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Analisi sulla polizza vita lussemburghese per le famiglie italiane e i loro consulenti.
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La polizza vita lussemburghese: come funziona, fiscalità italiana e limiti

Un portafoglio titoli viene conferito in un contratto di assicurazione sulla vita emesso da una compagnia del Granducato. I rendimenti maturano nel contratto e l’Italia li tassa solo quando escono, al riscatto o al decesso. Questo è il principio. Tutto il resto, dal triangolo della sicurezza all’imposta di successione, è su questa pagina.

Il termine

Che cos’è una polizza vita lussemburghese

Il nome è del mercato, non della legge. Indica un contratto di assicurazione sulla vita a vita intera, di tipo unit linked (ramo III), emesso da una compagnia con sede in Lussemburgo e sottoscritto da un residente in Italia in libera prestazione di servizi. Dentro non c’è un prodotto a scaffale, ma un portafoglio costruito per quel contratto: fondi, titoli, obbligazioni e, sopra certe dimensioni, quote di private equity, private credit o hedge fund. Il portafoglio vive in un fondo interno dedicato (FID), è affidato a un gestore e depositato presso una banca approvata dall’autorità di vigilanza lussemburghese. Proprietaria dei titoli è la compagnia; il contraente ha un diritto di credito verso di lei.

Lo stesso contratto gira sotto più nomi. Il private banking lo chiama private insurance o private life insurance; i documenti contrattuali parlano di polizza di diritto lussemburghese o di contratto di assicurazione sulla vita in unità di conto; i commercialisti, quando il tema è il quadro RW, dicono polizza vita estera. Sul mercato internazionale la stessa architettura, con condizioni istituzionali, si chiama private placement life insurance, PPLI. Tutti descrivono lo stesso principio e si distinguono per soglie, libertà di investimento e costi. Questa pagina tratta la versione per famiglie che conferiscono in polizza un portafoglio di diverse centinaia di migliaia o di milioni di euro.

Perché proprio il Lussemburgo? Non per il fisco del Granducato, che per il cliente italiano non conta nulla: la tassazione segue sempre la residenza del contraente. Conta la vigilanza. Il Commissariat aux Assurances (CAA) consente da decenni alle compagnie di aprire un conto di investimento individuale per ogni contratto e ha scritto regole precise su chi può avere un fondo dedicato e che cosa può contenere. L’ultima versione, la Lettre circulaire 26/1, è in vigore dal 1° febbraio 2026 e classifica il cliente in categorie, dalla N alla D, in base al premio versato e al patrimonio mobiliare dichiarato: più alta la categoria, più ampia la libertà di investimento. Un fondo interno dedicato richiede almeno 125.000 euro di premio.

La polizza non cambia l’investimento. Cambia quando il fisco preleva sui rendimenti, chi riceve che cosa al decesso e che cosa possono fare i creditori. Se conviene è una questione di conto e una questione di diritto, in quest’ordine.

Il conto

Perché la tassazione annuale costa più di quanto sembri

In un deposito titoli intestato alla persona, ogni cedola, ogni dividendo e ogni plusvalenza realizzata paga il 26 per cento nell’anno in cui matura (12,5 per cento per i titoli di Stato). Chi fa gestire attivamente il portafoglio paga ogni anno. C’è poi un difetto tutto italiano: le minusvalenze su fondi ed ETF sono redditi diversi, i guadagni sugli stessi strumenti sono redditi di capitale, e le due categorie non si compensano. Una perdita su un ETF non riduce la tassa sul guadagno di un altro ETF.

Nella polizza gli stessi rendimenti affluiscono al contratto. L’Italia li tratta come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g-quater, TUIR) e li tassa solo sulla differenza fra quanto si riceve e i premi versati (art. 45, comma 4), al momento del riscatto, anche parziale, o del decesso. Dentro il fondo dedicato guadagni e perdite si compensano fra loro, gli switch fra strategie non sono eventi fiscali e la quota di titoli di Stato conserva il suo 12,5 per cento attraverso una riduzione della base imponibile. L’Agenzia delle Entrate lo ha confermato per una unit linked estera con la risposta 282 del 20 maggio 2022.

