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Flessibilità degli investimenti

Private equity e attivi illiquidi in polizza vita, il NAV e il riscatto

5 settembre 2026 · 21 min di lettura · Di

Il rendiconto trimestrale del fondo dedicato è arrivato nello studio del commercialista a Padova con un numero che non torna. La polizza vale, secondo la compagnia, 6.200.000 euro; di questi, 2.100.000 sono la quota di un fondo di private equity chiuso e 400.000 una partecipazione in una società non quotata. Il fondo di private equity ha pubblicato l'ultimo NAV al 31 marzo, e siamo a settembre. La partecipazione è valutata al costo di due anni fa. Il cliente vuole sapere quanto riceverebbe se riscattasse domani, e il commercialista si accorge che la risposta non è il numero sul rendiconto, e che nessun documento in suo possesso dice con quale regola quel numero sia stato calcolato.

Questo articolo tratta gli attivi illiquidi dentro una polizza vita con fondo interno dedicato: private equity, private credit, fondi chiusi, partecipazioni non quotate. Non spiega perché e come ciascuna classe di attivi possa entrare in polizza, perché lo fanno le pagine dedicate a ciò che una polizza PPLI può detenere, comprese le società private, agli immobili in polizza e all'arte in polizza. Spiega invece la meccanica comune a tutte: il consenso scritto che la circolare CAA 26/1 richiede, il diritto della compagnia di pagare in natura, le regole di valutazione e il problema del NAV in ritardo, i limiti per categoria di clientela, il confronto con le regole italiane in vigore e in bozza, che cosa accade al decesso quando gli attivi non si vendono e come si tassa un riscatto in natura. Fa parte della nostra pagina sulla flessibilità degli investimenti nella polizza.

Il consenso scritto: punto 7.3.6 della circolare 26/1

La Lettre circulaire 26/1 del Commissariat aux Assurances, applicabile ai contratti emessi dal 1 febbraio 2026, dedica il punto 7.3.6 agli attivi a liquidità ridotta nel fondo interno dedicato. Li ammette a tre condizioni. Il contraente deve dare il proprio consenso esplicito dopo aver ricevuto un'avvertenza scritta sui rischi. La compagnia deve riservarsi il diritto di pagare le prestazioni in natura, trasferendo gli attivi invece di liquidarli. Il contraente deve accettare che i costi ragionevoli di realizzo siano dedotti dalle prestazioni. Per i contratti e i fondi costituiti prima del 1 febbraio 2026 la regola corrispondente è il punto 5.3.6 della circolare 15/3, di contenuto analogo.

Le tre condizioni disegnano la ripartizione del rischio. La compagnia accetta di detenere un attivo che non può vendere a comando; in cambio ottiene, per contratto, il diritto di non venderlo quando deve pagare, e di non sopportare il costo della vendita quando vende. Il contraente ottiene l'ingresso dell'attivo nel differimento fiscale della polizza; in cambio accetta che il valore che riceverà, e la forma in cui lo riceverà, dipendano da un mercato che non esiste o che esiste a intermittenza. Il consenso scritto è il documento in cui questa ripartizione è stata accettata, e va conservato con la stessa cura del contratto, perché al riscatto o al decesso è ciò che la compagnia opporrà a chi chiede denaro.

Il pagamento in natura: punto 7.3.4

Il punto 7.3.4 della stessa circolare stabilisce la regola generale per i fondi dedicati: "le paiement par remise de tout ou partie du portefeuille d'actifs n'est possible qu'à la demande du client ou s'il a été prévu par les conditions générales". Il pagamento in natura è quindi possibile in due casi: quando lo chiede il contraente, che preferisce ricevere i titoli invece della liquidità per evitare i costi di vendita e riacquisto, e quando le condizioni generali lo prevedono, che è ciò che il punto 7.3.6 impone alla compagnia di prevedere per gli attivi illiquidi.

