Lussemburgo, Liechtenstein e Irlanda a confronto: dove domiciliare la polizza vita private placement di una famiglia italiana
Quando una famiglia italiana decide di sottoscrivere una polizza vita private placement, la prima domanda operativa non riguarda il gestore, né la banca depositaria, e nemmeno la politica di investimento del fondo dedicato. Riguarda la giurisdizione della compagnia. Il PPLI (Private Placement Life Insurance) è un contratto di assicurazione sulla vita costruito su misura, e come ogni costruzione giuridica poggia su un ordinamento: quello del Paese in cui la compagnia ha sede e da cui opera in Italia in libera prestazione di servizi. Tre giurisdizioni si contendono, di fatto, il mercato europeo: il Lussemburgo, il Liechtenstein e l'Irlanda. Ciascuna offre un modello di vigilanza, un regime di segregazione degli attivi e una prassi operativa propri. Nessuna delle tre modifica la fiscalità italiana del contratto, che segue il contraente e non la compagnia; ma la differenza tra i tre modelli si misura altrove, nella qualità della protezione, nella flessibilità degli attivi ammissibili e nella tenuta della struttura negli anni. È una scelta che si compie una volta e si porta con sé per decenni: cambiare domicilio dopo la sottoscrizione è possibile ma raramente indolore, e questo da solo giustifica il tempo speso a decidere bene all'inizio.
Questo confronto è, a nostro giudizio, uno degli esercizi più utili che una famiglia possa condurre prima della sottoscrizione. E va condotto con metodo, perché la letteratura commerciale tende a presentare ogni domicilio come il migliore. Chi conosce da vicino i tre mercati sa che le differenze esistono, sono documentabili e conducono a scelte diverse a seconda del profilo della famiglia. Chi desidera prima ripassare i fondamenti dello strumento può partire dalla guida completa alla private placement life insurance e dalla guida tecnica al funzionamento del contratto.
Tre giurisdizioni, un unico mercato: la libera prestazione di servizi
Il punto di partenza è istituzionale. Le compagnie con sede in Lussemburgo e in Irlanda sono imprese di assicurazione dell'Unione europea; quelle del Liechtenstein appartengono allo Spazio economico europeo, cui il Principato aderisce dal 1995. In entrambi i casi il passaporto assicurativo consente di operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, previa comunicazione all'autorità del Paese d'origine e iscrizione nell'elenco delle imprese ammesse a operare in Italia tenuto da IVASS. Il contratto offerto al residente italiano è dunque un contratto conforme alle norme italiane di interesse generale: informativa precontrattuale, regole di distribuzione, disciplina del ramo III.
Questa cornice comune ha una conseguenza che molti sottovalutano: la concorrenza tra i tre domicili non si gioca sul piano fiscale. Il residente italiano che sottoscrive una polizza lussemburghese, del Liechtenstein o irlandese è soggetto alle stesse imposte, negli stessi momenti, con le stesse aliquote. La scelta della giurisdizione è una scelta di diritto civile, di vigilanza e di prassi operativa. È qui che il confronto diventa interessante.
Lussemburgo: il triangolo della sicurezza e la prassi dei fondi dedicati
Il Granducato è il leader di mercato, e i numeri lo confermano: l'associazione di categoria ACA ha certificato per il 2025 un anno record per la raccolta vita lussemburghese, con una quota rilevante riconducibile proprio ai contratti di private placement sottoscritti da famiglie europee. La posizione dominante del Lussemburgo non nasce dal marketing, ma da due istituti che abbiamo analizzato in dettaglio in un approfondimento dedicato al triangolo di sicurezza e al super-privilegio del contraente.
La segregazione degli attivi e il super-privilegio
Il primo istituto è la segregazione strutturale. Gli attivi rappresentativi delle riserve tecniche delle polizze non restano nella libera disponibilità della compagnia: sono depositati presso una banca depositaria approvata dal Commissariat aux Assurances, l'autorità di vigilanza del settore, sulla base di una convenzione tripartita che lega compagnia, banca e autorità. In caso di crisi dell'impresa, il CAA può bloccare i conti con effetto immediato. Il secondo istituto è il privilegio di primo rango riconosciuto per legge ai contraenti sugli attivi segregati: nel dissesto della compagnia, le famiglie assicurate precedono la generalità dei creditori, inclusi quelli erariali e i dipendenti. La prassi lo chiama super-privilegio, e non è una formula commerciale: è diritto positivo lussemburghese. La differenza rispetto a una semplice garanzia contrattuale è sostanziale: il privilegio nasce dalla legge, non da una clausola che la compagnia potrebbe non essere in grado di onorare proprio nel momento in cui servirebbe. È per questo che, a parità di altre condizioni, molte famiglie con patrimoni concentrati su un solo contratto assegnano a questo istituto un peso decisivo.
