza e natura dell'interesse. Le modalità operative di riattivazione delle comunicazioni vanno verificate al momento in cui si legge, perché al settembre 2026 le fonti disponibili descrivono il registro come in via di riattivazione.
CRS e DAC2: che cosa arriva all'Agenzia delle Entrate dal 2017
Una polizza vita con valore di riscatto emessa da una compagnia lussemburghese è un "conto oggetto di comunicazione" ai sensi dello standard comune di comunicazione dell'OCSE, il CRS, e della direttiva 2014/107/UE, la DAC2. La compagnia identifica il contraente residente in Italia e comunica all'amministrazione fiscale lussemburghese i suoi dati identificativi, il codice fiscale, il valore di riscatto del contratto alla fine dell'anno e i pagamenti effettuati nell'anno. L'amministrazione lussemburghese trasmette il tutto all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell'anno successivo. In Italia lo scambio è disciplinato dalla L. 95/2015 e dal DM 28 dicembre 2015. Il primo scambio ha avuto luogo nel 2017 sui dati del 2016. In una frase: da nove anni l'Agenzia riceve, ogni autunno, il valore della polizza lussemburghese di ogni residente italiano, senza chiederlo e senza che il contraente ne sia informato.
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Chiedere informazioni sulla guida →Per il cliente bolognese dell'apertura questo significa che il valore della sua polizza al 31 dicembre 2025, poniamo 3.240.000 euro, è stato comunicato dalla compagnia in Lussemburgo nella primavera del 2026 ed è arrivato a Roma entro il 30 settembre 2026. Quando il commercialista compila il quadro RW con lo stesso valore, non sta rivelando nulla che l'Agenzia non sappia già; sta confermando un dato di cui l'Agenzia dispone e che confronterà con la dichiarazione. La discrepanza fra i due, non la polizza in sé, è ciò che genera un controllo.
DAC8 dal 2026: più dettaglio, stesso principio
La direttiva (UE) 2023/2226, la DAC8, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194, applicabile dal 1° gennaio 2026, con primo scambio entro il 30 settembre 2027 sui dati del 2026. La DAC8 è nota soprattutto per lo scambio di informazioni sulle cripto-attività, ma veicola anche, secondo quanto riportato dalle fonti che abbiamo potuto consultare, le modifiche del 2023 allo standard CRS, con una diligenza più ampia e campi di dati aggiuntivi. Per le polizze vita, che erano già oggetto di comunicazione, la novità riguarda la granularità dei dati, non il principio. Chi ha una polizza lussemburghese dal 2016 non diventa visibile nel 2027: lo è dal 2017. Diventa visibile con maggiore dettaglio. Il punto è da verificare sul testo del decreto, che abbiamo potuto leggere solo attraverso commenti concentrati sulle cripto-attività.
Il quadro RW: la dichiarazione del contraente
Lo scambio automatico è un flusso dalla compagnia all'Agenzia. Il quadro RW è un flusso dal contraente all'Agenzia, e i due si sommano. Una polizza estera è un'attività finanziaria estera suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia e va indicata ogni anno nel quadro RW con il valore al 31 dicembre, anche se non ha prodotto redditi, ai sensi dell'art. 4 del DL 167/1990. L'esonero richiede due condizioni cumulative: la compagnia ha optato per operare come sostituto d'imposta tramite rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 26-ter, comma 3, DPR 600/1973, e il contraente ha conferito a un intermediario residente l'incarico di regolare tutti i flussi connessi all'investimento, al disinvestimento e al pagamento dei proventi. Con la sola prima condizione il quadro va compilato ai soli fini del monitoraggio, senza IVAFE. L'omissione è sanzionata dal 3% al 15% del valore non dichiarato: su 3.000.000 di euro, da 90.000 a 450.000 euro per ciascun anno. Le regole di compilazione, l'alternativa fra IVAFE e imposta di bollo e la novità del bollo annuale dal 2025 sono trattate nell'articolo su imposta di bollo e IVAFE sulle polizze estere, e qui non le ripetiamo.
Chi vede il quadro RW? L'Agenzia delle Entrate e, attraverso l'Anagrafe tributaria, la Guardia di Finanza. Non i coeredi, non i concorrenti, non il pubblico. Ma il quadro RW fa parte della dichiarazione dei redditi, e la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni è fra i documenti che l'art. 473-bis.12 c.p.c. impone di depositare in una separazione o in un divorzio. Il coniuge, quindi, lo vede. Che cosa possa farne è l'oggetto dell'articolo su divorzio, contenzioso e polizza vita.
