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Compagnia bi-optata: che cosa cambia per chi ha una polizza vita estera

20 ottobre 2026 · 10 min di lettura · Di

Nei documenti di una polizza estera la parola compare quasi sempre in una nota a piè di pagina: la compagnia è «bi-optata». Detta così sembra un dettaglio burocratico. In realtà decide chi paga le imposte italiane, chi compila che cosa nella dichiarazione dei redditi e chi risponde se qualcosa va storto. Due polizze identiche, stessa sede in Lussemburgo, stesso fondo interno dedicato, stesso gestore, possono lasciare al contraente un anno fiscale tranquillo oppure tre quadri da compilare e un rischio di sanzione. La differenza sta tutta in due opzioni che la compagnia ha esercitato, o no.

Le due opzioni, una per una

La prima opzione riguarda l’imposta sui redditi. L’art. 26-ter, comma 3, del DPR 600/1973 consente alle compagnie dell’Unione che operano in Italia in libera prestazione di servizi di applicare esse stesse l’imposta sostitutiva del 26 per cento sui proventi delle polizze vita, come farebbe una compagnia italiana. In pratica la compagnia diventa sostituto d’imposta: al riscatto o al decesso trattiene l’imposta e la versa all’Erario, direttamente o attraverso un rappresentante fiscale nominato in Italia e responsabile in solido. Chi esercita l’opzione si fa carico anche dell’imposta annua sulle riserve matematiche, un acconto che la compagnia recupera sulle ritenute successive.

La seconda opzione riguarda l’imposta di bollo. La compagnia chiede l’autorizzazione a versare in modo virtuale il bollo del 2 per mille sul valore della polizza, secondo il decreto ministeriale del 24 maggio 2012. Dal 1° gennaio 2025, con la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 87 e 88), quel bollo non si accumula più fino al riscatto: la compagnia lo versa ogni anno e lo recupera sulla prestazione finale, mentre il bollo maturato fino al 31 dicembre 2024 si paga in quattro rate fra il 2025 e il 2028. L’Agenzia delle Entrate ha descritto il nuovo assetto con la circolare 7/E del 4 giugno 2025 e ha chiarito con la risposta 78 del 12 marzo 2026 che il calendario delle rate resta fisso anche se la polizza viene riscattata prima.

Una compagnia che ha esercitato entrambe le opzioni è, nel gergo del mercato, bi-optata. Il termine non esiste in nessuna norma: lo usano private banker, commercialisti e uffici legali delle compagnie per dire che la polizza, sotto il profilo degli adempimenti, si comporta come una polizza italiana.

Che cosa cambia per chi ha la polizza

Il confronto più utile è per voci. Le imposte dovute sono le stesse in tutti i casi: 26 per cento sui proventi, 12,5 per cento effettivo sulla quota riferibile a titoli di Stato, 2 per mille l’anno sul valore. Cambia chi le calcola, chi le versa e che cosa resta al contraente.

Compagnia bi-optataPolizza tramite fiduciaria residenteCompagnia non optante, nessun intermediario
Imposta del 26 per centoTrattenuta dalla compagnia al riscatto o al decessoApplicata dalla fiduciariaAutoliquidata dal contraente nel quadro RM
Imposta annua sul valoreBollo del 2 per mille, versato dalla compagnia e recuperato sulla prestazioneBollo del 2 per mille, versato dalla fiduciariaIVAFE del 2 per mille, pagata dal contraente con il saldo delle imposte
Quadro RWSolo monitoraggio, secondo la risposta 300 del 2019, se manca un intermediario residenteNon dovuto (art. 4, comma 3, DL 167/1990)Dovuto ogni anno, codice 8, valore di riscatto al 31 dicembre
Rischio di sanzione per omissioneBasso, legato al solo monitoraggioIl più bassoDal 3 al 15 per cento del valore non dichiarato

