Riscatto parziale della polizza vita: come si calcola l’imposta
Una polizza vita non è un conto bloccato. Il contraente può ritirare una parte del valore quando vuole, con un riscatto parziale, e lasciare il resto investito. La domanda che arriva subito dopo è sempre la stessa: quanto si paga di imposte su quel ritiro? La risposta è meno ovvia di quanto sembri, perché non si tassa l’intera somma ritirata ma solo la parte di rendimento che contiene.
- Sul riscatto parziale si tassa solo il rendimento contenuto nella somma ritirata, non l’intero importo.
- Premi attribuibili = premi versati × importo riscattato ÷ valore della polizza (circolare 11/E del 2012).
- Esempio: 600.000 euro ritirati da una polizza che vale 3 milioni, con 2 milioni di premi, danno 200.000 euro imponibili e 52.000 euro d’imposta.
- Una perdita non si compensa con plusvalenze realizzate fuori dalla polizza.
La regola: si tassa solo il rendimento, in proporzione
Per il riscatto totale la legge è chiara: si tassa la differenza fra quanto si riceve e i premi versati (art. 44, comma 1, lettera g-quater, e art. 45, comma 4, del TUIR). Per il riscatto parziale si applica lo stesso principio in proporzione, secondo il metodo descritto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E del 28 marzo 2012: dalla somma ritirata si toglie la quota di premi che le corrisponde, calcolata con il rapporto fra importo riscattato e valore complessivo della polizza in quel momento.
In formula: premi attribuibili = premi versati × (importo riscattato / valore della polizza). La base imponibile è la somma riscattata meno i premi attribuibili. I premi restanti diventano la base per il calcolo dei riscatti successivi.
Un esempio con numeri tondi
Una polizza ha ricevuto premi per 2 milioni di euro e oggi vale 3 milioni. Il contraente ritira 600.000 euro, cioè un quinto del valore.
| Passaggio | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Quota del valore riscattata | 600.000 / 3.000.000 | 20 per cento |
| Premi attribuibili al riscatto | 2.000.000 × 20 per cento | 400.000 euro |
| Rendimento imponibile | 600.000 − 400.000 | 200.000 euro |
| Imposta, tutto fuori dai titoli di Stato | 26 per cento di 200.000 | 52.000 euro |
| Imposta, con il 30 per cento in titoli di Stato | 26 per cento di 140.000 + 12,5 per cento di 60.000 | 43.900 euro |
| Premi residui per i riscatti futuri | 2.000.000 − 400.000 | 1.600.000 euro |
Il contraente riceve 600.000 euro e ne paga in imposte 52.000, o 43.900 se una parte degli attivi è in titoli di Stato. L’aliquota effettiva sul ritiro è quindi intorno al 7-9 per cento, non al 26: il resto è restituzione di premi.
I titoli di Stato e l’aliquota ridotta
La parte di rendimento riferibile a titoli di Stato italiani ed esteri della white list sconta in pratica il 12,5 per cento. Tecnicamente, il 51,92 per cento di quella parte è escluso dalla base imponibile, così che il 26 per cento applicato al resto equivale al 12,5 (circolare 19/E del 27 giugno 2014). La percentuale si misura sugli attivi a copertura delle riserve, con il metodo del decreto ministeriale 13 dicembre 2011, ed è rilevata ogni anno dalla compagnia.
Chi paga l’imposta
- Compagnia bi-optata. Trattiene l’imposta sul riscatto parziale e versa al contraente il netto. Nel tempo ha anche pagato ogni anno un’imposta sulle riserve matematiche, che funziona da acconto e viene recuperata sulle ritenute. Come funziona una compagnia bi-optata è spiegato a parte.
- Fiduciaria italiana. Applica la ritenuta per conto del contraente.
- Nessun intermediario residente. La compagnia paga il lordo e il contraente dichiara il reddito nel quadro RM della dichiarazione dell’anno successivo, versando l’imposta con il saldo (risposta dell’Agenzia n. 300 del 2019).