GDPR e diritti degli eredi sui dati del defunto
La compagnia è titolare del trattamento dei dati del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e, per la parte italiana del trattamento, del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Tratta i dati del beneficiario per l'esecuzione del contratto, senza bisogno del suo consenso e senza doverlo informare durante la vita del contraente: nessuna norma italiana impone alla compagnia di avvisare un beneficiario di essere stato designato. Il contraente, dal canto suo, ha i diritti di accesso, rettifica e portabilità sui propri dati, e può chiedere alla compagnia di sapere chi li ha ricevuti.
Dopo la morte cambia qualcosa. L'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 prevede che i diritti relativi ai dati personali di una persona deceduta possano essere esercitati da chi ha un interesse proprio, agisce a tutela dell'interessato in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. La giurisprudenza e il Garante hanno riconosciuto agli eredi, su questa base, la possibilità di ottenere dalla compagnia informazioni sulle polizze del defunto rilevanti per i loro diritti, compresa l'identità dei beneficiari, quando questa serve a verificare la lesione della legittima. La riservatezza della designazione, dunque, è forte in vita e più debole dopo la morte, ma anche dopo la morte è una riservatezza che cede a chi dimostra un interesse, non a chiunque. Che cosa la famiglia debba e non debba dire ai beneficiari è trattato nell'articolo sulla designazione generica o nominativa e sull'informativa ai beneficiari.
La compagnia bi-optata e i suoi obblighi verso il Fisco italiano
Una compagnia lussemburghese che opera in Italia in libera prestazione di servizi può scegliere di assumere obblighi fiscali italiani. L'art. 26-ter, comma 3, DPR 600/1973 le consente di optare per applicare direttamente, o tramite un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva del 26% sui redditi delle polizze. La L. 207/2024, con la Circolare 7/E del 4 giugno 2025, ha confermato che la stessa compagnia, se ha optato anche per l'imposta di bollo, la versa annualmente tramite il rappresentante fiscale: sulla polizza da 3.240.000 euro, lo 0,2% pari a 6.480 euro l'anno, che la compagnia anticipa e recupera dalla prestazione. La polizza cosiddetta "bi-optata" esonera il contraente dall'IVAFE e, se c'è anche il mandato a un intermediario residente per i flussi, dal quadro RW.
Il rovescio della medaglia, che nessuna brochure sottolinea, è che la compagnia bi-optata diventa un soggetto con obblighi dichiarativi italiani. Applica le ritenute, versa il bollo, certifica i redditi e, secondo quanto riportato dalla prassi professionale, comunica i dati rilevanti all'Anagrafe tributaria. La compagnia stabilita in Italia, a sua volta, comunica i prodotti finanziari assicurativi all'Archivio dei rapporti finanziari con il codice rapporto 23 e con i saldi. In altri termini, la scelta che semplifica la vita fiscale del contraente è la stessa che rende la polizza più visibile all'amministrazione. Non è una contraddizione: è la logica del sistema. Ciò che l'Agenzia non riceve dal contraente, lo riceve dalla compagnia; ciò che non riceve dalla compagnia bi-optata, lo riceve dallo scambio automatico. Non esiste una configurazione in cui non riceva nulla.
Che cosa questo non significa
Non significa che il segreto lussemburghese sia privo di valore. Verso i privati, cioè verso coeredi, concorrenti, ex soci, stampa e verso chiunque non abbia un titolo giuridico, il segreto è presidiato da una norma penale e funziona. La differenza rispetto a un rapporto con un intermediario italiano è reale e sta nella sanzione, non nella regola.
Non significa che il segreto protegga da un giudice italiano. Le autorità giudiziarie sono fra le eccezioni, e la cooperazione giudiziaria europea consente al tribunale italiano di raggiungere la compagnia, sia pure con tempi lunghi. Chi ha in mente una separazione contenziosa o una lite fra coeredi deve ragionare come se il contratto fosse nel fascicolo.
Non significa che la riservatezza dei dati sia sinonimo di protezione degli attivi. Che una polizza possa essere pignorata, sequestrata o attaccata dai legittimari sui premi dipende dall'art. 1923 c.c., dal rischio demografico e dalle norme penali, non dal segreto professionale. Il tema è di competenza della nostra pagina sulla protezione patrimoniale.