Un esempio con numeri tondi rende l’idea. Una polizza da 2 milioni di euro riscattata dopo dieci anni con 600.000 euro di rendimento, tutto fuori dai titoli di Stato. Con una compagnia bi-optata il contraente riceve il netto: la compagnia trattiene 156.000 euro di imposta e il bollo accantonato, e consegna una certificazione. Con una compagnia non optante e senza fiduciaria, il contraente incassa il lordo e deve dichiarare i 600.000 euro nel quadro RM della dichiarazione dell’anno successivo, versando i 156.000 euro con il saldo; nel frattempo, per dieci anni, ha dovuto indicare la polizza nel quadro RW e pagare circa 4.000 euro l’anno di IVAFE di tasca propria. L’imposta complessiva è la stessa. Quello che cambia è il numero di occasioni in cui un errore costa caro.

La strada della fiduciaria

Quando la compagnia non ha esercitato le opzioni, la soluzione più usata è intestare o far amministrare la polizza da una società fiduciaria italiana. La fiduciaria applica l’imposta sostitutiva e il bollo e, se i flussi passano davvero attraverso di lei, esonera il contraente dal quadro RW in base all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 167/1990. La circolare 7/E del 2025 conferma che, in questo caso, l’imposta dovuta resta il bollo e non l’IVAFE.

La fiduciaria ha un costo annuo e porta con sé un vincolo: l’esonero regge finché premi, riscatti e prestazioni passano per il suo mandato. Un riscatto pagato direttamente su un conto estero, fuori dal mandato, rimette in discussione l’esonero per quel flusso. Quali documenti provano l’esonero dal quadro RW è spiegato in un articolo dedicato.

Come si verifica, prima di firmare

La frase «la compagnia è bi-optata» detta a voce non basta. Prima della sottoscrizione conviene ottenere per iscritto tre conferme: che la compagnia ha esercitato l’opzione dell’art. 26-ter e per quali contratti, chi è il rappresentante fiscale in Italia, e che è autorizzata al pagamento virtuale del bollo. L’opzione riguarda la compagnia, non il singolo prodotto, ma il modo in cui il contratto viene amministrato, il conto su cui arrivano i pagamenti e la presenza o meno di una fiduciaria cambiano il quadro degli adempimenti del contraente.

La verifica vale anche dopo. Una compagnia può cambiare rappresentante fiscale, un portafoglio può essere trasferito a un’altra compagnia, il contraente può cambiare residenza. Ognuno di questi eventi merita una telefonata al commercialista nell’anno in cui accade, non tre anni dopo.

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Due casi particolari

Il neo-residente con imposta sostitutiva

Chi ha optato per il regime dell’art. 24-bis del TUIR, oggi 300.000 euro l’anno per chi trasferisce la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026, paga quell’importo forfettario su tutti i redditi esteri, compresi i proventi di una polizza emessa da una compagnia estera, ed è esonerato dal quadro RW e dall’IVAFE. Con una compagnia bi-optata deve però chiedere espressamente che non venga applicata la ritenuta del 26 per cento sui rendimenti maturati nel periodo coperto dal regime, come indicato dalla circolare 17/E del 2017. Il bollo resta dovuto anche in questo regime, come ha precisato la risposta 178 del 2020. Flat tax per i neo-residenti e polizza estera ha una pagina propria.

La polizza sottoscritta da non residente

Chi ha sottoscritto la polizza mentre viveva all’estero e poi rientra in Italia si trova spesso con una compagnia che non ha mai applicato le regole italiane a quel contratto. Il rientro è il momento giusto per chiedere alla compagnia se può gestire il contratto con le opzioni italiane da quella data, oppure per affidarlo a una fiduciaria. Altrimenti, dal primo anno di residenza, scattano quadro RW, IVAFE e autoliquidazione.