Che cosa succede se la polizza è in perdita
Se la somma riscattata è inferiore ai premi attribuibili, non c’è imposta: si tassa solo un differenziale positivo. La perdita però non si può usare per compensare plusvalenze realizzate fuori dalla polizza, perché i proventi delle polizze sono redditi di capitale e non redditi diversi. È una delle asimmetrie da mettere in conto prima di scegliere la polizza per un portafoglio molto volatile.
Bastano la domanda e i Paesi coinvolti per impostare il confronto.
Fare una domanda →Tre accorgimenti pratici
- Tenere traccia dei premi versati e dei riscatti già fatti: la base dei riscatti successivi dipende da quelli precedenti.
- Riscatti parziali continui, usati come uno stipendio, possono far sembrare la polizza un conto corrente e indebolirla davanti al fisco e ai giudici. Quando il fisco riqualifica la polizza è spiegato in un articolo dedicato.
- Per un fondo interno dedicato, verificare con la compagnia che il riscatto non porti il valore sotto le soglie della categoria scelta, cosa che può cambiare le regole d’investimento del contratto.
Il quadro generale del differimento d’imposta è nella pagina differimento fiscale della polizza vita.
Domande frequenti
Come si tassa il riscatto parziale di una polizza vita?
Si tassa solo la parte di rendimento contenuta nella somma ritirata. Dai soldi riscattati si toglie la quota di premi corrispondente, calcolata in proporzione al valore della polizza, e sulla differenza si paga il 26 per cento, il 12,5 per cento effettivo sulla quota riferibile a titoli di Stato.
Qual è la formula del riscatto parziale?
Premi attribuibili = premi versati × (importo riscattato / valore della polizza al momento del riscatto). La base imponibile è l’importo riscattato meno i premi attribuibili. Il metodo proporzionale è quello indicato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 2012.
Su un ritiro di 600.000 euro quanto si paga?
Dipende dal rapporto fra premi e valore. Con premi per 2 milioni e una polizza che vale 3 milioni, il rendimento imponibile è 200.000 euro e l’imposta 52.000 euro, o meno se una parte degli attivi è in titoli di Stato.
Chi trattiene l’imposta su una polizza lussemburghese?
La compagnia, se è bi-optata, o la fiduciaria italiana che amministra la polizza. Altrimenti il contraente dichiara il reddito nel quadro RM e paga l’imposta con il saldo.
Se la polizza è in perdita posso usare la minusvalenza?
No. Se il riscatto è inferiore ai premi attribuibili non si paga imposta, ma la perdita non si compensa con plusvalenze realizzate fuori dalla polizza, perché i proventi delle polizze sono redditi di capitale.
Fonti e riferimenti normativi
- TUIR, artt. 44, comma 1, lettera g-quater, e 45, comma 4.
- Agenzia delle Entrate, circolare 11/E del 28 marzo 2012 (metodo proporzionale per il riscatto parziale); circolare 19/E del 27 giugno 2014 (aliquota del 26 per cento e quota esclusa del 51,92 per cento); circolare 8/E del 1° aprile 2016; risposta n. 300 del 23 luglio 2019. agenziaentrate.gov.it
- Decreto ministeriale 13 dicembre 2011 (quota dei titoli di Stato negli attivi delle polizze).
- Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, art. 1, comma 2 (imposta sulle riserve matematiche).
Fonti verificate il 22 ottobre 2026. Questo articolo informa in termini generali e non sostituisce una consulenza fiscale, legale o assicurativa: le regole applicabili a un contratto concreto dipendono da residenza, data di sottoscrizione e costruzione del contratto. Come vengono controllate le fonti e corretti gli errori è descritto negli standard editoriali.

Eldar guida la strategia, la ricerca e le partnership di PPLI.com. Ha acquisito PPLI.com nel 2020 e da allora si occupa di assicurazione vita private placement.
Bastano la domanda, il Paese di residenza e la decisione da prendere. Niente cartelle cliniche, documenti d’identità o credenziali di accesso: prima di inviare dati personali conviene leggere l’informativa sulla privacy e condividere solo ciò che serve a descrivere la domanda.
Per cominciare con una sola domanda basta scrivere a info@ppli.com