Non significa, infine, che la riservatezza dipenda dalla giurisdizione più di quanto dipenda dalla struttura. Una polizza italiana con beneficiario designato è, verso i coeredi, altrettanto riservata di una polizza lussemburghese, come spiegato nell'articolo su dichiarazione di successione, testamento e polizza vita; e una polizza lussemburghese è, verso il Fisco italiano, altrettanto trasparente di un conto corrente a Milano. Il valore aggiunto del Lussemburgo sta nel segreto verso i privati e nella protezione degli attivi, non nell'opacità fiscale, che non esiste dal 2017.
La conclusione onesta
La domanda del cliente bolognese ha una risposta in due parti. La polizza la vedono la compagnia e i suoi dipendenti, sotto segreto penale; la CAA; la banca depositaria e il gestore, per la parte che li riguarda; il broker, che sa tutto; le autorità antiriciclaggio, se qualcosa lo richiede; l'autorità giudiziaria, se un giudice lo dispone. Nessuno di questi può dirlo a un privato. Poi la vedono, ogni anno, l'amministrazione fiscale lussemburghese e l'Agenzia delle Entrate, con il valore al 31 dicembre e i pagamenti dell'anno, e la vede il commercialista che compila il quadro RW, e la vede la Guardia di Finanza quando consulta l'Anagrafe tributaria. Riservatezza verso i privati, trasparenza totale verso il Fisco. Chi cerca la prima trova in Lussemburgo uno strumento serio. Chi cerca la seconda non la trova da nessuna parte, e farebbe bene a diffidare di chi gliela promette.
Domande frequenti
Che cosa prevede il segreto assicurativo lussemburghese?
L'art. 300 della legge del 7 dicembre 2015 sul settore delle assicurazioni vincola le imprese, i loro amministratori, dirigenti e dipendenti a non rivelare le informazioni ricevute nell'esercizio dell'attività, con la sanzione penale dell'art. 458 del Code pénal. Le eccezioni, secondo la prassi lussemburghese, riguardano le autorità di vigilanza come la CAA, le autorità giudiziarie, i trasferimenti infragruppo e verso fornitori lussemburghesi sottoposti a vigilanza e a loro volta tenuti al segreto, e gli altri fornitori con il consenso informato del contraente. Il segreto non impedisce lo scambio automatico di informazioni fiscali con l'Italia, attivo dal 2017, né le risposte alle richieste giudiziarie attraverso i canali di cooperazione.
La banca depositaria e il gestore conoscono il beneficiario della polizza?
Di regola no. Il fondo dedicato è intestato alla compagnia, che è titolare del conto presso la depositaria e mandante del gestore. La depositaria vede gli attivi e i movimenti, il gestore vede il portafoglio e il profilo del cliente finale ai fini dell'adeguatezza, ma la clausola beneficiaria è un dato del contratto assicurativo che resta nel fascicolo della compagnia. Il soggetto che conosce tutto, compresi beneficiario e provenienza dei fondi, è l'intermediario che ha collocato la polizza, vincolato dal GDPR e dalla normativa antiriciclaggio ma non da una norma penale specifica sul segreto. Il funzionamento del rapporto fra compagnia e depositaria è trattato nell'articolo sul triangolo di sicurezza.
L'Agenzia delle Entrate viene a sapere della polizza lussemburghese?
Sì, per due vie indipendenti. La compagnia comunica ogni anno all'amministrazione lussemburghese, che trasmette all'Agenzia entro il 30 settembre dell'anno successivo, i dati del contraente residente, il valore di riscatto al 31 dicembre e i pagamenti dell'anno, ai sensi del CRS e della direttiva DAC2, recepite con la L. 95/2015 e il DM 28 dicembre 2015; il primo scambio è avvenuto nel 2017 sui dati del 2016. Il contraente, a sua volta, dichiara la polizza nel quadro RW, salvo le condizioni di esonero. Con la DAC8, recepita dal D.Lgs. 194/2025 e applicabile dal 2026, i dati diventano più dettagliati. Non esiste una configurazione in cui l'Agenzia non riceva nulla.
Che cosa cambia con la DAC8 dal 2026?