La combinazione dei due punti produce una situazione che il contraente deve comprendere prima di firmare. Per gli attivi liquidi il pagamento in natura è un'opzione del cliente. Per gli attivi illiquidi è un'opzione della compagnia. Chi riscatta una polizza il cui fondo dedicato contiene una quota di fondo chiuso con dieci anni di vita residua può ricevere quella quota, con l'obbligo di onorare le chiamate di capitale future se il fondo le prevede, il tema del trasferimento della quota in un registro che non tutti i gestori aprono a un privato, e i costi del trasferimento a suo carico. La liquidità arriva dalla parte liquida del fondo; la parte illiquida arriva com'è.

Come si valuta un attivo che non ha prezzo: punti 7.1.3.1 e 7.1.6

La circolare 26/1 non impone un metodo di valutazione né una frequenza per gli attivi illiquidi. Il punto 7.1.3.1 richiede che il regolamento del fondo interno indichi "les modalités d'évaluation et le cas échéant de publication des valeurs d'inventaire", e il punto 7.1.6 rinvia alle regole contabili applicabili alla compagnia, che per le imprese lussemburghesi sono quelle della circolare 19/10 e, per i derivati, della circolare 17/6. Ciò che la circolare chiede è che le modalità siano scritte nel regolamento; non dice quali debbano essere.

Questa scelta ha una conseguenza pratica precisa: il valore della polizza che il contraente legge nel rendiconto è il valore calcolato secondo le modalità del regolamento del fondo dedicato, e quelle modalità vanno lette. Per una quota di fondo chiuso, la modalità tipica è l'ultimo NAV comunicato dal gestore del fondo, che per i fondi di private equity è di norma trimestrale e arriva con un ritardo di uno o più mesi. Per una partecipazione non quotata, la modalità può essere il costo di acquisto, una perizia periodica, l'ultimo prezzo di una transazione tra terzi o il patrimonio netto contabile della società. Per un credito privato, il valore nominale rettificato o un modello. Non c'è una regola lussemburghese che vieti una di queste scelte o ne imponga un'altra; c'è la regola che la scelta sia dichiarata nel regolamento e applicata con coerenza.

Il commercialista dell'esempio iniziale deve quindi chiedere alla compagnia due documenti: il regolamento del fondo dedicato, dove sono le modalità di valutazione, e la data di riferimento di ciascun valore usato nell'ultimo rendiconto. Solo con entrambi può dire al cliente che cosa rappresenta il numero di 6.200.000 euro.

Il NAV in ritardo e il valore di riscatto

Il valore di riscatto di una polizza unit linked è il valore del fondo alla data di valorizzazione applicabile alla richiesta, secondo le condizioni generali, al netto delle penali e dei costi previsti. Quando il fondo contiene attivi con NAV trimestrale, il valore alla data di valorizzazione incorpora un NAV che può avere tre o sei mesi. Se nel frattempo il mercato del private equity è sceso, il valore di riscatto è sopravvalutato; se è salito, è sottovalutato. In un fondo interno collettivo con molti sottoscrittori il problema è di equità tra chi esce e chi resta; in un fondo dedicato con un solo contratto il problema è tra il contraente e la compagnia, e si risolve nel modo previsto dal punto 7.3.6: la compagnia paga in natura ciò che non può vendere, e il rischio di prezzo tra il NAV di riferimento e il realizzo effettivo resta in capo a chi riceve l'attivo.

La conseguenza è che, per la parte illiquida del fondo, il "valore di riscatto" non è una somma di denaro promessa ma la fotografia di un valore contabile. Le condizioni generali di alcune compagnie prevedono, per i fondi con attivi illiquidi, che il riscatto sia eseguito in due tempi, con la liquidazione immediata della parte liquida e il regolamento differito o in natura della parte illiquida; altre prevedono che la compagnia possa sospendere la valorizzazione in circostanze eccezionali. Sono clausole da leggere prima della sottoscrizione, perché nessuna norma le impone o le vieta in termini generali.

