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Polizza vita Liechtenstein: black list, IVAFE e tutela degli attivi per chi vive in Italia

20 ottobre 2026 · 8 min di lettura · Di

Per molte famiglie del Nord Italia il Liechtenstein è a due ore di macchina, e per chi ha interessi in Svizzera è quasi casa. Le polizze vita del Principato sono state vendute in Italia per anni, a volte bene e a volte molto male. Chi oggi ne valuta una, o ne ha una nel cassetto, deve sapere una cosa che nelle presentazioni commerciali compare di rado: per il fisco italiano il Liechtenstein è ancora nella lista dei Paesi a fiscalità privilegiata. E questo cambia parecchio.

Il confronto fra Lussemburgo, Liechtenstein e Irlanda mette le tre sedi una accanto all’altra. Questa pagina guarda solo al Liechtenstein.

Un Paese SEE con un accesso alla Svizzera

Il Liechtenstein è membro dello Spazio economico europeo dal 1° maggio 1995. Le sue compagnie vita applicano Solvency II, sono vigilate dalla Finanzmarktaufsicht (FMA) e possono lavorare in Italia in libera prestazione di servizi, come quelle lussemburghesi o irlandesi. In più, grazie all’accordo sull’assicurazione diretta concluso con la Svizzera il 19 dicembre 1996 e in vigore dal 9 luglio 1998, possono operare anche sul mercato svizzero. Per una famiglia che vive fra Milano e Lugano, o che mette in conto di trasferirsi, è una caratteristica concreta.

La legge di riferimento è la legge sulla vigilanza delle imprese di assicurazione del 12 giugno 2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz, VersAG, LGBl. 2015 n. 231), che indica fra i suoi scopi la protezione degli assicurati dai rischi di insolvenza.

Se la compagnia fallisce

La VersAG costruisce la tutela in modo simile al Lussemburgo, con parole diverse. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche formano, nel fallimento, una massa separata (art. 161), iscritta in un registro depositato presso la FMA. I crediti di assicurazione vengono soddisfatti su quella massa prima degli altri creditori fallimentari (art. 161a), e quelli già registrati nei libri della compagnia si considerano insinuati senza bisogno di domanda. La Corte EFTA, con la sentenza E-17/24 del 5 febbraio 2025, ha confermato che questo privilegio segue il credito anche quando viene ceduto.

Quello che il Liechtenstein non ha è la convenzione di deposito a tre con il regolatore, tipica del Lussemburgo, che consente di bloccare gli attivi presso la banca depositaria dal primo giorno di crisi. Non c’è neppure un fondo di garanzia per le polizze vita; quello italiano copre una compagnia del Liechtenstein solo se ha aderito volontariamente, e fino a 100.000 euro.

La storia recente del Principato in Italia non è tutta tranquilla. Negli anni scorsi la FMA ha trasferito d’ufficio il portafoglio di una compagnia vita in difficoltà a un’altra compagnia, ha revocato l’autorizzazione a un’altra e, su richiesta dell’IVASS, ha sospeso un prodotto venduto in Italia. Nel ramo danni, una compagnia del Liechtenstein che aveva rilasciato in Italia polizze e fideiussioni è in fallimento dal 2016. Che cosa succede quando una compagnia fallisce è spiegato in una pagina dedicata.

La lista nera: perché conta per una polizza

Il decreto ministeriale 4 maggio 1999 elenca gli Stati considerati a fiscalità privilegiata per le persone fisiche. Negli anni ne sono usciti alcuni, l’ultimo la Svizzera dal periodo d’imposta 2024. Il Liechtenstein no: non risulta alcun decreto che lo abbia tolto dalla lista, e l’accordo sullo scambio di informazioni con l’Italia, per quanto in vigore, non basta da solo a farlo uscire. Per il contraente italiano le conseguenze sono quattro.

AspettoPolizza in un Paese UE o SEE non in listaPolizza in Liechtenstein
Imposta sul valore, se la compagnia non versa il bollo in ItaliaIVAFE al 2 per milleIVAFE al 4 per mille dal 2024 per i prodotti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (L. 213/2023, art. 1, comma 91); per le polizze manca un chiarimento ufficiale
Sanzioni per omesso quadro RWDal 3 al 15 per cento del valoreDal 6 al 30 per cento
Attività non dichiarateRegole ordinarieSi presumono costituite con redditi sottratti a tassazione, con termini di accertamento raddoppiati (art. 12 del DL 78/2009)
Chi si trasferisce nel PrincipatoRegole ordinarie sulla residenzaIl cittadino italiano resta presunto residente in Italia fino a prova contraria (art. 2, comma 2-bis, del TUIR)

Una precisazione sull’IVAFE: la legge parla di prodotti finanziari «detenuti» in Stati a fiscalità privilegiata e la circolare 3/E del 2024 non nomina le polizze. L’applicazione del 4 per mille a una polizza del Liechtenstein è la lettura più prudente, non un orientamento ufficiale. Se invece la compagnia versa il bollo italiano, l’IVAFE non è dovuta.