Che cosa vale il momento della tassazione su venticinque anni lo mostra un portafoglio di 5 milioni di euro con un rendimento lordo del 6 per cento:

VarianteDopo 25 anni, al netto delle imposte
Deposito titoli, rendimenti realizzati e tassati al 26 per cento ogni annocirca 14,8 mln €
Polizza senza costi, riscatto dopo 25 anni, 26 per cento sulla differenzacirca 17,2 mln €
Polizza con costi dello 0,5 per cento l’anno, riscatto, 26 per cento sulla differenzacirca 15,4 mln €
Polizza con costi dell’1 per cento l’anno, riscatto, 26 per cento sulla differenzacirca 13,8 mln €

Interesse composto puro, senza bollo, che al 2 per mille grava allo stesso modo sul deposito titoli e sulla polizza, e senza la quota al 12,5 per cento. La prima riga ipotizza che nel deposito ogni anno tutti i rendimenti siano realizzati: è il caso peggiore. Chi tiene un ETF ad accumulazione per venticinque anni senza venderlo non paga nulla nel frattempo e arriva, costi a parte, allo stesso risultato della seconda riga. I propri numeri si calcolano con il calcolatore del drag fiscale.

Due cose saltano all’occhio. La prima: la polizza ripaga i propri costi solo se il portafoglio produce davvero imposte ogni anno, cioè se è gestito attivamente, ruota, distribuisce cedole e dividendi, usa strategie alternative. Per un portafoglio di ETF ad accumulazione lasciato fermo il conto è in pareggio o in perdita, e con costi dell’1 per cento l’anno la polizza perde anche contro il caso peggiore del deposito. La seconda: il vantaggio esiste solo finché il contratto è riconosciuto come assicurazione sulla vita. Quando quel riconoscimento viene meno, i redditi tornano in capo al contraente anno per anno, come se la polizza non ci fosse. Quando succede lo dicono tre verifiche.

Vera assicurazione o prodotto finanziario

Le tre verifiche su cui il contratto sta o cade

In Italia non esiste una legge che definisca quando una unit linked è assicurazione e quando no. Lo hanno fatto, negli ultimi anni, la Cassazione in sede civile e l’Agenzia delle Entrate in sede fiscale. Per chi sottoscrive, il risultato è più chiaro di qualunque promessa di prospetto: un contratto costruito bene supera tutte e tre le verifiche, uno costruito male le fallisce tutte insieme.

Verifica 01: il rischio demografico

Senza un vero capitale caso morte non è un’assicurazione

Con la sentenza 3785 del 12 febbraio 2024 la prima sezione civile della Cassazione ha stabilito che una unit linked «pura», a premio unico, senza minimo garantito e con un rischio demografico irrisorio, ha funzione esclusivamente finanziaria: non gode dell’impignorabilità dell’art. 1923 c.c. e il suo valore di riscatto entra nell’attivo fallimentare del contraente. Le ordinanze 9418/2024, 21022/2024 (dove una maggiorazione dell’1 per cento è definita «del tutto irrisoria»), 17156/2025 e 26079/2025 hanno confermato la linea e applicato ai contratti riqualificati le regole del Testo unico della finanza. Ne segue una regola pratica: il capitale caso morte deve essere calcolato su tavole di mortalità e avere un peso reale, non un ritocco percentuale messo lì per forma. Il costo di questa copertura, per un contraente in buona salute, è modesto; la sua assenza costa tutto il resto.

Verifica 02: chi decide gli investimenti

Il contraente sceglie la strategia e il gestore, non i singoli titoli

L’Italia non ha una dottrina scritta del controllo dell’investitore come quella americana, ma arriva allo stesso punto per altra via. L’art. 37, comma 3, del DPR 600/1973 imputa i redditi a chi ne è l’effettivo possessore attraverso un soggetto interposto, e la circolare 10/E del 2015 descrive la polizza usata per schermare un conto di cui il contraente conserva la disponibilità come un veicolo interposto. Nella risposta 282/2022 l’Agenzia ha riconosciuto il regime assicurativo a una polizza in cui il contraente sceglieva fra i fondi della compagnia ma «non aveva alcun potere di gestione sugli investimenti». Il confine è questo: strategia, profilo di rischio e gestore si scelgono e si cambiano; procure sulle attività, istruzioni vincolanti sui singoli titoli e un gestore che esegue ciò che il cliente detta fanno saltare il differimento e riportano i redditi nel quadro RW del contraente.