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Il problema del NAV in ritardo ha anche un riflesso sulla copertura caso morte. In una polizza in cui la prestazione al decesso è pari al valore del fondo più una maggiorazione percentuale, la maggiorazione si calcola sul valore contabile alla data del decesso, comprensivo di NAV non aggiornati. La Cassazione, nella sentenza n. 3785 del 12 febbraio 2024 e nell'ordinanza n. 9418 del 9 aprile 2024, ha chiarito che la natura assicurativa del contratto dipende dall'assunzione di un effettivo rischio demografico da parte della compagnia, cioè da una prestazione almeno in parte indipendente dal valore del fondo. Un fondo dedicato con una parte illiquida rilevante e una maggiorazione simbolica pone quindi due problemi insieme, quello della valutazione e quello della qualificazione, e la scelta di una copertura demografica sostanziale li affronta entrambi. Il tema del ruolo del contraente e delle configurazioni a rischio è trattato nell'articolo sul gestore scelto dal cliente nel fondo interno dedicato.

Categorie di clientela: C e D contro N, A e B

La circolare 26/1 classifica i contraenti in categorie da N a D in base al premio investito presso la compagnia e al patrimonio in valori mobiliari dichiarato: la categoria A richiede 125.000 euro investiti e 250.000 euro di patrimonio mobiliare, la B 250.000 e 500.000, la C 250.000 e 1.250.000, la D 1.000.000 e 2.500.000. Il patrimonio mobiliare è definito come strumenti finanziari, depositi bancari e valore dei contratti vita e di capitalizzazione, al netto di tutti i debiti; è dichiarato dal contraente, ma la compagnia deve rifiutare una dichiarazione di cui abbia ragione di dubitare.

Dalla categoria dipendono i limiti di investimento del fondo dedicato fissati al punto 7.3.2 e nell'Annexe 1 della circolare. Per la categoria C la circolare dispone che "aucune limitation ni globale, ni par émetteur n'est imposée", ferma restando l'appartenenza degli attivi al catalogo dell'Annexe 1. Per la categoria D gli investimenti sono ammessi "sans restrictions dans toutes catégories d'instruments financiers et en comptes bancaires de toute nature". Per le categorie N, A e B esistono invece limiti percentuali per emittente e limiti globali sugli strumenti non quotati e sui fondi alternativi, che vanno letti direttamente nell'Annexe 1 del testo applicabile al contratto e che questa pagina non riporta per evitare imprecisioni.

La lettura pratica è questa. Un fondo dedicato con una parte rilevante di private equity, private credit o partecipazioni non quotate è, di norma, un fondo di categoria C o D. Le soglie di quelle categorie non sono il prezzo dell'accesso agli attivi illiquidi ma la misura con cui il regolatore lussemburghese identifica chi può permettersi di avere in polizza attivi che potrebbe ricevere in natura. Chi non raggiunge le soglie, o non vuole dichiarare il proprio patrimonio mobiliare, rientra nelle categorie con limiti, e la parte illiquida del fondo dovrà stare dentro quei limiti.

Le regole italiane: la circolare ISVAP 474/D e la bozza IVASS del 2024

Per i fondi interni delle compagnie italiane la regola in vigore resta la Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002, coordinata con la Circolare 551/D del 2005, che alla sezione 3 elenca gli attivi ammissibili e fissa il limite degli "strumenti finanziari non quotati in misura non superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo", elevato al 25 per cento per i fondi previdenziali, ed esclude i fondi riservati e i fondi speculativi. Il Regolamento IVASS 41/2018 non ha sostituito queste regole: disciplina l'informativa precontrattuale, la pubblicità e la progettazione dei prodotti, e ha abrogato i Regolamenti ISVAP 34 e 35 del 2010, non la circolare 474/D. Sulla permanenza in vigore della circolare non risulta un provvedimento di abrogazione, ed essa continua a essere citata dagli operatori, salvo verifica.