I fondi dedicati e la lettre circulaire del CAA
Accanto alla protezione, il Lussemburgo offre la più matura disciplina europea dei fondi dedicati, i comparti di investimento riservati al singolo contratto. La lettre circulaire 15/3 del CAA gradua la libertà di investimento in funzione del patrimonio finanziario dichiarato dal contraente e dell'entità del premio: al crescere delle soglie, il fondo dedicato può accogliere attivi progressivamente meno liquidi e meno tradizionali, dai fondi alternativi al private equity, fino a partecipazioni non quotate, entro i limiti di diversificazione e con l'approvazione della compagnia. Per le famiglie con patrimoni importanti questa gradazione è preziosa: consente di trasferire nel contratto una parte sostanziale dell'architettura di portafoglio, comprese le componenti illiquide, come raccontiamo nell'analisi sull'ascesa del PPLI lussemburghese. Il meccanismo ha una logica precisa: più il patrimonio dichiarato è ampio, più il legislatore presume che il contraente sia un investitore in grado di comprendere strumenti complessi, e più larga diventa la gamma di attivi ammessi nel fondo dedicato. Non è dunque una libertà illimitata, ma una libertà graduata e tracciabile, che la compagnia verifica contratto per contratto.
I limiti del modello lussemburghese sono lo specchio dei suoi pregi. La prassi del CAA è rigorosa, la documentazione è esigente, i tempi di emissione riflettono la profondità dei controlli. I costi delle strutture più sofisticate (fondo dedicato con gestore terzo, banca depositaria di standing, attivi non quotati) non sono i più bassi del mercato. E la centralità del Granducato nella private insurance europea significa che le compagnie lussemburghesi sono selettive: sotto una certa dimensione di premio l'accesso al vero private placement è limitato. Nessuna compagnia pubblica però il proprio minimo, e le cifre che circolano sono convenzioni di mercato, non condizioni dichiarate. Questa selettività non è un capriccio: riflette il fatto che una struttura su misura, con fondo dedicato e gestore terzo, comporta costi fissi di costituzione e di controllo che hanno senso solo oltre una certa dimensione. Sotto quella soglia, insistere sul Granducato rischia di pagare la sartoria senza poterla davvero indossare.
Liechtenstein: il Principato tra Spazio economico europeo e area del franco
Il Liechtenstein occupa una posizione istituzionale unica: membro dello Spazio economico europeo, e dunque titolare del passaporto assicurativo verso l'Italia, ma legato alla Svizzera da un'unione doganale e monetaria che ne fa parte integrante dell'area del franco. Per una famiglia italiana con interessi patrimoniali svizzeri (conti presso banche elvetiche, gestori con sede a Zurigo o Ginevra, una parte del patrimonio denominata in franchi), questa doppia appartenenza è un vantaggio concreto: la polizza del Principato consente di mantenere la custodia degli attivi presso una banca svizzera, dentro un contratto che resta pienamente europeo ai fini della libera prestazione di servizi.
Vigilanza FMA e privilegio nel fallimento
La vigilanza è esercitata dalla FMA, la Finanzmarktaufsicht del Liechtenstein, su un settore assicurativo che si è sviluppato quasi interamente attorno al modello della polizza unit-linked per clientela internazionale. La legge assicurativa del Principato impone la costituzione di un patrimonio di copertura destinato alle pretese degli assicurati e riconosce ai contraenti un privilegio su tale patrimonio nell'insolvenza della compagnia: un'architettura concettualmente affine a quella lussemburghese, pur con una prassi di vigilanza differente. Il diritto del Principato è da sempre attento agli istituti di pianificazione patrimoniale (fondazioni, trust, strutture fiduciarie), e questa cultura giuridica si riflette nella flessibilità con cui le compagnie locali trattano clausole beneficiarie articolate e assetti proprietari complessi. Per una famiglia che affianca alla polizza una fondazione di famiglia, avere compagnia e struttura sotto lo stesso ordinamento semplifica il dialogo tra i due strumenti.
