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Flessibilità degli investimenti

Trasferire una polizza vita ad altra compagnia senza riscatto non si può

5 settembre 2026 · 19 min di lettura · Di

Il private banker di una filiale di Bologna ha sul tavolo la polizza vita che un cliente ha sottoscritto nove anni fa con una compagnia che nel frattempo ha cambiato azionista, ridotto la piattaforma di gestori e alzato le commissioni. Il cliente vuole "spostare la polizza" presso una compagnia lussemburghese che gli è stata presentata come più solida e più flessibile. Ha in mente qualcosa che ha letto a proposito degli Stati Uniti, dove un contratto si scambia con un altro senza tassazione. Il banker sa che in Italia quella strada non esiste, ma non ricorda con precisione perché, né che cosa proporre al posto di un trasferimento che la legge non prevede. Questo articolo serve a quella conversazione.

Le pagine che seguono spiegano perché in Italia non esiste un equivalente dello scambio di polizze previsto dalla sezione 1035 del codice fiscale statunitense, che cosa costa davvero riscattare e sottoscrivere un nuovo contratto, che cos'è il trasferimento di portafoglio tra compagnie disciplinato dagli artt. 198 e 199 del Codice delle assicurazioni e perché il contraente non può attivarlo, quali alternative restano a chi è insoddisfatto della propria compagnia e perché la scelta della compagnia all'inizio pesa più di quanto si pensi. L'articolo fa parte della nostra pagina sulla flessibilità degli investimenti nella polizza, il cui filo conduttore è che quasi tutto si può cambiare dentro il contratto e quasi nulla fuori.

Che cos'è lo scambio 1035 e perché in Italia non c'è

Negli Stati Uniti la sezione 1035 dell'Internal Revenue Code consente, a determinate condizioni, di sostituire un contratto di assicurazione sulla vita con un altro senza che il guadagno maturato nel primo sia tassato: il valore passa da una compagnia all'altra, la base fiscale lo segue e l'imposta è rinviata al riscatto del secondo contratto. È una norma di favore espressa, con requisiti propri, che non ha corrispondenti nel diritto tributario italiano.

In Italia l'unica regola è quella generale dell'art. 45, comma 4, del TUIR: i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, che l'art. 44, comma 1, lettera g-quater), qualifica come redditi di capitale, sono costituiti dalla "differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati". Il reddito è tassato quando il capitale è percepito. Non esiste una disposizione che consenta di trasferire il valore di un contratto in un altro rinviando la percezione, né una che equipari un nuovo contratto al vecchio ai fini della base dei premi pagati. Il diritto italiano non vieta lo scambio: semplicemente non lo conosce, e quindi lo tratta per ciò che è sul piano civilistico, cioè un riscatto seguito da una nuova sottoscrizione.

Il conto del riscatto: 26 per cento sul guadagno

Il riscatto totale è l'evento imponibile per eccellenza. La compagnia, se ha esercitato l'opzione dell'art. 26-ter del DPR 600/1973 direttamente o tramite rappresentante fiscale, applica l'imposta sostitutiva del 26 per cento prevista dall'art. 3 del DL 66/2014 sulla differenza tra somma liquidata e premi versati; se non l'ha esercitata, il contraente autoliquida l'imposta nel quadro RM del Modello Redditi. La quota di rendimento riferibile a titoli di Stato italiani ed equiparati entra nella base al 48,08 per cento, con un'aliquota effettiva del 12,5 per cento.

Si consideri una polizza sottoscritta con premi per 2.000.000 di euro che oggi vale 3.000.000. Il riscatto realizza 1.000.000 di reddito di capitale. Ipotizzando che nessuna parte del rendimento sia riferibile a titoli di Stato, l'imposta è di 260.000 euro. Il contraente riceve 2.740.000 euro e, se li versa interamente in un nuovo contratto, riparte con premi pagati per 2.740.000 euro. Il patrimonio investito è sceso di 260.000 euro, e i rendimenti futuri saranno calcolati su una base più bassa. Per un portafoglio che renda il 5 per cento lordo l'anno, quei 260.000 euro avrebbero prodotto 13.000 euro nel primo anno, in regime di differimento, e importi crescenti negli anni successivi. Il differimento non è un risparmio d'imposta ma un rinvio, e il suo valore sta esattamente in questo: la pagina sul differimento fiscale dell'involucro assicurativo spiega il meccanismo; il riscatto per cambiare compagnia lo interrompe e lo fa ripartire da zero.