Queste regole non si applicano a una compagnia lussemburghese che opera in Italia in libera prestazione di servizi. Le regole sul disegno del prodotto e sull'ammissibilità degli attivi sono regole dello Stato di origine: l'art. 133 della direttiva Solvency II riserva agli Stati membri la libertà di investimento delle imprese e vieta di prescrivere categorie di attivi per i contratti unit linked oltre i limiti previsti per gli OICVM, e l'art. 193 del Codice delle assicurazioni, salvo verifica del numero, attribuisce la vigilanza sulle imprese comunitarie all'autorità dello Stato di origine. L'Italia come Stato ospitante conserva le regole di condotta e di distribuzione, l'informativa precontrattuale, la fiscalità e le norme di interesse generale. Un residente italiano che sottoscrive un fondo dedicato lussemburghese è quindi soggetto alla circolare CAA 26/1, non alla circolare 474/D, ed è questa la ragione per cui la quota di attivi illiquidi in una polizza lussemburghese può superare il 10 per cento che un fondo interno italiano non può superare.

Questo assetto potrebbe cambiare, e va detto con precisione a che punto è il cambiamento. L'IVASS ha posto in consultazione, con il Documento di consultazione n. 2/2024, uno schema di Regolamento sui contratti linked, preceduto dalle consultazioni 1/2022 e 3/2022. Lo schema prevede all'art. 29 un limite del 10 per cento per gli strumenti non quotati e all'art. 31-bis una deroga per i contraenti che versano un premio unico non frazionabile di almeno 500.000 euro e dichiarano competenza finanziaria: strumenti non quotati fino al 40 per cento, un singolo FIA aperto non riservato fino al 30 per cento, con un totale del 50 per cento. L'art. 3, comma 1, lettera b), dello schema estenderebbe la maggior parte delle disposizioni alle imprese comunitarie in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con un elenco di articoli esclusi; l'AIPB, nella risposta alla consultazione, ha contestato l'estensione alla luce del considerando 77 della direttiva Solvency II. Alla data di questo articolo nell'indice dei regolamenti IVASS non compare un regolamento definitivo sui contratti linked, e la bozza va trattata come non adottata. Chi legge in una data successiva deve verificare, perché se il regolamento fosse adottato con l'estensione alle imprese in LPS la libertà delle categorie C e D per un contraente italiano sarebbe ridotta ai limiti italiani, con un regime transitorio da leggere per i fondi già costituiti.

Il decesso quando gli attivi non si vendono

Il problema più serio degli attivi illiquidi in polizza non è il riscatto, che il contraente decide quando vuole e può rinviare, ma il decesso, che nessuno decide. Alla morte dell'assicurato la compagnia deve pagare la prestazione ai beneficiari designati, che l'acquistano per diritto proprio ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c. Se il fondo dedicato contiene attivi che non si possono vendere in tempi ragionevoli, la compagnia si avvale della facoltà riservata ai sensi del punto 7.3.6 e paga in natura: i beneficiari ricevono la quota di fondo chiuso, la partecipazione, il credito, con i costi di realizzo dedotti e con la valutazione alla data del decesso secondo il regolamento del fondo.

I beneficiari possono essere tre figli, un coniuge, un trust. Nessuno di loro ha scelto quegli attivi né sottoscritto il consenso del punto 7.3.6, che è stato dato dal contraente. Possono trovarsi comproprietari di una quota di fondo che il gestore del fondo non vuole frazionare, o di una partecipazione in una società i cui statuti limitano il trasferimento a terzi. La compagnia ha adempiuto; il problema è loro. Nulla nella circolare impone alla compagnia di anticipare la liquidità in attesa della vendita, e le condizioni generali di norma non lo prevedono.