Che cosa la bi-opzione non fa

La bi-opzione semplifica gli adempimenti; non rende la polizza più solida, più economica o più protetta. Non dice nulla sulla qualità della compagnia, sulla tutela degli attivi in caso di insolvenza, sul rischio demografico che la Cassazione richiede perché la polizza sia davvero un’assicurazione. Una compagnia bi-optata con un contratto costruito male resta un contratto costruito male. Le tre verifiche su cui il contratto sta o cade sono nella guida alla polizza vita lussemburghese.

Domande frequenti

Che cosa vuol dire compagnia bi-optata?

È una compagnia estera che opera in Italia in libera prestazione di servizi e che ha esercitato due opzioni: applicare come sostituto d’imposta il 26 per cento sui proventi delle polizze (art. 26-ter, comma 3, DPR 600/1973) e versare in modo virtuale l’imposta di bollo. Il termine è del mercato, non della legge.

Con una compagnia bi-optata si compila il quadro RW?

Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 300 del 2019 il quadro RW resta compilato ai soli fini del monitoraggio quando non c’è un intermediario residente; l’IVAFE non è dovuta perché si applica il bollo. Se la polizza è amministrata tramite una fiduciaria residente, il quadro RW non è dovuto.

Bollo e IVAFE si pagano tutti e due?

No. Si paga l’uno o l’altra, sempre al 2 per mille l’anno. Il bollo quando una compagnia autorizzata o una fiduciaria residente lo versano; l’IVAFE, a carico del contraente, quando la polizza è detenuta all’estero senza nessuno dei due, come chiarito dalla circolare 7/E del 2025.

La compagnia bi-optata fa pagare meno imposte?

No. Le imposte sono le stesse: 26 per cento sui proventi, 12,5 per cento effettivo sulla quota di titoli di Stato, 2 per mille l’anno sul valore. Cambia chi le calcola e le versa, e quindi il rischio di errore e di sanzione per il contraente.

Che cosa succede al bollo dal 2025?

Dal 1° gennaio 2025 la compagnia versa il bollo ogni anno e lo recupera sulla prestazione finale (L. 207/2024, art. 1, commi 87 e 88). Il bollo maturato fino al 31 dicembre 2024 si paga in quattro rate, il 50, il 20, il 20 e il 10 per cento, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2025 al 2028.

Come si verifica che la compagnia sia davvero bi-optata?

Chiedendo per iscritto, prima della firma, la conferma dell’opzione dell’art. 26-ter, il nome del rappresentante fiscale in Italia e l’autorizzazione al bollo virtuale. Va conservata insieme ai documenti del contratto e ricontrollata quando cambiano intermediario, conto di pagamento o residenza.

E se la compagnia non ha esercitato le opzioni?

Il contraente ha due strade: affidare la polizza a una fiduciaria residente, che applica le imposte e lo esonera dal quadro RW, oppure gestire in proprio quadro RW, IVAFE e autoliquidazione del 26 per cento nel quadro RM. Le sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW vanno dal 3 al 15 per cento del valore.

Un neo-residente con flat tax deve fare qualcosa?

Sì: con una compagnia bi-optata deve chiedere che non venga applicata la ritenuta del 26 per cento sui rendimenti maturati durante il regime dell’art. 24-bis, come prevede la circolare 17/E del 2017. Resta dovuto il bollo, secondo la risposta 178 del 2020.

Fonti e riferimenti normativi

Fonti verificate il 20 ottobre 2026. Questo articolo informa in termini generali e non sostituisce una consulenza fiscale, legale o assicurativa: le regole applicabili a un contratto concreto dipendono da residenza, data di sottoscrizione e costruzione del contratto. Come vengono controllate le fonti e corretti gli errori è descritto negli standard editoriali.

Eldar Edmond Grady
L’autore
Amministratore delegato di PPLI.com

Eldar guida la strategia, la ricerca e le partnership di PPLI.com. Ha acquisito PPLI.com nel 2020 e da allora si occupa di assicurazione vita private placement.

Eldar Edmond Grady, CEO of PPLI.com
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Eldar Edmond Grady · CEO, PPLI.com

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