Per i contratti più vecchi c'è un secondo effetto. L'aliquota si applica per periodo di maturazione del rendimento, non alla data del pagamento: la parte maturata fino al 31 dicembre 2011 sconta il 12,5 per cento, quella maturata dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 il 20 per cento, il resto il 26 per cento. Un contratto sottoscritto prima del 2012 conserva quindi, nel suo rendimento storico, tranche tassate ad aliquote inferiori. Riscattarlo cristallizza quelle tranche, e il nuovo contratto maturerà tutto al 26 per cento.

Il nuovo ciclo di bollo e IVAFE

Le polizze di ramo III e V sono soggette all'imposta di bollo del 2 per mille annuo sul valore al 31 dicembre, ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR 642/1972. Fino al 2024 la compagnia accantonava il bollo e lo tratteneva al riscatto o alla scadenza. L'art. 1, commi 87 e 88, della L. 207/2024 ha cambiato il meccanismo: dal 2025 il bollo è versato ogni anno dalla compagnia, o dal rappresentante fiscale della compagnia estera che ha optato, e "computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto"; il bollo accumulato fino al 31 dicembre 2024 sui contratti in essere è versato in rate fino al 2028 e anch'esso portato in diminuzione della prestazione. La Circolare 7/E del 4 giugno 2025 ha dettato le regole operative.

Per chi riscatta, questo significa che la somma liquidata è ridotta del bollo accantonato prima del 2025 e non ancora dedotto. Per chi sottoscrive un nuovo contratto, il bollo riparte sul valore del nuovo contratto al primo 31 dicembre, senza soluzione di continuità: non c'è un vantaggio, ma neppure una duplicazione, perché l'imposta segue il valore. Se la nuova compagnia estera non ha optato come sostituto e il contratto è detenuto direttamente, al bollo si sostituisce l'IVAFE, nella stessa misura del 2 per mille, autoliquidata nel quadro RW; le due imposte sono alternative. Il regime completo, compreso il quadro RW e le condizioni di esonero dal monitoraggio, è nella pagina su imposta di bollo e IVAFE sulle polizze estere. Il punto che rileva qui è pratico: cambiare compagnia può far passare il contraente da un contratto senza obblighi dichiarativi, perché amministrato da un intermediario residente con sostituto, a uno con obblighi di quadro RW, o viceversa, e la differenza va valutata prima.

Costi nuovi, onboarding nuovo, orologi nuovi

Oltre all'imposta, la nuova sottoscrizione comporta tre costi che non compaiono in nessun conteggio fiscale.

Il primo sono i costi contrattuali: le eventuali penali di riscatto del vecchio contratto, le commissioni di ingresso del nuovo, i costi di trasferimento o di liquidazione degli attivi. In un fondo dedicato la compagnia uscente liquida gli attivi o, se le condizioni generali lo prevedono, li consegna in natura; in entrambi i casi il portafoglio esce dal mercato o cambia custodia, con i costi e i tempi relativi.

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Il secondo è l'adeguata verifica antiriciclaggio. La nuova compagnia identifica il contraente, l'assicurato e i beneficiari e documenta l'origine dei fondi come se il rapporto nascesse oggi. Il fatto che il denaro provenga dal riscatto di una polizza non esaurisce la verifica: la compagnia chiederà da dove venissero i premi versati nel contratto originario, spesso molti anni prima.