La pianificazione di questo scenario è parte della decisione di mettere attivi illiquidi in polizza. Le soluzioni praticate sono contrattuali e familiari, non normative: dimensionare la parte liquida del fondo in modo che la prestazione caso morte sia in gran parte pagabile in denaro; designare come beneficiario un soggetto, per esempio un trustee, attrezzato a ricevere e gestire attivi in natura; verificare che i documenti del fondo chiuso e gli statuti della società consentano il trasferimento alla compagnia e poi dalla compagnia ai beneficiari; informare i beneficiari, quando la riservatezza lo consente, di ciò che potrebbero ricevere. Sul piano fiscale, dal 1 gennaio 2015 solo la componente della prestazione caso morte che remunera il rischio demografico è esente da IRPEF ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del DPR 601/1973 come riscritto dall'art. 1, comma 658, della L. 190/2014; la componente finanziaria è tassata al 26 per cento, e per le unit linked la Circolare 8/E del 2016, come riportato, assume come base il valore di riscatto teorico alla data del decesso al netto dei premi riferibili alla componente finanziaria. Quel valore di riscatto teorico, per la parte illiquida, è ancora una volta un NAV.

La tassazione di un riscatto in natura

L'art. 45, comma 4, del TUIR determina il reddito di capitale come "differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati". La norma è scritta per un pagamento in denaro. Quando la prestazione è pagata in tutto o in parte con la consegna di attivi, l'ammontare percepito è, come riportato dalle fonti professionali, il valore attribuito agli attivi consegnati alla data del trasferimento, e il reddito è la differenza tra quel valore e i premi pagati, tassata al 26 per cento con l'inclusione al 48,08 per cento della quota riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Non risulta un documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate che tratti specificamente il riscatto in natura di una polizza; la conclusione segue dalla struttura della norma e va verificata con la compagnia, che come sostituto d'imposta, se ha optato ai sensi dell'art. 26-ter del DPR 600/1973, deve applicare l'imposta su un valore che ha determinato essa stessa.

Ne derivano tre osservazioni. La prima è che l'imposta si paga in denaro su un reddito ricevuto in natura: chi riscatta in natura un fondo composto interamente da attivi illiquidi deve avere la liquidità per l'imposta, oppure la compagnia la tratterrà dalla parte liquida, se c'è. La seconda è che il valore su cui l'imposta è calcolata è il valore contabile del regolamento del fondo, con tutti i limiti del NAV in ritardo descritti sopra: un NAV sopravvalutato produce un'imposta più alta di quella che il realizzo effettivo giustificherebbe, e non risulta un meccanismo di conguaglio. La terza è che, dopo il riscatto, il contraente detiene direttamente attivi il cui costo fiscalmente riconosciuto, per le successive cessioni ai sensi dell'art. 67 del TUIR, dovrebbe corrispondere al valore assunto al riscatto, secondo la lettura coerente con la tassazione già subita; anche su questo punto non risulta prassi specifica e un parere è opportuno. L'ingresso di attivi in natura all'inizio del contratto, che pone il problema speculare, è trattato nell'articolo sul conferimento di titoli in polizza vita e la sua tassazione.

Il riscatto parziale segue il criterio proporzionale della Circolare 11/E del 2012, come riportato, e nei fondi dedicati va ricordato che un riscatto parziale che porti il valore sotto i 125.000 euro comporta la riclassificazione del contratto ai sensi del punto 7.3.1 della circolare 26/1. Il bollo del 2 per mille annuo, dal 2025 versato dalla compagnia in base alla L. 207/2024, o l'IVAFE in alternativa, si calcolano sul valore della polizza al 31 dicembre: anche qui il valore contabile della parte illiquida entra nella base.

Che cosa questo non significa

Non significa che gli attivi illiquidi non debbano stare in polizza. Per un investitore che li deterrebbe comunque per dieci anni, il differimento dei proventi e la loro tassazione unitaria al riscatto sono vantaggi reali, e le pagine dedicate a ciascuna classe di attivi spiegano quando lo sono. Significa che il vantaggio si paga con una minore certezza sul quanto e sul come si riceverà, e che questa incertezza va accettata per iscritto, dal contraente, con un consenso che vincolerà anche chi verrà dopo.