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Lo scambio di informazioni

Chi ha sottoscritto una polizza del Liechtenstein negli anni Duemila pensando alla riservatezza deve sapere che quel mondo non c’è più. L’accordo sullo scambio di informazioni fiscali fra Italia e Liechtenstein è stato firmato a Roma il 26 febbraio 2015, ratificato con la legge 3 novembre 2016, n. 210, ed è in vigore dal 20 dicembre 2016. Dal periodo d’imposta 2016 il Principato applica lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati dell’Unione, Italia compresa. Una convenzione contro le doppie imposizioni è stata firmata il 12 luglio 2023, ma a ottobre 2026 non è ancora in vigore.

La tassazione dei rendimenti

Sui rendimenti valgono le stesse regole di ogni polizza vita detenuta da un residente italiano: 26 per cento sulla differenza fra quanto si riceve e i premi versati, 12,5 per cento effettivo sulla quota di titoli di Stato, capitale esente da imposta di successione. La compagnia può applicare essa stessa l’imposta se ha esercitato le opzioni italiane; altrimenti il contraente la dichiara nel quadro RM. Che cosa cambia con una compagnia bi-optata è spiegato in un articolo a parte.

Con il Liechtenstein, però, conta più che altrove che la polizza sia davvero un’assicurazione. Un contratto senza rischio demografico, con investimenti scelti di fatto dal contraente, può essere riqualificato come investimento finanziario, e in un Paese in lista le conseguenze di una contestazione sono più pesanti. Il Tribunale di Torino, nel 2016, ha descritto la polizza unit-linked di una compagnia del Liechtenstein come un contratto a causa mista, con contenuto prevalentemente finanziario. Le tre verifiche su cui il contratto sta o cade valgono anche qui.

Per chi ha già una polizza del Liechtenstein

Domande frequenti

Il Liechtenstein è ancora nella black list italiana?

Sì. Il Liechtenstein è nell’elenco del decreto ministeriale 4 maggio 1999 sui Paesi a fiscalità privilegiata per le persone fisiche e, a ottobre 2026, non risulta alcun decreto che lo abbia rimosso. L’accordo sullo scambio di informazioni del 2015 non basta da solo a farlo uscire.

Quanto si paga di IVAFE su una polizza del Liechtenstein?

Dal 2024 l’IVAFE è del 4 per mille per i prodotti finanziari detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (L. 213/2023, art. 1, comma 91). Per le polizze manca un chiarimento ufficiale e il 4 per mille è la lettura prudente. Se la compagnia versa il bollo italiano del 2 per mille, l’IVAFE non si paga.

Quali sanzioni se non si dichiara la polizza nel quadro RW?

Per le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata le sanzioni sono raddoppiate, dal 6 al 30 per cento del valore non dichiarato, e le attività non dichiarate si presumono costituite con redditi non tassati.

La polizza del Liechtenstein è protetta se la compagnia fallisce?

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche formano una massa separata e i crediti di assicurazione vengono pagati prima degli altri creditori (VersAG, artt. 161 e 161a). Non esiste però la convenzione di deposito a tre con il regolatore prevista in Lussemburgo, né un fondo di garanzia per le polizze vita.

Come è tassata in Italia una polizza del Liechtenstein?

I rendimenti sono tassati al 26 per cento, con il 12,5 per cento effettivo sulla quota di titoli di Stato, e il capitale pagato al decesso è esente da imposta di successione, come per ogni polizza vita. A queste regole si aggiungono le conseguenze della lista dei Paesi a fiscalità privilegiata.

L’Italia riceve informazioni sulle polizze del Liechtenstein?

Sì. L’accordo sullo scambio di informazioni è in vigore dal 20 dicembre 2016 e lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati dell’Unione si applica dal periodo d’imposta 2016.

Fonti e riferimenti normativi

Fonti verificate il 20 ottobre 2026. Questo articolo informa in termini generali e non sostituisce una consulenza fiscale, legale o assicurativa: le regole applicabili a un contratto concreto dipendono da residenza, data di sottoscrizione e costruzione del contratto. Come vengono controllate le fonti e corretti gli errori è descritto negli standard editoriali.

Eldar Edmond Grady
L’autore
Amministratore delegato di PPLI.com

Eldar guida la strategia, la ricerca e le partnership di PPLI.com. Ha acquisito PPLI.com nel 2020 e da allora si occupa di assicurazione vita private placement.

Eldar Edmond Grady, CEO of PPLI.com
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Eldar Edmond Grady · CEO, PPLI.com

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