Verifica 03: chi paga le imposte

Compagnia «bi-optata» o adempimenti in proprio

Una compagnia estera può esercitare l’opzione per operare come sostituto d’imposta (art. 26-ter, comma 3, DPR 600/1973) e chiedere l’autorizzazione a versare l’imposta di bollo in modo virtuale. Con entrambe le opzioni, nel gergo «bi-optata», è la compagnia che trattiene il 26 per cento al riscatto, versa il bollo e non espone il cliente all’IVAFE; il quadro RW, secondo la risposta 300 del 2019, resta compilato a soli fini di monitoraggio quando manca un intermediario residente, e scompare quando la polizza è intestata o amministrata tramite una fiduciaria. Con una compagnia che non ha esercitato le opzioni, la polizza è un’attività estera a tutti gli effetti: quadro RW ogni anno, IVAFE del 2 per mille, autoliquidazione del 26 per cento nel quadro RM, sanzioni dal 3 al 15 per cento del valore non dichiarato. Quali documenti provano l’esonero è spiegato in un articolo dedicato.

Riscatto, decesso, trasferimento

Che cosa succede alla fine

Dal contratto si esce in tre modi, e ognuno è tassato in modo diverso.

Riscatto in vita

La compagnia liquida il valore di riscatto e la differenza rispetto ai premi è reddito di capitale al 26 per cento, ridotto per la quota riferibile a titoli di Stato. Il riscatto parziale è possibile e viene tassato con un criterio proporzionale: si considera restituita una quota di premi pari al rapporto fra somma riscattata e valore complessivo, e si tassa solo il resto. Dal 2025 l’imposta di bollo del 2 per mille non si accumula più fino al riscatto ma è versata ogni anno dalla compagnia e recuperata sulla prestazione (L. 207/2024, art. 1, commi 87 e 88, circolare 7/E del 4 giugno 2025); il bollo maturato fino al 31 dicembre 2024 si paga in quattro rate dal 2025 al 2028. Le regole dal 2025 su bollo e IVAFE sono trattate a parte.

Decesso

Il capitale caso morte arriva al beneficiario designato per diritto proprio (art. 1920 c.c.): non passa dall’eredità, non entra nella dichiarazione di successione e non paga l’imposta di successione (art. 12, comma 1, lett. c, D.Lgs. 346/1990). Dal 1° gennaio 2015, però, resta esente dall’imposta sui redditi solo la parte che copre il rischio demografico; la componente finanziaria, cioè il rendimento maturato fino al decesso, è tassata al 26 per cento (L. 190/2014, comma 658, e circolare 8/E del 2016). Questo cambia il confronto con il portafoglio detenuto direttamente, dove le azioni e le obbligazioni ereditate scontano l’imposta di successione, 4 per cento sopra un milione di euro per coniuge e figli, ma arrivano agli eredi con il costo fiscale aggiornato al valore di successione (art. 68, comma 6, TUIR), così che la plusvalenza maturata dal defunto non viene mai tassata.

Il conto è semplice e va fatto. Su un portafoglio di 10 milioni con 5 milioni di plusvalenza latente, lasciato a un figlio: in polizza l’imposta al decesso è il 26 per cento di 5 milioni, 1,3 milioni, e nessuna imposta di successione; nel deposito titoli l’imposta di successione è il 4 per cento di 9 milioni, 360.000 euro, e nessuna imposta sulla plusvalenza. Al decesso la polizza vince solo se la plusvalenza latente è inferiore a circa il 14 per cento del valore, oppure se l’imposta di successione sarebbe più alta perché i beneficiari non sono coniuge o figli. Per le quote di fondi ed ETF il trattamento ereditario è diverso e va verificato caso per caso. Chi sottoscrive una polizza lussemburghese per il passaggio generazionale lo fa quindi per altre ragioni, tutte vere: la designazione dei beneficiari fuori dall’asse ereditario, la liquidità immediata senza attendere la divisione, la riservatezza, la possibilità di cambiare beneficiari con una lettera. Non per risparmiare imposte al decesso.

Due limiti vanno detti. I legittimari, coniuge e figli, conservano i loro diritti: l’art. 1923, comma 2, c.c. tiene ferme collazione, imputazione e riduzione sui premi versati, e i creditori l’azione revocatoria. E dal 1° gennaio 2025 la riforma delle successioni (D.Lgs. 139/2024) ha introdotto l’autoliquidazione dell’imposta e portato espressamente trust e vincoli di destinazione dentro il tributo: chi combina polizza e trust lo fa oggi dentro regole scritte. Beneficiari, esenzioni e limiti sono trattati in dettaglio.