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194 recepisce la direttiva (UE) 2023/2226, applicabile dal 1° gennaio 2026, con primo scambio entro il 30 settembre 2027 sui dati del 2026. La direttiva è nota per lo scambio sulle cripto-attività, ma veicola anche, secondo le fonti consultate, le modifiche del 2023 allo standard CRS, con una diligenza più ampia e campi aggiuntivi. Per le polizze vita, già oggetto di comunicazione dal 2017, cambia la granularità dei dati e non il principio. Il dettaglio va verificato sul testo del decreto, perché i commenti disponibili si concentrano sulle cripto-attività.
Chi vede il quadro RW?
L'Agenzia delle Entrate e, attraverso l'Anagrafe tributaria, la Guardia di Finanza. Il quadro non è pubblico e i coeredi non lo vedono attraverso la successione. Fa però parte della dichiarazione dei redditi, e le dichiarazioni degli ultimi tre anni vanno depositate nei procedimenti di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., quindi il coniuge le legge. La polizza estera va nel quadro RW ogni anno con il valore al 31 dicembre, salvo che la compagnia abbia optato come sostituto d'imposta e il contraente abbia conferito a un intermediario residente il mandato sui flussi; l'omissione è sanzionata dal 3% al 15% del valore.
Gli eredi possono chiedere alla compagnia i dati del defunto?
L'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 consente l'esercizio dei diritti sui dati personali di una persona deceduta a chi ha un interesse proprio, agisce come mandatario dell'interessato o ha ragioni familiari meritevoli di protezione. Su questa base la giurisprudenza e il Garante hanno riconosciuto agli eredi la possibilità di ottenere dalla compagnia informazioni sulle polizze del defunto rilevanti per i loro diritti, compresa l'identità dei beneficiari quando serve a verificare la lesione della legittima. Durante la vita del contraente, invece, nessuna norma impone alla compagnia di informare il beneficiario della designazione, né gli eredi presuntivi dell'esistenza del contratto.
Che cosa comporta la polizza "bi-optata" per la riservatezza?
La compagnia estera che opta ai sensi dell'art. 26-ter, comma 3, DPR 600/1973 per applicare l'imposta sostitutiva del 26% e per assolvere l'imposta di bollo tramite rappresentante fiscale semplifica la posizione del contraente: niente IVAFE e, con il mandato a un intermediario residente, niente quadro RW. In cambio assume obblighi dichiarativi italiani: ritenute, bollo annuale dello 0,2% versato per conto del contraente, certificazioni e, secondo la prassi professionale riportata, comunicazioni all'Anagrafe tributaria. La semplificazione fiscale e la visibilità verso l'amministrazione crescono insieme. Verso i privati nulla cambia: il segreto dell'art. 300 continua ad applicarsi.
Il segreto lussemburghese protegge la polizza da un giudice italiano?
No. Le autorità giudiziarie sono fra le eccezioni al segreto, e un tribunale italiano può raggiungere la compagnia con gli strumenti della cooperazione giudiziaria europea, in particolare il Regolamento (UE) 2020/1783 sull'assunzione delle prove, con tempi più lunghi di un ordine interno. Nel frattempo il giudice dispone degli estratti conto, del quadro RW e del potere di ordinare l'esibizione al contraente. Il segreto protegge dai privati, non dalle autorità. E la riservatezza dei dati è cosa diversa dalla protezione degli attivi, che dipende dall'art. 1923 c.c. e dal rischio demografico del contratto, come spiegato nella nostra pagina sulla protezione patrimoniale.
Fonti e riferimenti normativi
Loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, art. 300 (secret professionnel), e art. 458 Code pénal; Lettre circulaire CAA 26/1 del 1° febbraio 2026, punto 7.3.5 (gestore unico e depositario unico). Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, art. 2-terdecies. D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 21 (Registro dei Titolari Effettivi); D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 210; D.Lgs. 122/2026; CGUE 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24. Direttiva 2014/107/UE (DAC2) e standard CRS dell'OCSE; L. 18 giugno 2015 n. 95; DM 28 dicembre 2015. Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8); D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194. DL 28 giugno 1990 n. 167, artt. 4 e 5 (monitoraggio fiscale); DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 26-ter; L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, commi 87 e 88, e Circolare 7/E del 4 giugno 2025 (imposta di bollo); DPR 605/1973, art. 7, comma 6 (Archivio dei rapporti finanziari, codice rapporto 23). Art. 473-bis.12 c.p.c.; Regolamento (UE) 2020/1783.
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