Quando il Principato è la scelta naturale
Il Liechtenstein è spesso la risposta giusta per tre profili di famiglia: chi vuole il binomio custodia svizzera e passaporto europeo; chi ha una pianificazione che integra la polizza con fondazioni o trust, materia in cui i professionisti del Principato hanno consuetudine quotidiana; chi cerca dimensioni operative più contenute e interlocutori diretti. Sul piatto opposto della bilancia pesano un mercato più piccolo, con un numero ridotto di compagnie attive verso l'Italia, e una prassi dei fondi dedicati meno codificata di quella lussemburghese: la libertà di investimento si negozia caso per caso più di quanto accada nel Granducato. Anche la percezione è una variabile da governare: il Principato ha completato da tempo la transizione verso la piena trasparenza fiscale internazionale, con l'adesione allo scambio automatico di informazioni, ma alcune famiglie e alcuni consulenti conservano riflessi datati che vanno affrontati con informazione puntuale.
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L'Irlanda è la terza forza della private insurance europea, ed è una forza silenziosa: Dublino è da trent'anni una delle capitali dell'assicurazione vita transfrontaliera dell'Unione, e le compagnie irlandesi hanno una presenza storica e radicata proprio nel mercato italiano, dove hanno distribuito per decenni polizze unit-linked attraverso le reti bancarie e di private banking. Questa familiarità con il contraente italiano (modulistica, prassi fiscali, convenzioni con le banche depositarie italiane) è un patrimonio operativo che non va sottovalutato. In concreto, si traduce in tempi di emissione prevedibili e in un dialogo più fluido con la banca depositaria del cliente, un vantaggio che pesa nella vita quotidiana del contratto più di quanto suggerisca un confronto di sole aliquote di costo.
Vigilanza della Central Bank e modello unit-linked
La vigilanza spetta alla Central Bank of Ireland, nell'ambito del quadro europeo Solvency II. Il modello di protezione del contraente è però diverso da quello di Lussemburgo e Liechtenstein: l'ordinamento irlandese non replica il triangolo della sicurezza, con la sua convenzione tripartita e il privilegio legale di primo rango sugli attivi depositati presso una banca terza. La tutela poggia sulla segregazione contabile degli attivi collegati alle polizze unit-linked, sui requisiti patrimoniali di Solvency II e sulla qualità della vigilanza. È una protezione seria, di matrice regolamentare più che civilistica; per patrimoni molto concentrati su un unico contratto, la differenza di architettura rispetto al modello lussemburghese merita una riflessione esplicita, che riprende i temi trattati nel nostro approfondimento sul conto segregato come scudo patrimoniale. La distinzione non è teorica: nel modello civilistico la tutela del contraente è scritta in una norma di rango primario e opera per definizione contro la generalità dei creditori, mentre nel modello regolamentare la protezione dipende dalla solidità dei presidi patrimoniali e dalla continuità della vigilanza. Per un portafoglio molto grande vale la pena capire quale delle due logiche si preferisce, prima di scegliere il domicilio.
Punti di forza e limiti per il contraente italiano
I punti di forza dell'Irlanda sono la cultura anglosassone del contratto, la contiguità con la più grande industria europea dei fondi di investimento, che rende naturale l'accesso a un ventaglio amplissimo di strumenti collettivi, e una struttura di costi spesso competitiva, frutto di processi industrializzati. I limiti sono speculari: la prassi dei fondi dedicati su misura, con attivi illiquidi e gestori terzi nominati dal singolo contraente, è meno sviluppata che nel Granducato, e l'offerta si concentra sulle architetture collettive. Una famiglia che cerca un contenitore efficiente per un portafoglio di fondi troverà in Irlanda un rapporto qualità-prezzo eccellente; una famiglia che vuole conferire nel contratto una partecipazione non quotata o una strategia di hedge fund su misura, come quelle descritte nella nostra analisi su hedge fund e PPLI, guarderà più naturalmente a Lussemburgo o Liechtenstein.