Trasferimento all’estero, o in Italia

Il contratto segue la persona. Chi si sposta da Milano a Lugano o a Londra non deve chiudere la polizza: la tassazione passa al nuovo Paese di residenza, la struttura resta, e per una famiglia distribuita su più Paesi questa continuità pesa quanto il rendimento. Vale anche al contrario. Chi trasferisce la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026 può optare per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri di 300.000 euro l’anno (art. 24-bis TUIR, nella misura fissata dalla legge 199/2025), che assorbe anche i redditi di una polizza estera, esonera dal quadro RW e dall’IVAFE e limita l’imposta di successione ai beni in Italia; l’imposta di bollo resta dovuta anche in questo regime, come ha chiarito la risposta 178 del 2020. Flat tax per i neo-residenti e polizza estera hanno una pagina propria.

La sede della compagnia

Lussemburgo, Irlanda o Liechtenstein

La scelta della compagnia non decide le imposte, che seguono sempre la residenza del contraente. Decide tre altre cose: che fine fanno gli attivi se la compagnia fallisce, in quali Paesi il contratto può essere portato senza rifarlo, e quanta libertà di investimento è ammessa.

Lussemburgo

Primo mercato europeo dell’assicurazione vita transfrontaliera. Il triangolo della sicurezza separa gli attivi presso una banca depositaria approvata dal CAA; nella liquidazione il contraente è creditore di primo rango (super privilegio, artt. 117 e 118 della legge del 7 dicembre 2015). Regole scritte sui fondi dedicati e ampia offerta di gestori e depositarie.

Irlanda

Seconda sede delle compagnie che operano in Italia in libera prestazione di servizi. Tutela del contraente sugli attivi nella liquidazione, prassi consolidata del sostituto d’imposta italiano, offerta costruita più su fondi esterni che su titoli singoli. Senza triangolo in senso lussemburghese: la segregazione segue il diritto irlandese e il contratto.

Liechtenstein

Unica sede nello Spazio economico europeo che aderisce anche all’accordo di assicurazione diretta con la Svizzera. Nel fallimento gli attivi a copertura formano un patrimonio separato. È la scelta naturale per le famiglie con un ramo fra Milano e Lugano, con un costo da mettere in conto: per il fisco italiano il Principato è ancora nella lista dei Paesi a fiscalità privilegiata.

Il triangolo della sicurezza è stato messo alla prova. Nel 2023 l’IVASS ha commissariato Eurovita, una compagnia italiana, e i riscatti sono rimasti bloccati per circa nove mesi. Nel gennaio 2025 il tribunale lussemburghese ha aperto la liquidazione di FWU Life Insurance Lux, con oltre centomila clienti italiani secondo le stime della stampa e un ammanco nella copertura delle riserve che il CAA ha quantificato in 85,6 milioni di euro: il CAA aveva congelato gli attivi presso la depositaria già nel luglio 2024, il super privilegio dei contraenti opera, ma il meccanismo isola gli attivi che esistono e non crea quelli mancanti, e i tempi della liquidazione sono quelli di una procedura concorsuale. Per una polizza con fondo dedicato, dove gli attivi del contraente sono identificabili uno per uno, il triangolo funziona meglio che per un prodotto collettivo; la solidità della compagnia va comunque verificata prima, non dopo. Come funziona il triangolo della sicurezza, che cosa succede se la compagnia fallisce, la polizza irlandese, la polizza del Liechtenstein e il confronto fra le tre sedi hanno pagine proprie.

Costi e limiti

Quando la polizza non conviene

Una polizza lussemburghese costa: costi di ingresso, commissione annua della compagnia sul valore del contratto, commissione del gestore, costi della banca depositaria, costo della copertura caso morte e, quasi sempre, la remunerazione dell’intermediario che l’ha proposta. I dati di vigilanza danno la misura. Nel rapporto 2026 dell’EIOPA sui costi dei prodotti assicurativi, le unit linked vendute in Italia mostrano una riduzione del rendimento (RIY) del 2,4 per cento l’anno per orizzonti sotto i dieci anni e del 3 per cento fra dieci e venti, e i 450 prodotti transfrontalieri distribuiti in Italia stanno al 2,8 per cento; lo studio di Banca d’Italia e IVASS del febbraio 2025 stima il costo aggiuntivo della polizza rispetto ai fondi sottostanti fra lo 0,5 e il 2,5 per cento l’anno. Nella prassi di mercato, per un fondo dedicato di dimensione istituzionale i costi della compagnia scendono sotto l’1 per cento e, sopra qualche milione, nell’ordine di mezzo punto; ogni voce, provvigioni comprese, va messa per iscritto prima della firma. Chi non lo fa ha qualcosa da nascondere.