Il terzo, e meno visibile, riguarda le date. L'art. 1923, comma 1, del codice civile sottrae ad azione esecutiva e cautelare le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, ma il comma 2 fa salve, "rispetto ai premi pagati", le disposizioni sulla revocatoria degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori. I premi versati in una polizza con beneficiario terzo sono trattati come atti a titolo gratuito. L'art. 163 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza rende privi di effetto verso i creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni anteriori al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale; l'azione revocatoria ordinaria dell'art. 2901 c.c. si prescrive in cinque anni dall'atto ai sensi dell'art. 2903 c.c. Un contraente che riscatta una polizza sottoscritta nove anni fa e versa il ricavato in un contratto nuovo compie un nuovo pagamento di premi, con una data nuova, e riapre entrambi i termini. Nel frattempo, tra il riscatto e la nuova sottoscrizione, le somme sono su un conto bancario, pignorabili come ogni deposito; la Cassazione penale, con la sentenza n. 34306 del 24 ottobre 2025, ha ribadito che le somme provenienti da un riscatto anticipato perdono ogni carattere previdenziale. La stessa logica vale per il computo dei premi ai fini di collazione e riduzione, che l'art. 1923, comma 2, mantiene: i premi pagati saranno quelli del nuovo contratto, a una data nuova e per un importo che include i rendimenti maturati nel vecchio.

Il trasferimento di portafoglio degli artt. 198 e 199 CAP

Esiste un modo in cui una polizza vita passa da una compagnia all'altra senza riscatto, ma non è nelle mani del contraente. L'art. 198 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) disciplina il trasferimento, totale o parziale, del portafoglio di un'impresa italiana a un'altra impresa italiana, comunitaria o, a certe condizioni, di uno Stato terzo, subordinandolo all'autorizzazione preventiva dell'IVASS. L'art. 199 regola il trasferimento di portafoglio delle imprese di altri Stati membri che operano in Italia, che avviene con l'autorizzazione dell'autorità dello Stato di origine e con il coinvolgimento dell'IVASS per i contratti relativi a rischi o impegni situati in Italia. La base europea è l'art. 39 della direttiva Solvency II.

Nel trasferimento di portafoglio il contratto continua con l'impresa cessionaria alle stesse condizioni: non c'è riscatto, non c'è percezione, non c'è nuovo contratto. Secondo la lettura che discende dall'art. 45, comma 4, del TUIR, non c'è quindi realizzo per il contraente, che si trova con la stessa polizza e una controparte diversa; non risulta una pronuncia dell'Agenzia delle Entrate specifica sul punto, ma la conclusione segue dalla struttura della norma, che tassa la percezione e non la vicenda soggettiva dell'assicuratore. Non risulta neppure, dal testo degli artt. 198 e 199, un diritto di recesso del contraente per il solo fatto del trasferimento.

Ciò che va detto con chiarezza è che il trasferimento di portafoglio è un'operazione dell'impresa. Avviene quando una compagnia cede un ramo di attività, si fonde con un'altra, entra in run-off e vende il portafoglio a un consolidatore, o riorganizza il gruppo. Il contraente lo subisce, con le informative previste, e ne può beneficiare se la cessionaria è migliore della cedente. Non lo può chiedere. Presentarlo come l'equivalente italiano dello scambio 1035 è un errore: la sezione 1035 è un diritto del contraente, l'art. 198 è una facoltà dell'impresa soggetta ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Che cosa fare quando la compagnia non soddisfa più

Escluso lo scambio neutro, il contraente insoddisfatto ha davanti alcune strade, e la scelta dipende da che cosa esattamente non funziona.

Se il problema è la gestione, la risposta è cambiare ciò che sta dentro il contratto. In un fondo interno dedicato la compagnia può revocare il mandato al gestore e nominarne un altro, modificare la politica di investimento nel dossier technique, o cambiare banca depositaria, senza che il contraente percepisca nulla e quindi, secondo la lettura prevalente, senza evento imponibile, con costi contrattuali ma non fiscali. In un contratto a fondi collettivi lo switch tra fondi interni non è equiparato a un rimborso. Le condizioni e i limiti di questa flessibilità, compreso chi firma il mandato e quali verifiche la compagnia fa sul gestore, sono nell'articolo sul gestore scelto dal cliente nel fondo interno dedicato. La domanda preliminare è se il contratto in essere consenta queste modifiche: un contratto rigido è il caso in cui il cambio di compagnia diventa una tentazione, ed è anche il caso in cui costa di più.