Non significa che il valore del rendiconto sia falso. È un valore calcolato secondo regole dichiarate; il punto è conoscerle. Un rendiconto che mostra 6.200.000 euro con 2.500.000 di attivi valutati a NAV di sei mesi prima o al costo è corretto secondo il regolamento e non è una promessa di pagamento.

Non significa, infine, che le regole lussemburghesi siano definitive per un residente italiano. Lo sono oggi, per effetto del riparto tra Stato di origine e Stato ospitante; la bozza IVASS del 2024, se adottata con l'estensione alle imprese in LPS, le ridurrebbe. Chi sottoscrive oggi un fondo dedicato di categoria D con metà del patrimonio in private equity dovrebbe chiedere alla compagnia che cosa preveda il contratto nel caso in cui i limiti italiani diventassero applicabili, perché cambiare compagnia per sfuggire a un limite non è una strada: costa il 26 per cento del rendimento maturato, come spiega l'articolo sul trasferimento della polizza vita a un'altra compagnia.

Domande frequenti

Una polizza lussemburghese può contenere private equity e fondi chiusi?

Sì, nel fondo interno dedicato, alle condizioni del punto 7.3.6 della circolare CAA 26/1: consenso esplicito del contraente dopo un'avvertenza scritta sui rischi, diritto riservato della compagnia di pagare le prestazioni in natura e accettazione che i costi ragionevoli di realizzo siano dedotti. La quantità dipende dalla categoria di clientela: le categorie C e D non hanno limiti globali o per emittente, mentre le categorie N, A e B sono soggette ai limiti percentuali dell'Annexe 1, da leggere nel testo applicabile al contratto.

Come viene valutato un attivo illiquido dentro la polizza?

Secondo le modalità di valutazione scritte nel regolamento del fondo dedicato, che il punto 7.1.3.1 della circolare 26/1 impone di indicare, con rinvio alle regole contabili della compagnia al punto 7.1.6. La circolare non impone un metodo né una frequenza. Per un fondo chiuso la modalità tipica è l'ultimo NAV comunicato dal gestore, spesso trimestrale e in ritardo; per una partecipazione non quotata può essere il costo, una perizia o l'ultima transazione. Il contraente deve chiedere il regolamento e la data di riferimento di ogni valore.

Qual è il valore di riscatto quando il NAV è in ritardo?

Il valore del fondo alla data di valorizzazione applicabile, che per la parte illiquida incorpora l'ultimo NAV disponibile, anche se vecchio di mesi. Per quella parte il valore di riscatto è un valore contabile, non una somma di denaro promessa: la compagnia può pagarla in natura ai sensi del punto 7.3.6, e il rischio di differenza tra NAV di riferimento e realizzo effettivo resta in capo a chi riceve l'attivo. Alcune condizioni generali prevedono il riscatto in due tempi o la sospensione della valorizzazione in circostanze eccezionali.

La compagnia può pagare il riscatto consegnando gli attivi invece del denaro?

Sì, in due casi previsti dal punto 7.3.4 della circolare 26/1: quando lo chiede il contraente, o quando lo prevedono le condizioni generali. Per gli attivi illiquidi il punto 7.3.6 impone alla compagnia di riservarsi questa facoltà, che diventa quindi un'opzione della compagnia e non del cliente. Chi riceve in natura una quota di fondo chiuso ne assume gli obblighi, comprese le eventuali chiamate di capitale, e i costi di trasferimento sono a suo carico. La liquidità arriva solo dalla parte liquida del fondo.

Il limite del 10 per cento sugli strumenti non quotati vale per una polizza lussemburghese?