Ci sono casi in cui la polizza è la risposta sbagliata. Un orizzonte inferiore a otto o dieci anni, perché i costi di ingresso non si recuperano. Un portafoglio di ETF ad accumulazione lasciato fermo, che da solo non genera imposte. Gli immobili, che in polizza quasi mai funzionano. L’azienda di famiglia che il titolare vuole continuare a governare, perché quel governo è proprio ciò che la seconda verifica vieta. E ogni situazione in cui il cliente non vuole rinunciare a decidere i singoli titoli: la polizza chiede di lasciare andare, e chi non ci riesce fa bene a restare nel deposito. A chi si rivolge, e a chi no, e costi ed economia del contratto sono scritti senza retorica di vendita.

Domande frequenti

Che cos'è una polizza vita lussemburghese?

È un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked (ramo III) emesso da una compagnia con sede nel Granducato e sottoscritto da un residente in Italia in libera prestazione di servizi. Il premio, spesso un portafoglio titoli già esistente, viene investito in un fondo interno dedicato affidato a un gestore e depositato presso una banca approvata dal Commissariat aux Assurances. Il contraente detiene un diritto verso la compagnia, non i titoli. I rendimenti maturano nel contratto e sono tassati in Italia solo al riscatto o al decesso.

Come viene tassata in Italia?

I proventi sono redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g-quater TUIR) e scontano l’imposta sostitutiva del 26 per cento sulla differenza fra quanto si riceve e i premi versati, con l’aliquota effettiva del 12,5 per cento sulla parte riferibile a titoli di Stato ed equiparati. L’imposta si paga solo al riscatto, anche parziale, o al decesso. Dal 2025 l’imposta di bollo del 2 per mille è versata ogni anno dalla compagnia e recuperata sulla prestazione (L. 207/2024, commi 87 e 88). Se la compagnia non ha esercitato le opzioni fiscali italiane e non c’è una fiduciaria, il contraente paga invece l’IVAFE e dichiara la polizza nel quadro RW.

La polizza vita lussemburghese è davvero impignorabile?

Solo se è davvero un’assicurazione. L’art. 1923 c.c. sottrae all’esecuzione le somme dovute dall’assicuratore, ma la Cassazione (sentenza 3785 del 12 febbraio 2024, ordinanze 9418/2024, 21022/2024, 17156/2025 e 26079/2025) ha stabilito che una unit linked senza un vero rischio demografico a carico della compagnia ha causa finanziaria e non gode di quella tutela. Un capitale caso morte simbolico dell’uno per cento non basta. Anche nel contratto corretto restano l’azione revocatoria sui premi e i diritti dei legittimari (art. 1923, comma 2, c.c.).

Il capitale caso morte paga l’imposta di successione?

No. Le somme spettanti ai beneficiari per diritto proprio in forza di un’assicurazione sulla vita sono escluse dall’attivo ereditario (art. 12, comma 1, lett. c, D.Lgs. 346/1990) e non entrano nella dichiarazione di successione. Dal 2015, però, la componente finanziaria del capitale caso morte è tassata al 26 per cento come reddito di capitale: resta esente solo la parte che copre il rischio demografico. Un portafoglio detenuto direttamente paga invece l’imposta di successione sopra le franchigie, ma gli eredi ricevono i titoli con il costo fiscale aggiornato al valore di successione (art. 68, comma 6, TUIR).

Che cosa succede se la compagnia fallisce?

Gli attivi a copertura delle polizze sono depositati presso una banca approvata dal Commissariat aux Assurances, separati dal patrimonio della compagnia, e in caso di liquidazione il contraente è creditore di primo rango su quegli attivi: è il triangolo della sicurezza con il super privilegio (artt. 117 e 118 della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015). La liquidazione di FWU Life Insurance Lux, aperta il 31 gennaio 2025, ha mostrato che il meccanismo isola gli attivi ma non colma un eventuale ammanco e non garantisce tempi rapidi. La due diligence sulla compagnia resta necessaria.

Quanto serve per aprire una polizza lussemburghese?