Se serve liquidità senza riscattare, si può valutare un finanziamento garantito dai diritti del contratto. Occorrono gli accordi dei soggetti coinvolti e vanno considerati interessi, vincoli e rischio di escussione. La natura del prestito, gli atti necessari e il trattamento fiscale devono essere verificati; mantenere la polizza non garantisce che ogni conseguenza fiscale resti invariata.

La seconda strada è il riscatto parziale. È un evento imponibile, ma solo per la quota riscattata, con il criterio proporzionale della Circolare 11/E del 28 marzo 2012, come riportato: i premi che si considerano restituiti sono pari ai premi pagati moltiplicati per il rapporto tra somma riscattata e valore complessivo di riscatto alla data. Nell'esempio riportato dalle fonti professionali, un riscatto di 50.000 euro da una polizza che vale 150.000 con premi per 100.000 restituisce premi per 33.330 euro e produce un reddito imponibile di 16.670 euro. Sulla polizza da 3.000.000 dell'esempio precedente, con premi per 2.000.000, un riscatto parziale di 300.000 euro restituirebbe premi per 200.000 euro e genererebbe un reddito di 100.000 euro, con un'imposta di 26.000 euro, lasciando il resto del contratto in differimento. Nei contratti con fondo dedicato va ricordato che un riscatto parziale che porti il valore sotto i 125.000 euro comporta la riclassificazione del contratto ai sensi del punto 7.3.1 della circolare CAA 26/1.

Se il problema è la compagnia in sé, la sua solidità o la sua permanenza sul mercato, la risposta onesta è che il contraente ha poche leve. Può attendere un trasferimento di portafoglio, che nei casi di run-off è frequente e che gli porterà una nuova controparte senza riscatto. Può riscattare e pagare il conto descritto sopra. Può, in alcune configurazioni, chiedere alla compagnia la consegna in natura degli attivi del fondo dedicato invece della liquidazione, quando le condizioni generali lo prevedono, per evitare almeno i costi di vendita e riacquisto; l'imposta, però, resta la stessa, perché la consegna in natura è un riscatto. Le regole sul pagamento in natura e i problemi di valutazione che pone sono nell'articolo sugli attivi illiquidi in polizza e il loro riscatto.

Un quadro decisionale in quattro domande

La prima domanda è quanto vale il differimento accumulato: la differenza tra valore di riscatto e premi pagati, moltiplicata per il 26 per cento, con le correzioni per titoli di Stato e per le tranche a aliquote storiche. È l'imposta che il riscatto fa pagare oggi e che, restando, si rinvia. Sulla polizza dell'esempio è 260.000 euro; su una polizza recente con poco rendimento maturato può essere trascurabile, e in quel caso cambiare compagnia costa poco.

La seconda è se il motivo dell'insoddisfazione sia risolvibile dentro il contratto. Gestore, strategia, depositario, allocazione tra fondi sono modificabili senza realizzo in un contratto ben costruito; commissioni della compagnia, qualità del servizio e solidità non lo sono.

La terza è se il bisogno sia di liquidità o di cambiamento. Per la liquidità, il pegno e il riscatto parziale costano meno del riscatto totale, e il pegno non costa nulla in imposte.

La quarta è il tempo. Chi non ha urgenza può attendere: un trasferimento di portafoglio, una modifica delle condizioni contrattuali che la compagnia stessa proponga, o semplicemente il momento in cui il riscatto sarebbe comunque avvenuto, per esempio per un trasferimento di residenza o per il passaggio generazionale, e in cui la scelta della nuova compagnia si farà con il capitale che deve comunque uscire. Chi ha urgenza paga per averla.

Perché la scelta della compagnia all'inizio conta più di tutto

Tutto quanto precede porta a una conclusione che i consulenti conoscono e i clienti sottovalutano: in Italia la polizza vita si sceglie una volta. Non perché sia vietato cambiarla, ma perché cambiarla costa il 26 per cento del rendimento maturato più i costi e i termini che ripartono. Il momento in cui si può decidere liberamente è la sottoscrizione.