La fiscalità italiana non cambia: cambia tutto il resto
Vale la pena ribadirlo con chiarezza, perché è il fraintendimento più diffuso: per il residente fiscale italiano, la polizza vita private placement emessa in libera prestazione di servizi da una compagnia lussemburghese, del Liechtenstein o irlandese sconta lo stesso identico trattamento tributario. I redditi che maturano nel contratto non sono tassati anno per anno: l'imposizione scatta al riscatto, totale o parziale, o alla liquidazione, con l'imposta sostitutiva del 26 per cento sui redditi di capitale e l'aliquota ridotta al 12,5 per cento per la quota riferibile a titoli di Stato italiani ed esteri equiparati. Il differimento d'imposta, il motore silenzioso dell'efficienza del PPLI, che abbiamo scomposto nell'analisi sul differimento fiscale nell'involucro assicurativo, opera allo stesso modo nei tre domicili.
Identico è anche il quadro degli obblighi patrimoniali e dichiarativi. La polizza estera detenuta in regime dichiarativo va indicata nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e sconta l'IVAFE nella misura del 2 per mille annuo, l'equivalente dell'imposta di bollo applicata ai prodotti finanziari italiani; in alternativa, molte compagnie dei tre Paesi offrono l'opzione per il rappresentante fiscale in Italia, che assolve le imposte come sostituto e solleva il contraente dagli adempimenti, applicando tra l'altro l'imposta sulle riserve matematiche secondo le regole domestiche. La scelta tra i due regimi non incide sull'importo delle imposte, ma sulla comodità: chi preferisce non gestire in prima persona il quadro RW e le scadenze trova nel rappresentante fiscale una semplificazione apprezzabile, che molte compagnie dei tre Paesi offrono di serie. Le regole operative, le scadenze e le scelte di regime sono le stesse che abbiamo esaminato nella guida su imposta di bollo e IVAFE sulle polizze estere. E identica, infine, è la trasparenza internazionale: tutti e tre gli ordinamenti partecipano allo scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard, sicché la compagnia comunica annualmente i dati del contratto che l'amministrazione finanziaria italiana riceve in via automatica. Chi cercasse nella scelta del domicilio un vantaggio di opacità cerca una cosa che non esiste più da un decennio. Il valore del contratto, semmai, è di ordine diverso: differimento dell'imposizione, ordinato passaggio generazionale e protezione degli attivi, tutti benefici che convivono senza difficoltà con la piena trasparenza verso il fisco italiano. È bene chiarirlo subito con la famiglia, perché costruire una struttura su premesse sbagliate è il modo più sicuro di indebolirla.
Un esempio illustrativo: quanto pesa la struttura, quanto la giurisdizione
Un esempio illustrativo, costruito con ipotesi semplificate e senza alcuna pretesa previsiva, aiuta a mettere in proporzione le variabili. Immaginiamo una famiglia che destini 10 milioni di euro a un portafoglio bilanciato con rendimento lordo ipotetico del 5 per cento annuo, orizzonte venti anni. Fuori dalla polizza, ipotizzando per semplicità la tassazione annuale al 26 per cento dei proventi realizzati, il rendimento netto scende al 3,7 per cento: dopo venti anni il capitale si attesta intorno a 20,7 milioni. Dentro una polizza vita private placement, il medesimo portafoglio capitalizza al lordo: 10 milioni al 5 per cento per venti anni diventano circa 26,5 milioni; riscattando integralmente, l'imposta del 26 per cento sul provento di 16,5 milioni lascia circa 22,2 milioni netti. La differenza, nell'ordine di un milione e mezzo di euro, ovvero il 15 per cento del capitale iniziale, è prodotta dalla struttura, non dalla giurisdizione: sarebbe la stessa a Lussemburgo, Vaduz o Dublino. Se poi il contratto si chiude per decesso dell'assicurato, i capitali affluiscono ai beneficiari designati fuori dall'asse ereditario e in esenzione dall'imposta di successione, secondo i principi che abbiamo trattato nell'approfondimento su polizza vita e successione.
Dove entra allora la giurisdizione? Nei costi complessivi, che su venti anni erodono capitale in misura non banale: venti punti base di differenza annua su questi importi valgono, a fine periodo, diverse centinaia di migliaia di euro. Nella gamma di attivi che il fondo dedicato può accogliere, e quindi nel rendimento atteso della strategia. E nella tenuta di fronte allo scenario avverso: il privilegio del contraente lussemburghese o del Principato è una polizza dentro la polizza, il cui valore si apprezza esattamente negli scenari che nessuno ama immaginare.