La soglia regolamentare per un fondo interno dedicato è un premio di 125.000 euro (Lettre circulaire 26/1 del CAA, in vigore dal 1° febbraio 2026), e la categoria del cliente dipende da premio versato e patrimonio mobiliare: da 125.000 euro di premio e 250.000 di patrimonio per la categoria A fino a 1.000.000 e 2.500.000 per la categoria D. In pratica il mercato italiano del private insurance parte da 250.000 euro e diverse compagnie fissano l’ingresso a 500.000 o a un milione. Che la polizza convenga è però una questione di portafoglio e di orizzonte, non di cifra.

La polizza va dichiarata nel quadro RW?

Dipende da chi gestisce gli adempimenti. Se la compagnia ha esercitato l’opzione per operare come sostituto d’imposta (art. 26-ter, comma 3, DPR 600/1973) e per il bollo virtuale, o se la polizza è amministrata da una fiduciaria residente, il contraente non autoliquida il 26 per cento né paga l’IVAFE; secondo la risposta 300 del 2019 il quadro RW resta compilato a soli fini di monitoraggio quando manca un intermediario residente. Con una compagnia che non ha esercitato le opzioni, la polizza è un’attività estera a tutti gli effetti: quadro RW, IVAFE e quadro RM.

Che differenza c’è fra polizza lussemburghese e PPLI?

Lo stesso contratto, visto dal mercato internazionale e con condizioni istituzionali: fondi assicurativi dedicati, accesso a hedge fund e private credit, contratti costruiti per famiglie che vivono in più Paesi. In Italia nessuno chiede una PPLI al proprio private banker: chiede una polizza lussemburghese. La guida alla private placement life insurance spiega che cosa si aggiunge e che cosa resta uguale.

Fonti e riferimenti normativi
  • Art. 44, comma 1, lett. g-quater) e art. 45, comma 4, TUIR (DPR 917/1986); art. 26-ter DPR 600/1973; art. 34 DPR 601/1973 come modificato dalla L. 190/2014, art. 1, comma 658. normattiva.it
  • Agenzia delle Entrate, circolare 8/E del 1° aprile 2016 (capitale caso morte); risposta n. 282 del 20 maggio 2022 (unit linked estera, redditi di capitale); risposta n. 300 del 23 luglio 2019 (quadro RW e compagnia optante); risposta n. 178 dell’11 giugno 2020 (neo-residenti e bollo); circolare 10/E del 13 marzo 2015 (interposizione).
  • L. 207/2024 (Bilancio 2025), art. 1, commi 87 e 88; Agenzia delle Entrate, circolare 7/E del 4 giugno 2025 e risposta n. 78 del 12 marzo 2026 (imposta di bollo annuale, rateazione del pregresso).
  • Art. 19, commi 18 e seguenti, DL 201/2011 (IVAFE); art. 4 DL 167/1990 (monitoraggio fiscale).
  • Artt. 1920, 1921 e 1923 c.c.; Cass. civ., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271; Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3785; Cass. civ., Sez. I, ord. 9 aprile 2024, n. 9418; Cass. civ., Sez. III, ord. 26 luglio 2024, n. 21022; Cass. civ., Sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17156; Cass. civ., Sez. III, ord. 24 settembre 2025, n. 26079. cortedicassazione.it
  • D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 12, comma 1, lett. c); D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, e circolare 3/E del 16 aprile 2025; art. 68, comma 6, TUIR.
  • Art. 24-bis TUIR, nella misura fissata dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25 e 26; DL 24 marzo 2026, n. 38, art. 2.
  • Commissariat aux Assurances, Lettre circulaire 26/1 (in vigore dal 1° febbraio 2026); legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, artt. 117 e 118; CAA, rapport annuel 2024, annexes. caa.lu
  • EIOPA, Costs and Past Performance Report 2026 (1° aprile 2026); Banca d’Italia e IVASS, Questioni di economia e finanza n. 907, febbraio 2025; IVASS, Lettera al mercato del 27 marzo 2024 sulle aspettative di vigilanza in materia di POG.
  • IVASS, vigilanza sulle imprese estere e registro RIGA; D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), artt. 23 e 24. ivass.it

Ultima verifica: 20 ottobre 2026. Questa pagina informa in termini generali e non sostituisce una consulenza fiscale, legale o assicurativa. Quali regole si applichino a un contratto concreto dipende da residenza, data di sottoscrizione e costruzione del contratto, e va verificato con il proprio consulente prima della firma. Come vengono controllate le fonti e corretti gli errori è descritto negli standard editoriali.

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