Le domande da fare in quel momento sono operative. Quali gestori e quali banche depositarie sono già sulla piattaforma della compagnia, e a quali condizioni se ne aggiungono altri. Che cosa costa, contrattualmente, cambiare gestore, strategia o depositario, e quali sono i tempi. Se la compagnia ha esercitato l'opzione come sostituto d'imposta e per il bollo, con le conseguenze sul quadro RW e sull'IVAFE. Se le condizioni generali prevedono il pagamento in natura e la costituzione in pegno. Quale sia la struttura proprietaria della compagnia e la sua storia di operazioni straordinarie, perché un trasferimento di portafoglio futuro, che il contraente non controlla, è più probabile in alcuni gruppi che in altri. Se la copertura caso morte è tale da sostenere la natura assicurativa del contratto davanti a un giudice italiano, perché un contratto che dovesse essere riqualificato perderebbe ciò per cui è stato sottoscritto e non potrebbe essere "spostato" per rimediare. Un contratto costruito con queste risposte in mano raramente ha bisogno di cambiare compagnia; uno costruito senza, spesso non può permetterselo.

Che cosa questo non significa

Non significa che riscattare per cambiare compagnia sia sempre sbagliato. Se il rendimento maturato è modesto, se il contratto è rigido e la nuova compagnia offre una piattaforma che consentirà per decenni le modifiche interne che il vecchio contratto non permette, l'imposta pagata oggi può essere il prezzo ragionevole di una struttura migliore. La decisione è aritmetica, e va fatta con i numeri del contratto specifico.

Non significa che il trasferimento di portafoglio sia una cattiva notizia. Per il contraente di una compagnia in difficoltà è spesso la migliore, perché gli dà una controparte nuova senza toccare il contratto. Ma non è uno strumento a sua disposizione, e nessuno può prometterlo.

Non significa, infine, che il pegno del credito di riscatto sia neutro. Non lo è sul piano civilistico, perché il credito vincolato risponde verso la banca prima che verso il contraente, e i beneficiari, in caso di decesso, riceveranno la prestazione al netto di quanto dovuto alla banca. Sul piano fiscale è neutro; sul piano familiare va spiegato a chi ne subirà gli effetti.

Domande frequenti

Esiste in Italia un modo per trasferire una polizza vita a un'altra compagnia senza tassazione?

Non a iniziativa del contraente. Il diritto tributario italiano non contiene una norma analoga alla sezione 1035 statunitense; l'unica regola è l'art. 45, comma 4, del TUIR, che tassa al momento della percezione la differenza tra ammontare percepito e premi pagati. Riscattare e sottoscrivere un nuovo contratto è quindi un evento imponibile al 26 per cento sul rendimento maturato. Il solo passaggio senza riscatto è il trasferimento di portafoglio degli artt. 198 e 199 CAP, che è un'operazione della compagnia soggetta ad autorizzazione, non una scelta del contraente.

Quanto costa fiscalmente riscattare una polizza per cambiare compagnia?

Il 26 per cento della differenza tra somma liquidata e premi versati, con la quota riferibile a titoli di Stato inclusa al 48,08 per cento e quindi tassata al 12,5 per cento effettivo, e con le aliquote storiche del 12,5 e del 20 per cento per i rendimenti maturati rispettivamente fino al 2011 e fino al giugno 2014. Su una polizza che vale 3.000.000 con premi per 2.000.000 l'imposta è di 260.000 euro, e il nuovo contratto riparte con una base di premi pagati di 2.740.000 euro.

Che cosa succede al bollo quando si cambia polizza vita?

Dal 2025 il bollo del 2 per mille sulle polizze di ramo III e V è versato ogni anno dalla compagnia, in base all'art. 1, commi 87 e 88, della L. 207/2024, e portato in diminuzione della prestazione; il bollo accumulato fino al 2024 sui contratti in essere è versato in rate fino al 2028 e anch'esso dedotto al riscatto. Il nuovo contratto sconta il bollo sul proprio valore dal primo 31 dicembre. Se la nuova compagnia estera non ha optato come sostituto, al bollo si sostituisce l'IVAFE nella stessa misura, con obbligo di quadro RW.

Che cos'è il trasferimento di portafoglio degli artt. 198 e 199 del Codice delle assicurazioni?