Come scegliere: i criteri che usiamo nella pratica
Nella nostra esperienza editoriale e di osservazione del mercato, la scelta del domicilio si lascia guidare da cinque criteri. Il primo è la natura degli attivi: portafogli collettivi liquidi convivono bene con tutte e tre le giurisdizioni; attivi illiquidi, partecipazioni e strategie su misura orientano verso Lussemburgo e, per situazioni particolari, Liechtenstein. Il secondo è la geografia bancaria della famiglia: chi vuole custodia svizzera sceglierà il Principato; chi lavora con depositarie lussemburghesi o italiane troverà nel Granducato e in Irlanda convenzioni consolidate. Il terzo è la dimensione del contratto: sotto certe soglie l'industrializzazione irlandese è un pregio; sopra, la sartoria lussemburghese diventa accessibile e conveniente. Il quarto è la mobilità internazionale della famiglia: se un trasferimento di residenza è plausibile, un tema che si intreccia con il regime dei neo-residenti e con la protezione patrimoniale delle famiglie mobili, conta la capacità della compagnia di adattare il contratto a ordinamenti diversi, e qui la specializzazione internazionale di Lussemburgo e Liechtenstein pesa. Il quinto è la qualità dell'interlocuzione: la private insurance è un rapporto trentennale, e la solidità del servizio conta quanto quella del bilancio.
A questi criteri se ne aggiunge uno di governo: chi, in famiglia, seguirà il contratto nel tempo. Una polizza vita private placement ben disegnata attraversa decenni, gestori che cambiano, banche che si fondono, figli che diventano contraenti a loro volta. Le famiglie con un family office strutturato tendono a privilegiare giurisdizioni e compagnie capaci di dialogare con interlocutori tecnici (reportistica istituzionale, revisione delle convenzioni, comitati di investimento del fondo dedicato), mentre le famiglie che delegano al proprio private banker apprezzano i domicili in cui la compagnia offre un servizio più guidato. Non è un dettaglio: nella vita reale dei contratti, la qualità del presidio conta più di un punto base di costo. Un errore ricorrente è scegliere il domicilio sulla base di un solo criterio, di solito il costo, per poi scoprire che la compagnia più economica non offre la gamma di attivi o il livello di servizio di cui la famiglia ha davvero bisogno. I cinque criteri vanno pesati insieme, perché è il loro equilibrio, e non il primato di uno solo, a definire la scelta giusta.
Rischi, limiti e cautele comuni ai tre domicili
Un confronto onesto richiede anche l'inventario dei limiti, che sono in larga parte comuni. Il contratto deve essere una vera assicurazione sulla vita: una polizza priva di un apprezzabile rischio demografico si espone alla riqualificazione in strumento finanziario, con la perdita del regime fiscale proprio e delle tutele civilistiche del contratto assicurativo, come la giurisprudenza italiana ha ricordato in più occasioni a proposito di unit-linked puramente finanziarie. Il contraente non deve conservare poteri gestori di fatto sugli attivi del fondo dedicato: la gestione spetta alla compagnia e ai gestori da essa incaricati, secondo i principi che negli Stati Uniti hanno preso il nome di investor control e che abbiamo esaminato nell'analisi sulla dottrina del controllo dell'investitore; anche in Europa, un contraente che impartisse istruzioni di investimento svuoterebbe la sostanza assicurativa del contratto. I costi vanno negoziati e compresi per intero (compagnia, gestione, custodia, eventuali consulenti), perché il differimento d'imposta compensa i costi solo se questi restano proporzionati. Gli obblighi dichiarativi vanno assolti con disciplina: la polizza estera trasparente al fisco è una struttura solida, quella dimenticata nel quadro RW è un problema serio. Infine, la designazione beneficiaria va redatta con la stessa cura di un testamento, coordinandola con i patti successori della famiglia: su questo rinviamo alle riflessioni sulla clausola beneficiaria nel passaggio generazionale.
Domande frequenti
Esiste una giurisdizione oggettivamente migliore per la PPLI?
No. Esiste la giurisdizione più adatta a un dato profilo. Il Lussemburgo domina per prassi dei fondi dedicati e protezione civilistica del contraente; il Liechtenstein unisce passaporto europeo e mondo bancario svizzero; l'Irlanda offre industrializzazione, familiarità con il mercato italiano e costi spesso competitivi. La graduatoria la scrive la situazione concreta della famiglia, non la brochure.
