Ogni voce riporta la definizione operativa, la ragione per cui il termine conta nella pratica e la pagina in cui la trattazione completa si trova. Dove l’espressione inglese è il termine tecnico, la indichiamo accanto a quella italiana: nella documentazione contrattuale il lettore incontrerà quasi sempre l’inglese. Il glossario è una mappa, non un sostituto dell’analisi sottostante.
I termini di questo glossario sono definiti da norme, regolamenti o giurisprudenza, non dall’uso commerciale. Dove una definizione ha una fonte giuridica, la indichiamo qui sotto, così che ogni voce possa essere verificata sull’atto originale. Salvo diversa indicazione si tratta di diritto statunitense o lussemburghese: sono gli ordinamenti in cui questi istituti sono nati e restano definiti, e non descrivono il trattamento italiano o svizzero.
Ultima revisione 20 agosto 2026. Questa pagina ha finalità divulgativa e non costituisce consulenza legale, fiscale o assicurativa. Le definizioni di fonte statunitense o lussemburghese descrivono quegli ordinamenti; il trattamento nella giurisdizione del lettore è diverso e va confermato con consulenti qualificati. Si vedano i nostri standard editoriali per il modo in cui reperiamo le fonti e correggiamo questi materiali.
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