È la cessione, totale o parziale, del portafoglio contratti di una compagnia a un'altra. Per le imprese italiane l'art. 198 CAP richiede l'autorizzazione preventiva dell'IVASS; per le imprese di altri Stati membri l'art. 199 rinvia all'autorizzazione dell'autorità dello Stato di origine con il coinvolgimento dell'IVASS. Il contratto continua con la cessionaria senza riscatto e, secondo la lettura che segue dall'art. 45, comma 4, del TUIR, senza realizzo per il contraente. Avviene in operazioni di run-off, fusione o riorganizzazione, e il contraente non può chiederlo.

Come si ottiene liquidità da una polizza vita senza riscattarla?

Il pegno dei diritti derivanti dalla polizza può essere valutato con banca e assicuratore. Il finanziamento comporta interessi, vincoli e rischio di escussione; eventuali prelievi o modifiche del contratto richiedono una verifica distinta. I diritti dei beneficiari possono essere subordinati alla garanzia, secondo gli accordi e la legge applicabile.

Come si tassa un riscatto parziale?

Con il criterio proporzionale della Circolare 11/E del 2012, come riportato: i premi che si considerano restituiti sono pari ai premi pagati moltiplicati per il rapporto tra somma riscattata e valore di riscatto alla data, e il reddito imponibile è la somma riscattata meno quella quota di premi. Un riscatto di 50.000 euro da una polizza che vale 150.000 con premi per 100.000 restituisce premi per 33.330 euro e genera un reddito di 16.670 euro, tassato al 26 per cento. Il resto del contratto resta in differimento.

Riscattare e sottoscrivere una nuova polizza cambia la protezione dai creditori?

Sì, quanto alle date. L'art. 1923, comma 2, c.c. fa salva la revocatoria rispetto ai premi pagati; l'art. 163 CCII colpisce gli atti a titolo gratuito dei due anni anteriori alla domanda di liquidazione giudiziale e l'azione dell'art. 2901 c.c. si prescrive in cinque anni dall'atto. I premi versati nel nuovo contratto hanno una data nuova e riaprono i termini. Tra riscatto e nuova sottoscrizione le somme sono su un conto pignorabile, e la Cassazione penale (sent. 34306/2025) ha ribadito che il ricavato di un riscatto perde ogni carattere previdenziale.

Che cosa chiedere alla compagnia prima di sottoscrivere per non doverla cambiare?

Quali gestori e depositarie sono sulla piattaforma e a quali condizioni se ne aggiungono; che cosa costa cambiare gestore, strategia o depositario e in quanto tempo; se la compagnia ha optato come sostituto d'imposta e per il bollo; se le condizioni generali prevedono il pagamento in natura e il pegno; quale sia la struttura proprietaria e la storia di operazioni straordinarie del gruppo; se la copertura caso morte è tale da sostenere la natura assicurativa del contratto. Un contratto costruito con queste risposte raramente richiede un cambio di compagnia.

Fonti e riferimenti normativi

DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 44, comma 1, lettera g-quater) (testo), e art. 45, comma 4. DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-ter. DL 24 aprile 2014, n. 66, art. 3. DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa, art. 13, comma 2-ter; L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 87 e 88; Circolare Agenzia delle Entrate 7/E del 4 giugno 2025; DL 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19; DL 28 giugno 1990, n. 167, art. 4. Circolare Agenzia delle Entrate 11/E del 28 marzo 2012, come riportata da fonti professionali. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), art. 198 (testo) e art. 199 (testo); direttiva 2009/138/CE (Solvency II), art. 39. Codice civile, artt. 1923 (testo), 2800, 2901 e 2903. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 163 (testo). Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 2025, n. 34306. Commissariat aux Assurances, Lettre circulaire 26/1, punto 7.3.1. Internal Revenue Code, section 1035, per il confronto.

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Questo articolo ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza legale, fiscale, finanziaria o assicurativa. Le norme e la prassi cambiano nel tempo e il trattamento di ogni contratto dipende dai suoi fatti specifici. Prima di agire, rivolgersi a professionisti qualificati nelle giurisdizioni interessate.

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