La tassazione italiana cambia a seconda del domicilio della compagnia?
No. Per il residente italiano il regime è identico: differimento dell'imposizione fino al riscatto, imposta sostitutiva del 26 per cento con aliquota ridotta per la quota di titoli di Stato, IVAFE del 2 per mille in regime dichiarativo o adempimenti assolti dal rappresentante fiscale della compagnia. La scelta del domicilio è una scelta di diritto civile e di vigilanza, non di fiscalità.
Che cosa accade se la compagnia diventa insolvente?
Dipende dall'architettura della giurisdizione. In Lussemburgo gli attivi delle polizze sono depositati presso una banca terza in forza della convenzione tripartita con il CAA e i contraenti godono di un privilegio di primo rango; nel Liechtenstein la legge riserva agli assicurati un patrimonio di copertura con privilegio nell'insolvenza; in Irlanda la tutela poggia sulla segregazione delle gestioni unit-linked e sui presidi patrimoniali di Solvency II. In tutti i casi la prima difesa resta la selezione di compagnie solide e vigilate.
Posso trasferire la polizza se cambio residenza fiscale?
Il contratto non si trasferisce: viaggia con il contraente, e la questione è se il suo trattamento regga nel nuovo ordinamento. Le compagnie specializzate in clientela internazionale progettano polizze portabili e le adattano prima del trasferimento. È un'analisi da condurre con i consulenti fiscali dei due Paesi, idealmente prima di sottoscrivere, se la mobilità è nel destino della famiglia.
Quali sono le soglie di ingresso realistiche?
Non esiste una soglia di ingresso universale, e le compagnie non pubblicano i propri minimi di premio: le cifre che circolano sono convenzioni di mercato. Contano piuttosto la composizione del portafoglio, l'orizzonte temporale e i costi fissi della struttura, che devono trovare una base di attivi capace di assorbirli (a chi si rivolge la PPLI). Al di sotto della scala che giustifica una struttura su misura esistono soluzioni collettive di qualità, specialmente sulla piazza irlandese, che conservano il differimento fiscale pur senza la sartoria del private placement puro.
Posso conferire nel contratto una partecipazione non quotata o un fondo illiquido?
Dipende dal domicilio e dalle soglie. Il Lussemburgo è l'ordinamento che ha codificato con più chiarezza questa possibilità: la lettre circulaire del CAA gradua gli attivi ammessi in funzione del patrimonio dichiarato e dell'entità del premio, arrivando fino a partecipazioni non quotate entro i limiti di diversificazione e con l'approvazione della compagnia. Il Liechtenstein tratta la materia caso per caso con buona flessibilità, mentre l'Irlanda si concentra sulle architetture collettive. In ogni caso l'attivo conferito deve rispettare i limiti di diversificazione e restare estraneo a un controllo gestorio del contraente.
Che cosa conta più della giurisdizione nella scelta?
Nell'esempio illustrativo, il grosso del vantaggio fiscale nasce dalla struttura assicurativa in sé, ed è identico nei tre domicili. La giurisdizione incide poi sui costi complessivi, sulla gamma di attivi che il fondo dedicato può accogliere e sulla qualità della protezione nello scenario di dissesto della compagnia. A queste variabili si aggiunge un fattore spesso decisivo nella pratica: la qualità dell'interlocuzione e del presidio nel tempo, perché una polizza ben disegnata accompagna la famiglia per decenni.
Una scelta di architettura, non di bandiera
Lussemburgo, Liechtenstein e Irlanda non sono tre versioni dello stesso prodotto con tre bandiere diverse: sono tre ordinamenti che hanno costruito, in decenni, tre modi di intendere l'assicurazione vita per i grandi patrimoni. La famiglia che sceglie bene è quella che parte dalla propria mappa (attivi, banche, mobilità, generazioni) e cerca l'ordinamento che la serve meglio, con l'assistenza di consulenti fiscali e legali indipendenti nei due Paesi coinvolti. La lettura corretta, allora, non è chiedersi quale sia il domicilio migliore in assoluto, ma quale ordinamento renda più solida la struttura data la mappa concreta della famiglia. Fatto bene una volta, questo esercizio si traduce in un contratto che lavora in silenzio per una generazione. A quel percorso, riservato e su misura, è dedicata la nostra consulenza privata.
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