No. Il limite del 10 per cento è nella Circolare ISVAP 474/D del 2002 e riguarda i fondi interni delle compagnie italiane. Per una compagnia lussemburghese in libera prestazione di servizi le regole sugli attivi ammissibili sono quelle dello Stato di origine, in base all'art. 133 della direttiva Solvency II e al riparto di vigilanza del Codice delle assicurazioni, quindi la circolare CAA 26/1. Il Regolamento IVASS 41/2018 disciplina informativa e progettazione dei prodotti, non l'ammissibilità degli attivi, e non ha sostituito la circolare 474/D.

Che cosa prevede la bozza di regolamento IVASS sui contratti linked?

Il Documento di consultazione IVASS n. 2/2024 contiene uno schema di regolamento con un limite del 10 per cento per gli strumenti non quotati all'art. 29 e, all'art. 31-bis, una deroga per chi versa un premio unico di almeno 500.000 euro con competenza finanziaria: non quotati fino al 40 per cento, un singolo FIA aperto non riservato fino al 30 per cento, totale fino al 50 per cento. L'art. 3 estenderebbe gran parte delle norme alle imprese comunitarie in LPS, estensione contestata dall'AIPB. Alla data di questo articolo il regolamento non risulta adottato e va verificato.

Che cosa ricevono i beneficiari se al decesso gli attivi non si possono vendere?

Gli attivi stessi. La compagnia, avvalendosi della facoltà riservata ai sensi del punto 7.3.6, paga la prestazione in natura ai beneficiari, che l'acquistano per diritto proprio ex art. 1920 c.c., con i costi di realizzo dedotti e la valutazione secondo il regolamento del fondo. I beneficiari non hanno firmato il consenso del contraente e possono trovarsi con quote non frazionabili o partecipazioni a trasferibilità limitata. La pianificazione passa per una parte liquida adeguata del fondo, un beneficiario attrezzato a ricevere attivi e la verifica dei documenti dei fondi e degli statuti.

Come si tassa un riscatto pagato in natura?

Come riportato dalle fonti professionali, l'ammontare percepito ai sensi dell'art. 45, comma 4, del TUIR è il valore attribuito agli attivi consegnati alla data del trasferimento, e il reddito di capitale è la differenza tra quel valore e i premi pagati, tassata al 26 per cento con la riduzione per i titoli di Stato. Non risulta prassi dell'Agenzia delle Entrate specifica sul punto. L'imposta si paga in denaro su un reddito ricevuto in natura ed è calcolata sul valore contabile del regolamento, anche quando il NAV è in ritardo; un parere professionale è opportuno.

Fonti e riferimenti normativi

Commissariat aux Assurances, Lettre circulaire 26/1 del 1 febbraio 2026, punti 2, 7.1.3.1, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.6 e Annexe 1 (testo), e Lettre circulaire 15/3 per i contratti anteriori. Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002, sezione 3 (testo). Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. IVASS, Documento di consultazione n. 2/2024, schema di Regolamento sui contratti linked, artt. 3, 29 e 31-bis (testo), e risposta AIPB del 27 maggio 2024. Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), art. 133 e considerando 77 (testo); D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 193, salvo verifica. DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 44, comma 1, lettera g-quater), art. 45, comma 4, art. 67. DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-ter. DL 24 aprile 2014, n. 66, art. 3. DPR 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, ultimo comma, come modificato dall'art. 1, comma 658, della L. 23 dicembre 2014, n. 190; Circolare Agenzia delle Entrate 8/E del 1 aprile 2016 e Circolare 11/E del 28 marzo 2012, come riportate da fonti professionali. L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 87 e 88. Codice civile, art. 1920 (testo). Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3785; Cass. civ., sez. I, ord. 9 aprile 2024, n. 9418.

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Questo articolo ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza legale, fiscale, finanziaria o assicurativa. Le norme e la prassi cambiano nel tempo, la bozza di regolamento IVASS citata potrebbe essere adottata dopo la pubblicazione, e il trattamento di ogni contratto dipende dai suoi fatti specifici. Prima di agire, rivolgersi a professionisti qualificati nelle giurisdizioni interessate.

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